La normativa prevede la possibilità di sospendere il pagamento delle rate del mutuo per un massimo di 18 mesi. Vediamo chi può beneficiare dell’agevolazione e quando.
Come si fa a non pagare il mutuo per 18 mesi? La durata del piano di ammortamento di un mutuo è sempre abbastanza lunga e quasi mai ha un durata inferiore ai 20 anni. In questo arco di tempo sono molti gli imprevisti che possono capitare al mutuatario che gli impediscano di poter saldare, alla scadenza, la rata del mutuo.
Può intervenire un licenziamento che porti le entrate della famiglia a calare drasticamente, può venire a mancare la persona intestataria del mutuo (e di conseguenza anche il suo reddito) o, ancora, si può essere oggetto di una riduzione dell’orario di lavoro che comporti, ovviamente, anche un abbassamento della retribuzione.
In tutti questi casi (ma anche in altri che non abbiamo portato come esempio) mantenere costante il pagamento del mutuo mensile diventa difficile. Una pausa potrebbe essere necessaria per permettere alla famiglia di riassestare le proprie finanze e proprio in questo frangente si colloca il Fondo di sospensione dei mutui Gasparrini.
Non pagare il mutuo per 18 mesi è possibile
Il Fondo Gasparrini, gestito dalla Consap, è stato istituito per sostenere le famiglie in situazione di disagio economico che devono pagare il mutuo: è prevista la sospensione del pagamento delle rate del mutuo acceso per acquistare la casa adibita ad abitazione principale.
Per accedere alla sospensione e non pagare il mutuo per un massimo di 18 mesi è necessario presentare apposita domanda alla banca che ha liquidato il finanziamento. Nella domanda si deve indicare per quanto tempo si desidera sospendere il mutuo (l’arco temporale, oltre che una scelta del richiedente, è stabilito anche dai requisiti con cui si accede al beneficio).
Per poter richiedere la sospensione del mutuo si devono rispettare le seguenti condizioni:
- si deve essere proprietari dell’immobile per acquistare il quale si è acceso il mutuo;
- si deve essere titolari del contratto di mutuo;
- l’importo finanziato non deve essere superiore a 250.000 euro;
- il mutuo deve essere in ammortamento da almeno 12 mesi;
- si deve avere un Isee che non supera i 30.000 euro.
Le condizioni per non pagare il mutuo fino a 18 mesi
Per poter godere della sospensione dal pagamento è necessario non aver ancora fruito di altre misure che hanno comportato la sospensione del mutuo o, nel caso il richiedente ne abbia già goduto, che il periodo di sospensione non abbia superato i 18 mesi.
Per poter richiedere la sospensione non devono essersi verificati ritardi nei pagamenti precedenti e si deve essere stati oggetto di uno dei seguenti eventi:
- sospensione del rapporto di lavoro per almeno 30 giorni consecutivi;
- riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi di lavoro di almeno il 20%.
In questi casi la sospensione del mutuo è di massimo:
- 6 mesi nel caso la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha avuto una durata compresa tra i 30 e i 150 giorni consecutivi;
- 12 mesi nel caso la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha avuto una durata compresa tra i 151 e i 302 giorni consecutivi;
- 18 mesi nel caso la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha avuto una durata pari o superiore a 303 giorni consecutivi.
Si può richiedere l’accesso al fondo anche qualora si verifichino altri eventi quali:
- la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato;
- la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- la cessazione del rapporto di lavoro parasubordinato;
- morte dell’intestatario del mutuo;
- grave handicap o invalidità civile non inferiore all’80% per l’intestatario del mutuo.
Che documenti servono per non pagare il mutuo per 18 mesi?
Il richiedente, alla domanda di accesso al Fondo per la sospensione del mutuo dovrà allegare un Isee in corso di validità e i seguenti documenti:
- in caso di cessazione del lavoro con contratto a tempo indeterminato la lettera di licenziamento o la documentazione che attesti le dimissioni per giusta causa;
- in caso di cessazione del lavoro con contratto a tempo determinato copia del contratto in cui sia presente la data di scadenza dello stesso o la documentazione che attesti la cessazione (lettera di licenziamento o certificazione di dimissioni per giusta causa);
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro parasubordinato serve una copia del contratto e le comunicazioni dell’interruzione del rapporto di lavoro;
- in caso di handicap grave o invalidità sarà necessario allegare copia del certificato rilasciato dalla commissione medica Asl;
- in caso di sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni è necessario allegare la copia del provvedimento di autorizzazione dei trattamenti di sostegno al reddito, la copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione ai sostegni stessi e la copia della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sospensione del lavoro (con indicazione del numero dei giorni);
- in caso di riduzione dell’orario di lavoro la copia del provvedimento di autorizzazione dei trattamenti di sostegno al reddito, la copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione ai sostegni stessi e la copia della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la riduzione dell’orario di lavoro (con indicazione del numero dei giorni).
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