Contestazione disciplinare, come difendersi?

Paolo Ballanti

23 Luglio 2022 - 14:50

Quali strumenti ha il lavoratore per difendersi quando riceve una lettera di contestazione disciplinare? Esistono delle scadenze da rispettare? Guida completa.

Contestazione disciplinare, come difendersi?

Il Codice civile (articolo 2104) dispone l’obbligo del lavoratore di eseguire la prestazione con la diligenza richiesta dalla natura della stessa, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale.

Il dipendente deve inoltre osservare le disposizioni dell’imprenditore e dei suoi collaboratori.

Questa prerogativa del datore di lavoro (chiamata «potere direttivo») è legata alla possibilità di irrogare sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori che non osservano le direttive impartite. In tal caso si parla di «potere disciplinare», contemplato all’articolo 2106 del Codice civile.

Il potere disciplinare esercitato dall’azienda non è tuttavia assoluto, essendo soggetto a determinati limiti imposti per legge, in particolare dall’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori (Legge 20 maggio 1970 numero 300), il quale prevede:

  • che le norme disciplinari su infrazioni, sanzioni e procedure di contestazione siano portate a conoscenza dei lavoratori mediante regolamento interno (adottato nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo applicato) affisso in luogo accessibile a tutti;
  • che il datore non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore, senza prima avergli preventivamente contestato l’addebito e averlo sentito a sua difesa;
  • che i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

Proprio questi ultimi due aspetti sanciscono il diritto di difesa del lavoratore il quale, nel termine di 5 giorni dalla contestazione, ha la facoltà di presentare eventuali giustificazioni in forma scritta od orale.

Vediamo quindi in dettaglio come può difendersi chi riceve una lettera di contestazione disciplinare.

Attenzione al termine per presentare la difesa

Il lavoratore ha 5 giorni di tempo per presentare le proprie difese in forma scritta od orale.

I giorni devono intendersi «di calendario», con la conseguenza che si considerano anche il sabato, la domenica ed eventuali giornate festive (è al contrario previsto un effetto sospensivo nel periodo di chiusura per ferie).

La decorrenza del termine coincide con il momento in cui il dipendente riceve la lettera di contestazione, rappresentato, a seconda dei casi, da:

  • la data in cui si riceve la raccomandata con avviso di ricevimento;
  • la data in cui avviene materialmente la consegna della lettera con raccomandata a mani del lavoratore, il quale è tenuto a firmare per ricevuta, indicando il giorno interessato.

Secondo la giurisprudenza di Cassazione (sentenza 13 gennaio 2005 numero 488) la possibilità per il lavoratore di presentare ulteriori elementi a difesa dopo la scadenza del termine massimo, è consentita soltanto nell’ipotesi in cui, entro i 5 giorni, il lavoratore non abbia potuto promuovere completamente la propria linea difensiva.

Sempre la Suprema Corte (sentenze del 7 maggio 2003 numero 6900 e del 6 ottobre 2009 numero 21296) ha precisato che se il dipendente presenta la propria difesa senza manifestare in maniera esplicita l’intenzione di produrre ulteriore documentazione integrativa, entro il termine stabilito, l’azienda non è tenuta ad attendere il decorso dei 5 giorni per adottare il provvedimento disciplinare.

Come presentare le proprie difese?

Nel rispetto del termine di 5 giorni dal ricevimento della contestazione, il lavoratore ha la possibilità di presentare le proprie difese in forma scritta od orale.

È peraltro ammessa la possibilità di farsi assistere, nel corso del procedimento disciplinare, da un rappresentante dell’associazione sindacale, cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Da escludersi invece l’assistenza tecnica di un legale.

In caso di difesa in forma orale, il lavoratore è tenuto a comunicare tale volontà in maniera inequivocabile al datore di lavoro. Al diritto di audizione del dipendente corrisponde l’obbligo dell’azienda di sentire oralmente l’interessato.

Il lavoratore ha altresì la possibilità di presentare giustificazioni scritte e, successivamente, riservarsi di integrarle oralmente.

In presenza di una Commissione di disciplina, contemplata dalla contrattazione collettiva o dal codice disciplinare, il dipendente può chiedere di essere sentito a sua difesa.

L’attività della Commissione, se prevista, è quella di svolgere una funzione istruttoria ai fini del procedimento disciplinare, oltre a pronunciare un parere sull’irrogazione della sanzione.

Come costruire la propria difesa?

Il lavoratore è tenuto a costruire la propria difesa, dapprima analizzando i fatti contestati dall’azienda e, successivamente, il livello di dettaglio con cui sono stati riportati nella lettera di contestazione.

La Cassazione ha infatti sottolineato (sentenza del 16 febbraio 2010 numero 3604) che il lavoratore destinatario di una contestazione disciplinare, riferita a fatti circostanziati, non può semplicemente limitarsi a una difesa generica, ma deve a sua volta rispondere in maniera specifica, opponendo elementi diversi tali da escludere l’esistenza dei fatti addebitati.

Conclusione del procedimento disciplinare

Una volta esaminata la difesa del lavoratore, l’azienda ha due possibilità:

  • accogliere le giustificazioni dell’interessato e non procedere ad alcun provvedimento disciplinare;
  • valutare la difesa del lavoratore e, nonostante questa, procedere all’irrogazione della sanzione.

In entrambi i casi è comunque necessario recapitare al dipendente un’apposita comunicazione scritta.

Nella missiva si dovrà indicare se la sanzione è immediatamente esecutiva, se lo sarà dopo un determinato intervallo di tempo ovvero, da ultimo, frazionata.

Quale provvedimento adottare?

Nel rispetto del principio generale della proporzionalità tra l’infrazione commessa e la sanzione irrogata (sancita dall’articolo 2106 del Codice civile) l’azienda è tenuta a far riferimento alle disposizioni indicate nel contratto collettivo e nel codice disciplinare interno.

Quest’ultimo ha il compito di indicare, per le singole condotte dei dipendenti, il corrispondente provvedimento disciplinare.

In ordine crescente, in ragione della gravità del comportamento del lavoratore, le tipologie di sanzioni a disposizione sono:

  • ammonizione scritta;
  • multa, con trattenuta in busta paga corrispondente a un massimo di 4 ore di retribuzione base;
  • sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di 10 giorni;
  • trasferimento del lavoratore;
  • licenziamento per giusta causa (senza periodo di preavviso) o giustificato motivo soggettivo (con obbligo di riconoscere il preavviso al lavoratore).

Non indicato nell’elenco il semplice rimprovero verbale, per il quale non è necessario rispettare l’obbligo di preventiva contestazione disciplinare.

Impugnazione del provvedimento disciplinare

Il lavoratore può opporsi al provvedimento disciplinare, in alternativa:

  • promuovendo, entro i 20 giorni successivi l’applicazione della sanzione, in ITL, un collegio di conciliazione e arbitrato, al fine di ottenere la revoca o la conversione del provvedimento;
  • impugnando la sanzione dinanzi l’autorità giudiziaria.

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