Non sempre per svolgere lavoro autonomo è necessaria l’apertura della partita Iva. Vediamo in quali casi si può lavorare in regola anche senza aprirla.
Come lavorare da autonomi senza partita Iva? Non sempre per svolgere lavoro autonomo è necessaria l’apertura della partita Iva. In alcuni casi, infatti, ci sono altre soluzione per poter lavorare legalmente e senza evadere le tasse anche senza contratto di assunzione.
Pensiamo, ad esempio, a chi vuol provare a vedere se una determinata attività rientra nella sue corde o, anche, se ha spazio nel mercato. Non per forza bisogna aprire la partita Iva per iniziarla. Si può provare a svolgerla in altri modi, per un tempo limitato, per capire se può diventare l’attività prevalente per la quale, poi, diventa necessario aprire una partita Iva.
Lavorare come autonomi è possibile, quindi, anche senza dotarsi di una partita Iva, ma vediamo quali sono le soluzioni e le alternative che si possono sfruttare per non ricadere nel lavoro sommerso.
leggi anche
Serve la Partita Iva per fare l’influencer?
Prestazione occasionale al posto della partita Iva
Iniziamo con il definire cos’è una prestazione occasionale per capire quando è possibile lavorare in questo modo. I requisiti richiesti per fare in modo che un lavoro rientri nella prestazione occasionale sono:
che il lavoro sia, appunto, occasionale e che non sia svolto in via continuativa;
- che l’attività svolta sia di natura non professionale;
- il lavoro sia svolto in modo non organizzato;
- la remunerazione annua non superi i 5.000 euro.
Attenzione, è necessario che i requisiti siano soddisfatti tutti e quattro contemporaneamente e non basta rispondere solo a uno di essi. Se un lavoro è svolto in modo continuativo, in modo professionale (inteso come professione principale) o in modo organizzato, allora è necessario aprire una partita Iva.
Se il lavoro che si svolge, quindi, non è continuativo, non è organizzato e non è professionale, si può svolgere saltuariamente qualche lavoro con ricevute di prestazione occasionale.
La partita Iva va aperta entro 30 giorni dall’inizio dell’attività
In ogni caso, anche se non si vuole procedere con le ricevute di prestazione occasionale, va ricordato che l’obbligo di apertura di partita Iva c’è trascorsi 30 giorni dall’inizio dell’attività.
Per i primi 30 giorni, quindi, si può svolgere l’attività senza apertura partita Iva a patto che la stessa venga svolta in proprio tranne i casi in cui è necessaria la preventiva autorizzazione (come nel caso dell’apertura di un negozio, ad esempio).
Voucher
Per chi svolge lavori occasionali o saltuari, un’altra soluzione all’apertura della partita Iva possono essere i buoni lavoro o voucher. Si tratta di un sistema di pagamento che i committenti utilizzano per pagare le prestazioni di lavoro accessorio ( svolte fuori di un contratto di lavoro in modo saltuario).
Per chi presta il lavoro questa forma di pagamento è esente da imposizione fiscale ed è possibile mantenere anche lo stato di disoccupazione o di familiare a carico. Inoltre prevede anche il versamento di contributi Inps. Per il datore di lavoro si tratta di una forma di pagamento conveniente poiché evita il lavoro in nero e permette di avere anche una copertura assicurativa Inail nei limiti di 6.666 euro lordi (5.000 euro netti).
leggi anche
Contratto di prestazione occasionale Inps 2023: cos’è, come funziona, chi può farlo, limiti e importi
Cessione diritti d’autore
Un’altra tipologia contrattuale che non prevede l’apertura della partita Iva né l’assunzione vera e propria è il contratto di cessione dei diritti d’autore con il quale si cedono i diritti per sfruttare un’opera dell’ingegno. Si tratta di una tipologia di lavoro non subordinato e si tratta di una collaborazione legata soprattutto alle attività di traduzioni, dell’editoria, del giornalismo, del marketing e della pubblicità.
Sia per l’autore che per chi commissiona l’opera questa forma contrattuale offre vantaggi fiscali e contributivi non indifferenti visto che non prevede l’apertura della partita Iva ma non ci sono neanche i limiti di compensi imposti, solitamente, alla prestazione occasionale.
Dal punto di vista fiscale il compenso netto si calcola sottraendo la ritenuta d’acconto pari al 20%. A differenza della normale ritenuta d’acconto, però, quella per la cessione dei diritti d’autore si calcola su una base imponibile diversa e che varia in base all’età del prestatore:
- il 20% si calcola sul 75% del lordo se l’autore ha più di 35 anni di età (riduzione forfettaria del 25%):
- il 20% si calcola sul 60% del lordo se l’autore ha meno di 35 anni di età (riduzione forfettaria del 40%).
Contratto di collaborazione
Esiste, poi, un’ultima alternativa che, però, è una via di mezzo tra il lavoro autonomo e quello subordinato: si tratta del contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co) che rientra nel lavoro parasubordinato.
Anche in questo caso non è necessaria l’apertura della partita Iva anche se il collaboratore svolge la propria attività in piena autonomia senza vincolo di subordinazione. La differenza rispetto alla prestazione occasionale è che il collaboratore ha un rapporto continuativo con il committente che coordina l’attività con le esigenze dell’azienda.
Nel caso del Co.co.co. i contributi sono versati per due terzi dal committente e per un terzo dal collaboratore anche se i versamenti sono effettuati dal committente che trattiene la quota di contributi del collaboratore direttamente dai compensi in busta paga.
© RIPRODUZIONE RISERVATA