Congedo parentale fruito a ore, le regole: qual è il limite oltre il quale non si può andare e calcolo dell’importo.
Il periodo di congedo parentale può essere fruito anche a ore.
È stata la legge n. 228 del 2012 (manovra di bilancio del 2023) a introdurre la possibilità di frazionare a ore il congedo parentale, inteso come quel periodo in cui il lavoratore può astenersi dal lavoro per prendersi cura dei figli nei primi 12 anni di vita, allo scopo di soddisfarne bisogni affettivi e relazionali.
A oggi quindi ci sono due diverse modalità di fruizione del congedo parentale. Ciò significa che, sulla base dei giorni e di conseguenza delle ore a disposizione, il lavoratore può scegliere se assentarsi per tutta la giornata lavorativa oppure solamente per il tempo necessario a soddisfare le esigenze familiari.
Esiste però un certo limite di ore che si possono richiedere per ogni giornata, superato il quale il congedo viene considerato come fruito interamente. Nel dettaglio, la disciplina di questo aspetto è stata rimandata alla contrattazione collettiva. È il Ccnl di riferimento, quindi, a indicare quante ore di congedo parentale si possono prendere ogni giorno.
Ricordiamo che a differenza dei congedi di maternità e paternità questo non è obbligatorio. È facoltà del lavoratore genitore scegliere se usufruirne - accettando una riduzione in busta paga visto che l’indennità è pari solitamente al 30% dello stipendio - a patto che l’assenza risulti concretamente motivata dalla necessità di prendersi cura del figlio. In caso contrario si è soggetti a una sanzione disciplinare che può comportare anche il licenziamento.
Fatti i dovuti chiarimenti possiamo vedere come funziona il congedo parentale quando fruito a ore. A tal proposito, uno dei riferimenti normativi più importanti a riguardo è quello fornito dal messaggio Inps n. 6703/2015, nel quale tra l’altro viene fatta chiarezza sulla compatibilità tra congedo parentale ad ore e altri permessi, come pure nella circolare n. 152 dello stesso anno. A questi poi si aggiungono le circolari pubblicate dall’Inps nell’ultimo periodo dopo l’introduzione del primo e secondo mese di congedo retribuiti non al 30% bensì all’80% e 60%.
Chi può farne richiesta
Possono usufruire di questa sorta di permessi a ore tutti coloro che hanno diritto al congedo parentale. Questo spetta ai genitori naturali, adottivi o affidatari che hanno un rapporto di lavoro dipendente, fino al compimento del 12° anno di età del figlio. Il diritto al congedo parentale a ore, quindi, si acquisisce già nel momento della nascita del figlio o del suo ingresso in famiglia.
La durata complessiva del congedo parentale è stata recentemente modificata dal Dlgs con il quale è stata recepita la direttiva Ue 1158 del 2019, con la quale sono state rafforzate le tutele per quei lavoratori che hanno necessità di conciliare i tempi della vita lavorativa con quelli dedicati alla famiglia.
Per effetto delle ultime modifiche, il congedo parentale non può superare il limite di 11 mesi quando fruito dal genitore solo. Resta di 10 mesi complessivi, invece, quando a fruirne sono sia il padre che la madre, i quali a loro volta non devono superare il limite di 9 mesi. Ovviamente, in tale computo sono compresi sia i mesi che i giorni e le ore di permesso.
È bene specificare che - a differenza dei permessi per allattamento - il congedo parentale può essere fruito anche contemporaneamente dai genitori.
Ore di permesso
Vi abbiamo appena accennato ai permessi per allattamento; questi non vanno confusi con il congedo parentale a ore poiché si tratta di due strumenti differenti.
Questi permessi - come potete approfondire nella guida a loro dedicata - sono riconosciuti solamente per il 1° anno di età del figlio, per 1 o 2 ore al giorno a seconda dell’orario d’impiego.
Per quanto riguarda il congedo parentale a ore, invece, la regola generale stabilisce che non si possono superare i 10 mesi complessivi, 11 nel caso dei nuclei familiari monoparentali.
Per quanto riguarda le modalità di fruizione del congedo, i criteri di calcolo della base oraria e il monte orario giornaliero bisogna fare riferimento al proprio Ccnl. Infatti la legge di stabilità del 2013 che ha introdotto la fruizione oraria del congedo parentale ha rinviato la disciplina di questi temi alla contrattazione collettiva.
