Quali sono le imposte dovute da imprese e professionisti in regime forfettario? I contributi Inps sono obbligatori? Come comportarsi per il versamento dell’Iva? Ecco una guida completa.
Introdotto con l’obiettivo di agevolare imprese, artisti e professionisti di piccole dimensioni, il regime forfettario si caratterizza per una riduzione degli adempimenti tributari e il pagamento delle imposte secondo un’aliquota sostitutiva unica che raggruppa imposte sui redditi, Irap e addizionali.
Il sistema forfettario, disciplinato dalla Manovra 2015 (approvata con Legge 23 dicembre 2014 numero 190) articolo 1 comma 54 e seguenti, è riservato non a caso a esercenti attività d’impresa, arti e professioni che, nell’anno di inizio della propria attività, presumono di:
- conseguire ricavi o compensi non superiori a 65 mila euro (ragguagliati ad anno);
- sostenere spese non eccedenti i 20 mila euro per lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, prestazioni di lavoro accessorio, titolari di borse di studio, di assegno o sussidio, di addestramento professionale, nonché utili da partecipazione erogati agli associati che apportano solo lavoro e, infine, prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.
Per le attività già esistenti, l’accesso al regime forfettario è riservato invece a coloro che verificano, nell’anno precedente, di aver rispettato i requisiti appena citati.
Oltre all’aliquota unica (variabile dal 5 al 15%) sono previste semplificazioni in termini di Imposta sul Valore Aggiunto (Iva), mentre è obbligatoria l’iscrizione all’Inps o alle rispettive Casse professionali (e in taluni casi all’Inail) per poter beneficiare di prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ecco quanto e cosa pagano i contribuenti in regime forfettario.
Cosa si paga con una partita Iva in regime forfettario?
Imposte sui redditi, addizionali e Irap per i forfettari
Il reddito imponibile dei forfettari si calcola applicando al totale dei ricavi un coefficiente di redditività in misura variabile in base all’attività svolta identificata dal codice Ateco 2007, ad esempio:
- coefficiente di redditività 40% per industrie alimentari e bevande, con codice Ateco 2007 numero 10 e 11;
- coefficiente di redditività 40% per commercio all’ingrosso e al dettaglio, identificato con codice Ateco 2007 numero 45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9;
- coefficiente di redditività 54% per commercio ambulante di altri prodotti, identificato con codice Ateco 2007 numero 47.82 e 47.89.
Sono invece ininfluenti le sopravvenienze attive e passive, oltre alle plusvalenze e minusvalenze.
Rilevano tuttavia come costi quelli dei contributi previdenziali dovuti per legge, deducibili dal reddito d’impresa. L’eventuale quota eccedente è recuperata dal reddito complessivo ai fini fiscali.
Per le attività già esistenti, i componenti positivi e negativi del reddito, riguardanti gli anni precedenti, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito e della base imponibile Irap dell’esercizio precedente quello di adozione del regime forfettario.
Quanto appena detto vale anche per le rimanenze di merci di anni precedenti.
Una volta individuato il reddito imponibile su questo si applica un’aliquota sostitutiva di imposte sui redditi, addizionali regionali e comunali e Irap pari al 5%, per i primi cinque anni di attività. A seguire (quindi per le attività già esistenti) l’aliquota è elevata al 15%.
L’imposta è versata con F24 secondo le modalità e i termini ordinari, previsti per il versamento degli acconti e del saldo Irpef.
Iva per il regime forfettario
A norma dell’articolo 1, commi dal 58 al 60, della legge numero 190/2014 il contribuente in regime forfettario:
- non può addebitare l’Iva a titolo di rivalsa nelle cessioni di beni e prestazioni di servizi;
- non può detrarre l’Iva assolta sugli acquisti nazionali e intra-Ue.
Sono inoltre previste una serie di semplificazioni in materia di adempimenti, tra cui:
- esonero dall’obbligo di effettuare liquidazioni e versamenti, eccezion fatta per l’imposta riguardante fatture per acquisti intra-Ue che eccedono la soglia annua di 10 mila euro, nonché per le operazioni in cui l’interessato è debitore Iva in base al meccanismo del reverse charge (in questi casi il versamento dev’essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo quello di effettuazione delle operazioni);
- esonero dall’obbligo di presentare la dichiarazione annuale, la comunicazione dei dati delle liquidazioni e delle operazioni transfrontaliere; (cosiddetto «esterometro»);
- esonero dall’obbligo di registrare gli acquisti (e di istituire il relativo registro), sono invece soggette a Iva le operazioni intra-Ue eccedenti la soglia annua di 10 mila euro;
- esonero dall’obbligo di registrare le fatture di vendita beni intra-Ue;
- per le cessioni e prestazioni nazionali, esonero dall’obbligo di registrazione delle fatture e dei corrispettivi.
Un caso particolare riguarda la fattura elettronica. Fino al 30 giugno 2022 è garantito l’esonero dall’obbligo di emettere le fatture elettroniche, eccezion fatta per quelle nei confronti della Pubblica Amministrazione (a fronte dell’emissione è necessario utilizzare il codice N2).
A seguire:
- dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 sono esonerati solo i contribuenti che, nell’anno precedente, abbiano conseguito ricavi non eccedenti i 25 mila euro;
- dal 1° gennaio 2024 la fattura elettronica sarà obbligatoria a prescindere dall’ammontare dei ricavi.
Contributi per artigiani, commercianti e lavoratori agricoli forfettari
I contribuenti che applicano il regime forfettario sono comunque tenuti ad iscriversi agli enti di previdenza (Inps o rispettive Casse professionali), oltre a versargli le somme a finanziamento delle prestazioni previdenziali (trattamenti pensionistici e d’invalidità) e assistenziali (ad esempio congedi di maternità).
Nello specifico, per artigiani ed commercianti opera l’obbligo di iscrizione all’apposita Gestione speciale Inps.
Per quanto riguarda l’assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (finanziata grazie al versamento dei relativi premi), questa è obbligatoria nei confronti di tutti i lavoratori artigiani, mentre per i commercianti si limita a quanti operano in società, agli associati in partecipazione e ai collaboratori dell’impresa familiare.
Devono invece iscriversi a un’apposita Gestione dell’assicurazione Invalidità, Vecchiaia e Superstiti dell’Inps i lavoratori agricoli autonomi quali:
- coltivatori diretti, coloni, mezzadri e quanti appartengono ai rispettivi nuclei familiari ed esercitano le stesse attività;
- imprenditori agricoli professionali.
Mentre è prevista l’assicurazione Inail per:
- Proprietari, mezzadri, affittuari, coloni parziari, usufruttuari, usuari, nonché loro coniuge (o parte dell’unione civile), figli (anche adottivi), parenti e affini entro il quarto grado, esposti regolarmente affidati;
- Quanti esercitano funzioni di direzione o sorveglianza di lavori, anche se non vi partecipano materialmente;
- Soci di cooperative conduttrici di aziende agricole.
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Contributi lavoratori autonomi forfettari
Nei confronti dei lavoratori autonomi che per professione abituale, ancorché non esclusiva, svolgono un’attività svincolata:
- dall’iscrizione ad appositi albi professionali;
- in alternativa, dal versamento contributivo alle Casse professionali, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti;
opera l’obbligo di iscriversi alla Gestione separata Inps.
Da ultimo, gli autonomi che svolgono determinate attività sono iscritti alle rispettive Casse professionali, disciplinate da appositi statuti e regolamenti. Si pensi a Cassa Forense per gli avvocati, ENPACL per i consulenti del lavoro e CNPADC per i dottori commercialisti.
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