Come congelare la rata di mutuo e prestito

Antonella Ciaccia

17/09/2022

Prorogata a fine 2022 l’opportunità di congelare le rate mutuo. Qui una guida per famiglie e cittadini in cui si chiariscono requisiti, mutui interessati e modalità di presentazione della domanda.

Come congelare la rata di mutuo e prestito

Quali sono i casi previsti dalla legge in cui si può richiedere la sospensione del pagamento delle rate?

Ad oggi la situazione mutui è piuttosto critica. La Bce ha alzato i tassi di riferimento di mercato dello 0,75% dopo il rialzo di luglio di 0,50%. Le tensioni sul mercato e le decisioni della Banca centrale Europea faranno crescere le spese anche per chi ha sottoscritto un contratto di mutuo a tasso variabile e per chi sta per stipulare un mutuo a tasso fisso.

Pertanto, avere la possibilità di sospendere le rate del mutuo per avere una pressione inferiore sulle spese, potrebbe essere una opportunità per molti.

Come sappiamo, per tutto il 2022 il Governo, con la legge di bilancio, ha deciso la proroga delle misure di sostegno per famiglie, lavoratori autonomi e liberi professionisti previste per fronteggiare le difficoltà finanziarie connesse alla pandemia da Covid 19.

Di conseguenza, l’Abi, l’Associazione Bancaria Italiana, ha fornito una chiara guida per famiglie e cittadini che possa favorire la diffusione delle informazioni bancarie e finanziarie in merito alla sospensione delle rate mutuo e spiega, sul proprio sito, le principali caratteristiche dello strumento: da come funziona ai mutui a cui si applica, passando per la procedura per accedere alla misura.

Vediamo di seguito quando e come è possibile richiedere la sospensione del mutuo.

Sospensione rate mutui e prestiti: cos’è e come funziona

L’infografica Abi, in formato digitale, pone al centro dell’analisi il Fondo di solidarietà per i mutui finalizzati all’acquisto della prima casa, il cosiddetto Fondo Gasparrini, strumento principale che racchiude le misure straordinarie per le fasce deboli della popolazione.

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa è stato istituito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la legge n. 244 del 24/12/2007 che ha previsto la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

In occasione dell’emergenza sanitaria per l’epidemia di Coronavirus il Fondo è stato rifinanziato con 400 milioni di euro e, come disposto dall’articolo 54 del Decreto legge 18/2020 (il cosiddetto “Cura Italia”) successivamente convertito in legge 27/2020, e dall’art.12 del dl 23 dell’8 aprile (il cosiddetto “DL liquidità”), la platea dei potenziali beneficiari è stata allargata.

Pertanto oggi sono ammessi alla sospensione i mutui di importo fino a 400 mila euro anziché 250 mila.

Il Fondo Gasparrini, rafforzato da interventi legislativi per contenere l’emergenza Covid, con legge 30 dicembre 2021, n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, è stato infine esteso fino al 31 dicembre 2022.

Sospensione delle rate del mutuo: in quali casi si può richiedere lo stop del pagamento rate?

L’Abi, in collaborazione con le banche e le Associazioni dei consumatori che partecipano al progetto Trasparenza semplice, chiarisce anche quali sono i mutui a cui si può applicare la misura.

Possono essere oggetto di sospensione:

  • i mutui relativi ad un immobile adibito ad abitazione principale non di lusso che non superano l’importo di 250.000 euro (400.000 euro fino al 31 dicembre 2022);
  • i mutui in ammortamento da almeno un anno che non godono di agevolazioni pubbliche o polizze assicurative che coprono le rate sospese per gli eventi in questione;
  • i mutui con un ritardo nei pagamenti, purché non superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda, e per i quali non sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o non sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato.

Sospensione delle rate del mutuo: i requisiti per accedere

I cittadini e le famiglie in difficoltà possono richiedere la sospensione delle rate del mutuo, nel rispetto di alcuni requisiti. Vediamoli di seguito.

I requisiti per poter richiedere la sospensione, che riguardano il mutuatario e devono verificarsi nei 3 anni precedenti la domanda, sono i seguenti:

  • morte, riconoscimento di handicap grave o invalidità civile non inferiore all’80 per cento;
  • perdita del posto di lavoro (subordinato a tempo determinato o indeterminato, parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia, con attualità dello stato di disoccupazione);
  • sospensione dal lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
  • riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.

Nel caso di sospensione o riduzione del lavoro, la durata massima della sospensione del mutuo è la seguente:

  • 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni;
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni.

I 18 mesi di sospensione sono fruibili in non più di due periodi, ad eccezione delle ipotesi di sospensione/riduzione dell’orario di lavoro che sono fruibili anche in più periodi.

Sospensione delle rate del mutuo: a chi si rivolge la misura

Innanzitutto è bene premettere che è stata prevista una deroga al limite ISEE di 30.000 euro: la richiesta può essere presentata senza necessità di soddisfare il limite dell’indicatore della situazione economica equivalente.

La misura è stata inoltre estesa anche ai mutui garantiti dal fondo di garanzia per la prima casa.

Possono richiedere la sospensione anche i lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e i soggetti di cui all’articolo 2083 del codice civile che dichiarino di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente alla domanda, un calo del proprio fatturato superiore al 33 per cento del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, a causa delle chiusure legate a provvedimenti emergenziali.

La richiesta può essere avanzata anche dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa per mutui ipotecari.

Il tetto massimo del mutuo si ottiene dal prodotto tra 400.000 euro e il numero di soci, se almeno il 10% degli stessi rispetta le condizioni che permettono l’accesso al Fondo, successivamente al 31 gennaio 2020.

Sospensione delle rate del mutuo: come fare richiesta

Per richiedere la sospensione bisogna compilare il modulo disponibile sul sito Consap. Il modulo per la presentazione della domanda è diverso a seconda della tipologia del richiedente, è dunque diverso per persone fisiche o cooperative edilizie.

Deve inoltre essere inoltrata la documentazione necessaria, da presentare presso la banca che ha concesso il mutuo, con le modalità definite dalla banca stessa.

Entro 10 giorni dalla consegna della documentazione, la banca la invia al gestore.

Nei successivi 15 giorni sarà concesso il nullaosta per la sospensione del mutuo. Entro i 5 giorni seguenti il gestore comunica la sospensione al beneficiario.

Per la sospensione non si devono pagare commissioni o spese, né sono necessarie ulteriori garanzie. Gli interessi che maturano durante il periodo di sospensione si calcolano solo sulla parte capitale residua del mutuo e si aggiungono al totale complessivo da pagare.

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# Mutuo

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