Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, prevenzione, supporto e semplificazione dell’attività di controllo: vediamo quali sono gli obblighi per l’azienda.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) nasce per divenire strumento di prevenzione e supporto.
La verifica tempestiva di situazioni anche potenzialmente deleterie e l’analisi di soluzioni adatte alla risoluzione di circostanze obiettivamente complesse sono orientate alla semplificazione dei processi di controllo e d’impiego dell’informazione.
Vediamo quali sono gli obblighi dell’azienda in caso di crisi d’impresa.
Codice crisi d’impresa: tutti gli obblighi per l’azienda
Codice crisi d’impresa: prevenire e controllare la crisi tra gli obblighi dell’azienda
Il Codice della crisi d’impresa si basa sulla premessa che le situazioni di difficoltà di un’impresa possono essere rilevate tramite indizi che, quando prontamente rilevati, consentono di intervenire scongiurando l’insolvenza.
L’imprenditore, se opera in forma societaria o collettiva, ha dovere di istituire un assetto, adeguato alla propria impresa, che gli permetta di rilevare in modo tempestivo la crisi d’impresa e di attivarsi per attuare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Anche gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, hanno obbligo di verificare l’operato dell’organo amministrativo, ovvero di stabilire se quest’ultimo effettua una valutazione costante, se adotta i correttivi idonei e se l’impresa si trova in equilibrio economico-finanziario. Gli stessi segnalano con celerità all’organo amministrativo eventuali indizi della crisi.
Al fine di semplificare la rilevazione di situazioni potenzialmente sfavorevoli, nel Codice sono descritti alcuni indicatori di crisi che è preferibile sottoporre a supervisione. Lo squilibrio di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, da valutare in base alle caratteristiche precipue dell’impresa e in relazione alla sua propria attività, è una condizione che permette di comprendere quali siano le aspettative di continuità aziendale. Gli indici di sostenibilità, indebitamento, di liquidità e di adeguatezza patrimoniale, fotografano la situazione aziendale nel suo complesso e permettono di intervenire appropriatamente.
L’importanza delle informazioni per la prevenzione e per le procedure
L’obiettivo della gestione delle situazioni di crisi non è solo quello di avere contezza dell’eventuale squilibrio economico-finanziario, per prevedere situazioni di insolvenza, intervenendo solo su situazioni patologiche. Un monitoraggio a regolare scadenza e l’adozione di misure di prevenzione ad hoc controllano lo stato di salute dell’impresa e possono garantire la sua perdurabilità.
Impiantare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile confacente permette di rilevare la situazione di difficoltà con sollecitudine. Essere in possesso di misure adatte ad affrontare le problematiche rilevate sanano questo tipo di congiuntura e rendono stabili le dinamiche aziendali.
La prevenzione evita che debbano essere affrontate situazioni di “fallimento”, ora definite “liquidazioni giudiziali” o “crisi” divenute “probabilità di futura insolvenza” (c.d. likehood of insolvency, secondo Direttiva 2019/1023/UE).
Secondo quanto disposto dal Codice della crisi si chiede all’impresa di disporre di un flusso informativo non solo storico, ma anche prospettico. Tra gli strumenti da impiegare, figurano budget di cassa, analisi di sensibilità e l’attivazione di processi di Enterprise Risk Management. Questi ultimi saggiano ciò che intacca il business e conseguentemente la sopravvivenza dell’impresa. Il modello ERM valuta, con approccio integrato, qualunque tipo di rischio che possa impattare su azienda e su marchio.
Le cosiddette procedure di allerta e di composizione assistita della crisi rendono anche più agevoli le trattative.
Come fare domanda per la crisi d’impresa
Nel caso di imprese di minori dimensioni, dette “sotto soglia”, la procedura è avviata con la presentazione dell’istanza di nomina di un esperto indipendente, con il fine di risanare l’impresa. I documenti da allegare sono diversi, come i bilanci degli ultimi tre esercizi, dichiarazione dei redditi e dell’Iva degli ultimi tre periodi d’imposta e situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni.
Qualora la soluzione trovata sia adatta al superamento dello stato di difficoltà, è possibile firmare un contratto che garantisca la continuità aziendale, concludere un accordo con effetti di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d), della legge fallimentare, proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell’art. 7 della legge 3/2012 in materia di usura ed estorsione, chiedere la liquidazione dei beni, ai sensi dell’art. 14-ter della legge 3/2012 e proporre domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
L’imprenditore, nell’eventualità di una procedura di composizione negoziata che non abbia avuto buon esito, è libero di presentare al Tribunale una proposta di concordato con cessione dei beni, corredata del piano di liquidazione e della documentazione descritta nell’art. 161, secondo comma, della legge fallimentare, chiedendone l’omologazione. Il nuovo istituto, introdotto dal decreto 118/2021 e definito “semplificato”, non prevede che la proposta sia sottoposta al voto dei creditori e non necessita della soddisfazione minima dei creditori chirografari.
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Da non tralasciare l’esistenza di misure premiali, per ciò che concerne la riduzione delle sanzioni e degli interessi sui debiti tributari e le misure di protezione del patrimonio, per gli imprenditori che decidono autonomamente di attivarsi presentando domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell’insolvenza ovvero istanza di composizione assistita della crisi ad un soggetto esterno all’impresa. In tal modo, si cerca anche di inibire potenziali comportamenti ostili da parte dei creditori.
La composizione negoziata della crisi, ad esempio, attivata su base volontaria dal debitore, consente di intervenire stragiudizialmente, andando a risanare le imprese che si trovano in situazione di squilibrio, ma è data loro opportunità di restare sul mercato.
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