Hai un’azienda e ogni tanto ti avvali del supporto di un tuo familiare? Devi sapere che in alcuni casi questo aiuto può prevedere l’obbligo assicurativo IVS e l’iscrizione alla cassa artigiani e commercianti.
Quando il titolare di un’impresa ha il dovere di versare i contributi previdenziali ai familiari che collaborano con lui?
È l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n°50/2018 a rispondere a questa domanda, facendo chiarezza su quando scatta l’obbligo contributivo per le collaborazioni rese da familiari nell’ambito delle imprese artigiane, agricole e commerciali.
Vi abbiamo già parlato di come per il titolare di un’impresa non sia sempre obbligatorio adempiere all’obbligo assicurativo IVS presso la gestione commercianti e artigiani; ad esempio questo non vale quando il titolare è allo stesso tempo un lavoratore dipendente che si dedica per poco tempo alla gestione della sua attività.
Può succedere infatti che il titolare di un’impresa essendo occupato per la maggior parte della giornata nel proprio lavoro decida di delegarne la gestione ad un familiare. In questo caso quindi sarà il collaboratore a dover essere iscritto alla gestione commercianti o artigiani pagando i contributi previsti dall’obbligo assicurativo IVS (qui le tabelle per il 2018).
Resta da capire invece cosa succede quando il titolare dell’impresa è allo stesso tempo iscritto alla gestione commercianti e artigiani ma per la gestione dell’attività si avvale del supporto sporadico di un familiare: l’obbligo assicurativo IVS vale anche per il collaboratore oppure no? Ecco quanto precisato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare 50/2018.
La collaborazione resa da familiari è soggetta all’obbligo assicurativo?
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che l’obbligo assicurativo IVS - e la relativa iscrizione alla gestione commercianti e artigiani vale solamente quanto il supporto del familiare è prevalente e continuativo.
Tuttavia capire quando l’attività svolta da un collaboratore si può definire “prevalente” e “continuativa” non è semplice; ecco perché la circolare dell’Ispettorato ci dà un importante aiuto a riguardo. Nel dettaglio, questo ha indicato tre esempi in cui l’attività svolta ha carattere meramente occasionale e di conseguenza non è soggetta all’obbligo assicurativo.
Salvo prova contraria si presumono collaborazioni sporadiche quelle offerte dal familiare:
- pensionato che non assicura la presenza continuativa;
- impiegato full-time presso un’altra azienda;
- per un periodo non superiore ai 90 giorni l’anno.
In questi casi quindi non bisogna versare i contributi per il familiare lavoratore dal momento che la prestazione offerta manca dei requisiti di abitualità e prevalenza necessari per far scattare l’obbligo assicurativo IVS.
Per quanto riguarda l’ultimo esempio - quello relativo ai 90 giorni - bisogna fare una precisazione: quando ci si riferisce alle attività stagionali questo indice va certamente rivalutato e rapportato al periodo in cui l’attività è aperta.
Prendiamo come esempio uno stabilimento balneare aperto da maggio a settembre; in questo caso l’attività è aperta per 150 giorni l’anno e non 365 come il resto delle imprese. Di conseguenza l’indice per calcolare l’occasionalità della collaborazione da parte del familiare sarà pari a 37 giorni, come risultato della seguente proporzione:
GIORNI DELL’ANNO:INDICE ANNUO = GIORNI DI APERTURA DELL’IMPRESA STAGIONALE : X -> 365:90=150:X -> (90*150)/365=36,8
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