Qualora nel contratto collettivo non ci siano indicazioni sulle modalità di fruizione del congedo parentale a ore si applica la regola generale, secondo la quale la durata del permesso deve essere pari alla metà dell’orario medio giornaliero.
Ad esempio, chi lavora per 8 ore al giorno può richiedere il congedo parentale per un massimo di 4 ore. Se quindi ha bisogno di assentarsi per 5 ore dovrà richiedere un’intera giornata di permesso.
Quanto spetta
Nelle ore - o nei giorni - in cui si usufruisce del congedo parentale ai dipendenti viene riconosciuta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, ma entro certi limiti.
Nel dettaglio, le ultime modifiche normative hanno incrementato, da 6 a 9, i mesi di congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30% della retribuzione media percepita, mantenendo però i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori.
Ne risulta che, come generale articolazione della fruizione di tali permessi, sono previsti:
- 3 mesi non trasferibili per ciascun genitore (3+3);
- 3 mesi, trasferibili tra i genitori con un’indennità pari al 30% della retribuzione.
Come anticipato, però, tanto la legge di Bilancio 2023 quanto quella del 2024 hanno introdotto una maggiorazione del congedo parentale che vale anche quando è fruito a ore.
Nel dettaglio:
- il primo mese di congedo è retribuito all’80% per quegli eventi per cui il ritorno dal congedo di maternità, o paternità, è avvenuto dopo il 31 dicembre 2022;
- al primo mese retribuito all’80% se ne aggiunge un secondo pagato al 60% (80% solamente nel 2024) per gli eventi per cui il ritorno dal congedo di maternità o paternità è successivo al 31 dicembre 2023.
Queste percentuali maggiorate si applicano tanto per il congedo fruito a giorni che a ore. Non cambiano però i limiti entro cui il congedo può essere retribuito: 6 mesi massimo per genitore, 9 complessivamente. Inoltre, la maggiorazione spetta solo quando il congedo viene goduto entro i 6 anni di età del figlio.
Come fare la richiesta
Per richiedere la fruizione oraria del congedo parentale è disponibile l’apposita procedura telematica sul suo sito web. Chi non vuole utilizzare la modalità telematica può farne richiesta contattando il numero verde 803 164 (a pagamento lo 06 1664164 per chi chiama da cellulare) oppure attraverso i servizi telematici dei singoli patronati.
È importante sottolineare che la domanda va inviata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto: in caso contrario l’indennità verrà comunque riconosciuta (anticipata in busta paga dal datore di lavoro) solo per i giorni successivi alla data di presentazione della domanda.
La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro.
Nella domanda il genitore deve dichiarare se intende usufruire del congedo parentale a ore applicando quanto eventualmente indicato nel Ccnl di riferimento oppure in base al criterio generale (le ore di permesso devono essere pari alla metà della giornata lavorativa), e in quali giornate intende ricorrere al permesso.
Sempre nella domanda va indicato se si intende godere dell’indennità al 30% oppure di quella maggiorata.
Compatibilità tra congedo parentale ad ore e altri permessi
È nel messaggio n. 6704/2015 che invece l’Inps fa chiarezza su quali sono i permessi compatibili con il congedo parentale a ore.
Ebbene, tra questi non figura certamente il riposo per allattamento, alternativo al congedo parentale orario: a seconda della convenienza, quindi, il lavoratore deve scegliere se nella stessa giornata richiedere l’uno o l’altro strumento.
Il congedo ad ore non è cumulabile neppure con i 3 giorni di permesso riconosciuti ai genitori di figli disabili minori di 3 anni che hanno rinunciato al prolungamento del congedo parentale.
Ai genitori, inoltre, non viene data la possibilità di beneficiare nella stessa giornata di due congedi parentali ad ore per figli diversi.
C’è invece compatibilità tra congedo parentale ad ore e permessi 104 (quindi per il lavoratore che assiste un disabile); nella stessa giornata, quindi, si possono richiedere una o più ore di permesso per congedo parentale e beneficiare nel contempo dell’una o due ore di permesso (in base all’orario di lavoro) riconosciute dalla 104.
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