Cessione del credito, si stringono le maglie dei controlli dell’Agenzia delle Entrate su superbonus e agevolazioni edilizie: la circolare n. 33 spiega cosa fa scattare gli accertamenti del fisco.
Cambiano le regole sulla cessione del credito per i bonus edilizi (e quindi anche e soprattutto per il superbonus 110%) e di conseguenza l’Agenzia delle Entrate ricalibra anche i controlli. Cosa fa scattare l’accertamento viene spiegato nella circolare n. 33, pubblicata dall’Amministrazione Finanziaria lo scorso 6 ottobre.
Il documento di prassi spiega le novità che sono state introdotte dai decreti Aiuti e Aiuti bis. Il focus in particolare è sulla responsabilità solidale del fornitore, con l’obiettivo da un lato di sanzionare solo chi non ha operato rispettando la legge, dall’altro di sbloccare la cessione del credito.
Con le nuove regole, la responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, in presenza di concorso nella violazione, è limitata ai soli casi di dolo e colpa grave. Gli accertamenti da parte delle autorità di controllo dipendono dagli indici di valutazione della diligenza.
Controlli Agenzia Entrate sulla cessione del credito: ecco cosa fa scattare gli accertamenti del fisco
Gli indici orientano l’attività dell’Agenzia delle Entrate nella valutazione dell’esistenza o meno della diligenza necessaria. In particolare, gli indici connessi ai profili oggettivi e soggettivi sono delle istruzioni di carattere esemplificativo rivolte agli organi di controllo dell’Amministrazione Finanziaria: lo scopo è di rendere omogenee e trasparenti le attività istruttorie svolte sull’intero territorio nazionale.
Gli indici riguardano:
- assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto;
- incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame;
- sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare;
- incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione;
- anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti;
- mancata effettuazione dei lavori.
In caso di controlli, il cessionario può invocare anche elementi diversi da quelli indicati dagli indici ma comunque validi ai fini della dimostrazione dell’esistenza della diligenza richiesta dalla normativa. La circolare n. 33 dell’Agenzia delle Entrate specifica, tuttavia, che il ricorso a questi indici ha una minore rilevanza nel caso in cui i lavori siano stati effettivamente eseguiti per gli importi comunicati.
Inoltre, il documento di prassi sottolinea che:
“la conoscenza, da parte degli operatori economici, dei profili critici su cui si concentrerà l’attenzione dell’Amministrazione finanziaria in fase di istruttoria, lungi dal costituire un aggravio rispetto alle attività cui gli stessi operatori sono tenuti per vincolo normativo, risponde a un principio di trasparenza nei confronti di questi ultimi, consentendo loro di comprendere quali potrebbero essere gli elementi utili ai fini dell’eventuale attività di controllo.”
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La circolare in commento prosegue entrando nel dettaglio di alcuni indici. Per esempio, per quanto riguarda l’incoerenza reddituale, le capacità finanziarie assumono rilevanza:
- in capo al committente, qualora l’agevolazione fiscale non copra l’intero importo dei lavori eseguiti, con la conseguenza che una parte del corrispettivo dovuto al fornitore rimarrà anche finanziariamente a carico del committente. In tale ipotesi si dovrà verificare che il committente, in sede di cessione del credito a favore di un cessionario diverso dal fornitore, possieda capacità reddituali e finanziarie non troppo sproporzionate rispetto all’esborso del corrispettivo dei lavori non coperto dal beneficio fiscale. Nel caso dei condomìni (committenti), la verifica delle capacità reddituali e finanziarie può ritenersi soddisfatta con la prova dell’avvenuta esecuzione del bonifico da parte del condominio;
- in capo al cessionario del credito d’imposta, che dovrà acquisire documentazione atta a dimostrare che il suo diretto dante causa, anche se si tratti del fornitore, possieda la verosimile capacità reddituale e finanziaria per sostenere quanto meno il prezzo di acquisto dei crediti d’imposta, oltre all’avvenuto pagamento.
Per quanto riguarda l’indice della sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare, l’Agenzia specifica che quest’ultimo è condizionato dalla tipologia e dall’ubicazione dell’immobile.
Cessione del credito per i bonus edilizi: i correntisti devono rifare i controlli?
La circolare commenta anche le novità introdotte in sede di conversione del decreto Aiuti sulla possibilità per le banche di cedere i crediti ai correntisti, diversi dai consumatori o utenti, fermo restando il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni. Il direttore delle Entrate Ruffini ha dichiarato, in un’intervista al Sole24Ore, che “non è necessario ripetere ex novo tutta l’istruttoria, visto che, peraltro, in questa ipotesi, è stata espletata da un soggetto qualificato come una banca. In questi casi è sufficiente che l’istituto consegni al correntista la documentazione che ha acquisito nel corso dell’istruttoria del proprio acquisto, idonea a comprovare la diligenza adoperata.”
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