La circolare Inps numero 33 aggiorna massimali e minimali contributivi per i versamenti 2024. Nuove tabelle con importi e aliquote.
Con la circolare 33 del 7 febbraio 2024, l’Inps aggiorna le aliquote contributive dovute da artigiani e commercianti per l’anno 2024, la contribuzione dovuta sul minimale di reddito e quella da versare sul reddito che eccede il minimale stesso.
Anche se le aliquote restano pressoché invariate, l’inflazione anche quest’anno va a pesare sui costi che le due categorie dovranno versare per la copertura assicurativa previdenziale obbligatoria nel 2024.
Sulla contribuzione minima di artigiani e commercianti, infatti, va applicata la rivalutazione del 5,4% che comporta un aumento rispetto allo scorso anno. Il rialzo dei minimale e dei massimali su cui si deve calcolare l’importo dei contributi da versare, vanno ad aumentare anche l’onere da sostenere.
Aliquote contributive artigiani e commercianti
Come anticipato, non vi è alcuna variazione per le aliquote contributive utilizzate per calcolare quanto del reddito percepito debba essere versato all’apposita Cassa. Nel dettaglio, anche nel 2024 le aliquote per artigiani e commercianti per il reddito fino a 55.008 euro sono le seguenti:
- 24% artigiani;
- 24,48% commercianti.
Continuano a essere in vigore le agevolazioni per i giovani fino a 21 anni, per i quali le aliquote vengono così ridotte:
- 23,70% artigiani;
- 24,18% commercianti.
Per i redditi superiori a 55.008 euro (e inferiori al massimale), le aliquote sono invece pari a:
- 25% artigiani
- 25,48% commercianti;
Per gli under 21:
- 24,70% artigiani;
- 25,18% commercianti.
C’è un’agevolazione anche per chi ha più di 65 anni ed è già titolare di pensione a carico dell’Inps: per questi, infatti, la quota di contributi dovuta è ridotta del 50%.
Confermato anche lo sconto contributivo riservato a coloro che aderiscono al regime forfettario, ossia la riduzione del 35% rispetto alla contribuzione ordinariamente dovuta ai fini previdenziali. Tale agevolazione si applica in automatico nei confronti di coloro che ne hanno beneficiato già nel 2023 e non ne hanno presentato rinuncia, a patto ovviamente che persistano i requisiti per godere dell’agevolazione in oggetto.
In alternativa:
- chi ha intrapreso una nuova attività nel 2023 e intende beneficiare del regime agevolato nel 2024 ne deve dare comunicazione entro il prossimo 28 febbraio;
- chi ha intrapreso una nuova attività nel 2024 e ne vuole beneficiare già quest’anno ne deve dare comunicazione con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione.
Dove applicare le percentuali?
La domanda che specialmente chi ha aperto da poco un’attività come artigiano o commerciante, e quindi è nuovo a queste cose, potrebbe porsi riguarda l’applicazione delle suddette percentuali. Ebbene, queste vanno applicate sulla totalità dei redditi d’impresa, compresi quelli derivanti da attività differenti ma che hanno dato titolo all’iscrizione alla stessa gestione, prodotti nell’anno a cui la contribuzione riferisce.
Nel dettaglio, si utilizza una base imponibile provvisoria prendendo come riferimento il reddito d’impresa che verrà fiscalmente denunciato nel 2024 per l’acconto dei contributi. Successivamente, in sede di dichiarazione dei redditi 2025, tenendo conto del reddito definitivamente percepito bisognerà procedere con il saldo versando i contributi eventualmente mancanti.
Tutta questa operazione deve avvenire nel rispetto di due parametri essenziali:
- minimale contributivo: la retribuzione minima da prendere come base per il calcolo dei suddetti contributi, tanto previdenziali quanto assicurativi;
- massimale contributivo: la soglia oltre il quale sul reddito percepito non si versano i contributi previdenziali.
Sono queste le voci soggette ogni anno a rivalutazione sulla base dell’inflazione accertata. Un loro aumento, legato al costo della vita, comporterà un maggior esborso per artigiani e commercianti: dall’innalzamento del minimale, infatti, ne consegue l’aumento della quota minima di contributi dovuta, anche nel caso in cui il reddito percepito risulti inferiore, mentre quello del massimale estende la fascia reddituale entro cui si pagano i contributi.
Nel 2024 l’aumento c’è stato e anche abbastanza consistente in quanto pari all’5,4%: ecco in che modo influisce attivamente sulle tasche di artigiani e commercianti.
Nuovi minimali e massimali artigiani e commercianti 2024
L’Istat ha confermato nella misura del 5,4% l’aumento dell’indice dei prezzi al consumo tra il periodo gennaio 2022- dicembre 2022 e gennaio 2023-dicembre 2023. Come conseguenza il reddito minimo anno da prendere in considerazione per il versamento dei contributi Ivs per artigiani e commercianti è pari a 18.415 euro.
Il contributo calcolato sul reddito minimale deve essere perlomeno pari a:
Categoria | Età | Contributi minimi dovuti |
---|---|---|
Artigiani | Più di 21 anni | € 4.427,04 (4.419,60 IVS + 7,44 maternità) |
Artigiani | Meno di 21 anni | € 4.371,80 (4.364,36 IVS + 7,44 maternità) |
Commercianti | Più di 21 anni | € 4.515,43 (4.507,99 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità) |
Commercianti | Meno di 21 anni | € 4.460,19 (4.452,75 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità) |
Per i periodi inferiori all’anno solare il contributo sul minimale va rapportato al mese e risulta essere:
Categoria | Età | Contributi minimi mensile |
---|---|---|
Artigiani | Più di 21 anni | € 368,92 (368,30 IVS + 0,62 maternità) |
Artigiani | Meno di 21 anni | € 364,32 (363,70 IVS + 0,62 maternità) |
Commercianti | Più di 21 anni | € 376,29 (375,67 IVS e finanziamento cessazione attività commerciale + 0,62 maternità) |
Commercianti | Meno di 21 anni | € 371,69 (371,07 IVS e finanziamento cessazione attività commerciale + 0,62 maternità) |
Riferito al massimale, invece, nel 2024 sale a:
- 91.680 euro per i lavoratori in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995;
- 119.650 euro per i contributivi puri, ossia per chi non è in possesso di contribuzione alla suddetta data.
Ne consegue che i contributi massimi dovuti sono pari a:
Categoria | Contributi versati al 31 dicembre 1995 | Contributi massimi dovuti |
---|---|---|
Artigiani | Sì | 22.369,92 euro |
Artigiani | No | 29.362,42 euro |
Commercianti | Sì | 22.809,98 euro |
Commercianti | No | 29.936,74 euro |
Nel caso degli under 21, invece, la quota dovuta è pari a 29.003,47 euro nel caso degli artigiani, 29.577,79 euro per i commercianti.
Attenzione: le cifre indicate nelle tabelle comprendono la quota del contributo di maternità, pari a 7,44 euro.
Tempistiche di pagamento
Nella circolare Inps 33 del 2024 vengono anche ufficializzate le tempistiche di pagamento dei suddetti contributi (da effettuare con modello F24). Per quanto riguarda le quattro date annuali per il versamento dei contributi dovuti sul minimale, le scadenze sono:
- 16 maggio;
- 20 agosto;
- 18 novembre;
- 17 febbraio (2025).
Invece, per la parte di contributi che eccede il minimale (e non supera il massimale) si fa riferimento - sia per il conguaglio e saldo 2023 che per il primo e secondo acconto 2024 - ai termini previsto per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
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