Ecco quali sono le principali novità che riguardano ciclisti e biciclette previste dal decreto che andrà a modificare il nuovo Codice della strada.
Secondo l’obbiettivo del governo il nuovo Codice della strada dovrebbe entrare in vigore già questo autunno, dato che il testo del disegno di legge è stato già approvato dal Consiglio dei ministri e deve ora proseguire l’iter parlamentare. In particolare, l’articolo 8 del decreto legislativo n. 285 è dedicato alla regolamentazione della circolazione dei velocipedi. Vediamo quindi quali sono le novità in arrivo per ciclisti e biciclette, a cui si aggiungono le specifiche disposizioni per i monopattini elettrici.
Le strade urbane ciclabili
Le strade urbane ciclabili sono strade a un’unica carreggiata in cui hanno priorità le biciclette e in generale i velocipedi. Per questo, le strade ciclabili sono sottoposte a un limite di velocità pari a 30 km/h. Le strade urbane ciclabili sono determinate dalla segnaletica verticale apposita e garantiscono ai ciclisti la libertà di assumere qualsiasi posizione all’interno della carreggiata.
Le corsie ciclabili
Le corsie ciclabili coincidono con quelle corsie situate sul lato destro della carreggiata e dedicate, per l’appunto, alla circolazione dei velocipedi. Di conseguenza, i veicoli a motore sono tenuti a dare loro precedenza. Si prevede l’introduzione del doppio senso di marcia per quanto riguarda la corsia ciclabile, consentendo alle biciclette di viaggiare in entrambi i sensi anche sulle strade a senso unico.
Nelle strade con corsie ciclabili a doppio senso di marcia deve però essere posto un limite di velocità non superiore a 30 km/h. In ogni caso, le corsie ciclabili devono essere posizionate laddove non è possibile l’introduzione delle piste ciclabili.
Le zone ciclabili
Le zone ciclabili sono aree urbane in cui è garantita la priorità ai velocipedi, ma la limitazione e l’esclusione della circolazione degli altri veicoli, in particolare di quelli a motore, è rimessa al Comune competente. È sempre l’ente territoriale, poi, a introdurre misure di sicurezza per la viabilità delle biciclette, ad esempio gli strumenti per la moderazione del traffico e il limite di velocità pari a 30 km/h.
In ogni caso, nelle zone ciclabili le biciclette possono mantenere qualsiasi posizione all’interno della carreggiata. I veicoli a motore, laddove consentiti, devono rispettare le regole generali sulla precedenza e comunque prestare particolare attenzione ai ciclisti e ai pedoni.
Le zone di assestamento ciclabile
Le zone di assestamento ciclabile sono riservate ai velocipedi per consentire loro di effettuare le manovre e riprendere la marcia al segnale del semaforo, oltre a permettere la fermata in una zona riservata. Difatti, le zone di assestamento ciclabile – per intendersi, quelle di norma segnalate da un’area rossa – sono poste tra due linee d’arresto, per evitare scontri e interferenze con i veicoli a motore.
L’obbiettivo è quello di introdurre le zone di assestamento ciclabile in diverse intersezioni semaforiche, nel dettaglio nelle strade con un unico senso di marcia e velocità massima non superiore a 50 km/h. Ovviamente, l’apposizione delle zone di assestamento dovrà rispettare i requisiti di sicurezza e sarà in ogni caso prevista soltanto nei luoghi con particolare flusso ciclabile.
La funzionalità delle zone di assestamento ciclabile è riservata proprio alla sicurezza e all’andamento del traffico e per questo motivo sottoposta a precise regole. In particolare, c’è una prima linea continua nel senso di marcia che indica l’obbligo di fermata per tutti i veicoli a motore e in genere diversi dai velocipedi. C’è poi una seconda striscia d’arresto, invece dedicata alla fermata dei velocipedi.
All’interno delle zone di assestamento ciclabile i velocipedi possono compiere in sicurezza tutte le manovre necessarie, ma soltanto durante il rosso del semaforo. Anche in queste zone, comunque, è permesso ai velocipedi di assumere qualsiasi posizione all’interno della carreggiata, essendo appunto impedito l’accesso a tutti gli altri veicoli.
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