Concorsi pubblici: sospesi con il nuovo Dpcm, ma non tutti. Le regole

Teresa Maddonni

03/03/2021

Concorsi pubblici: restano sospesi con il nuovo Dpcm firmato da Draghi e in vigore fino al 6 aprile, ma non tutti. Si possono espletare quelle prove che seguono determinare regole. Vediamo quali sono.

Concorsi pubblici: sospesi con il nuovo Dpcm, ma non tutti. Le regole

Concorsi pubblici: restano sospesi fino al 6 aprile con il nuovo Dpcm firmato da Mario Draghi. Tuttavia la sospensione non riguarderà tutti i concorsi pubblici.

Il nuovo Dpcm che sarà in vigore dal prossimo 6 marzo ha stabilito le nuove misure restrittive con la scadenza del Dpcm in vigore dal 16 gennaio.

Proprio questo ultimo Dpcm del governo Conte aveva stabilito che i concorsi fossero sospesi fino al 15 febbraio 2021.

A quella data infatti le prove dei concorsi pubblici sospesi sono tornati a essere espletati, ma con nuove regole. In merito ai concorsi pubblici è stato poi definito anche uno specifico protocollo. Vediamo ora nel dettaglio quali concorsi pubblici sono sospesi con il nuovo Dpcm e quali si possono tenere e come.

Concorsi pubblici sospesi con nuovo Dpcm, ma non tutti: le regole

I concorsi pubblici sono sospesi con il nuovo Dpcm come stabilisce l’articolo 24 del testo firmato da Mario Draghi. Non tutti i concorsi sono tuttavia sospesi laddove si rispettino delle regole stabilite dal Dpcm, regole riprese dalle disposizioni attualmente in vigore. Si legge nel nuovo Dpcm infatti:

È sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni”

Il nuovo Dpcm però sui concorsi pubblici aggiunge:

“Sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico scientifico.”

Un protocollo in tal senso per i concorsi pubblici riattivati i 15 febbraio 2021, pensiamo al concorso scuola straordinario, è stato adottato prevedendo la necessità di presentarsi alla prova con il referto del tampone negativo e senza sintomi influenzali.

Il Dpcm stabilisce che per i concorsi pubblici resta salva la possibilità per le commissioni di correggere le prove da remoto.

Dall’interpretazione della norma si evince quindi che sono sospesi solo quei concorsi che non possono garantire la partecipazione di un numero non superiore di 30 candidati per ogni sessione o sede.

Dalla lettura del Dpcm si evince che i concorsi privati sono comunque sempre sospesi.

Concorsi pubblici consentiti con il nuovo Dpcm

I concorsi pubblici sono sospesi in linea generale, ma sono consentiti con il nuovo Dpcm, oltre a quelli che permettono sessioni di 30 candidati, quelli che prevedono una valutazione solo su basi curriculari, quindi valutazione dei titoli. Tra questi concorsi rientrano anche quelli del personale sanitario.

Andando alle nuove disposizioni si legge che i concorsi pubblici sono sospesi “a esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile .

Una norma d’altronde già prevista a marzo 2020 durante il lockdown totale che pur con la sospensione dei concorsi pubblici e privati lasciava attive le procedure per il personale sanitario data la necessità nell’emergenza di medici e infermieri.

Non solo è stabilito per Forze armate, di polizia e Vigili del fuoco che:

“Per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del personale dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Esecuzione penale minorile ed esterna, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, si applica quanto previsto dall’articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.”.

Per i concorsi pubblici che riguardano Forze armate, di polizia e Vigili del fuoco si applicano le semplificazioni previste dal decreto Rilancio convertito.

Corsi di formazione

Il nuovo Dpcm mantiene anche le regole attualmente in vigore per i corsi di formazione. Il testo firmato da Mario Draghi stabilisce che i corsi per i medici di formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono proseguire anche in modalità non in presenza, sebbene siano consentiti in presenza.

Possono proseguire anche a distanza:

  • i corsi abilitanti effettuati dagli uffici di motorizzazione civile, dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
  • i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori;
  • i corsi per il buon funzionamento del tachigrafico;
  • i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione;
  • i corsi per il conseguimento dell’abilitazione a pilota di linea ATPL e della licenza di pilota privato PPL tenuti dalle scuole di volo e lo svolgimento dei relativi esami;
  • i corsi abilitanti del personale addetto alla sicurezza nei settori Aeroporti (APT), Spazio Aereo (ATM), Economico, Amministrativo Legale (EAL), Personale di Volo (LIC), Medicina Aeronautica (MED), Navigabilità Iniziale e Continua (NAV), Operazioni di Volo (OPV), Security (SEC);
  • i corsi di formazione e le relative prove di esame teoriche e pratiche per il rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo svolgimento delle attività connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria;
  • i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli relativi alla conduzione degli impianti fissi;
  • i corsi di formazione per il conseguimento del brevetto di assistente bagnante e i relativi esami;
  • i corsi di formazione e di addestramento per il conseguimento delle certificazioni necessarie per l’esercizio della professione di lavoratore marittimo e i relativi esami, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con provvedimento amministrativo.

Il Dpcm stabilisce che sono anche consentite le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della Motorizzazione civile e dalle autoscuole per il conseguimento e la revisione:

  • delle patenti di guida;
  • delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l’esercizio dell’attività di trasporto.

E ancora il Dpcm stabilisce che possono tenersi “le prove e gli esami teorico-pratici effettuati dalle Autorità marittime, ivi compresi quelli per il conseguimento dei titoli professionali marittimi delle patenti nautiche e per la selezione di piloti e ormeggiatori dei porti, nonché le prove teoriche e pratiche effettuate dall’Ente nazionale dell’aviazione civile e dalle scuole di volo.”

Sono consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, come anche:

  • la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni;
  • i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio;
  • l’attività formativa in presenza nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.

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