Decreto Aiuti e appalti: prorogato superbonus 110%, compensazioni materiali, bonus 200 euro

Antonella Ciaccia

19 Maggio 2022 - 12:13

Novità attese da imprese e professionisti: la proroga per il completamento del 30% dei lavori in ottica superbonus per case unifamiliari e potenziamento misure compensazione dei prezzi dei materiali.

Decreto Aiuti e appalti: prorogato superbonus 110%, compensazioni materiali, bonus 200 euro

Il decreto Aiuti 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il decreto legge n. 50 del 17 maggio concede tempi supplementari per il superbonus alle villette e riattiva la cessione multipla dei crediti fiscali maturati con i bonus edilizi da parte delle banche, che però potranno cederli solo ai propri clienti professionali o agli istituti capogruppo.

Analizziamo insieme le novità per i professionisti e le imprese: tra le più importanti la proroga di 3 mesi, dal 30 giugno al 30 settembre 2022, per il termine entro cui effettuare almeno il 30% dell’intervento complessivo nelle abitazioni unifamiliari finalizzato alla fruizione del superbonus 110% fino al 31 dicembre 2022.

Nondimeno importante il potenziamento delle misure per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione che hanno subito aumenti significativi; si deve evitare il blocco dei cantieri.

Infine previsti contributi a fondo perduto per le piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi ucraina, il bonus una tantum da 200 euro per lavoratori e Partite Iva e alcuni allargamenti per le aree autorizzate all’installazione del fotovoltaico.

Proroga superbonus 110% per le villette unifamiliari

Ratificata la tanto attesa proroga al 30 settembre 2022 per le villette e le case unifamiliari che avranno più tempo per usufruire del superbonus 110% se entro la nuova scadenza - ricordiamo la precedente era fissata al 30 giugno dalla Legge Bilancio- hanno completato lavori per il 30% del programma.

Per completamento dei lavori si intende «completamento complessivo».

Viene disposto che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, di cui all’art. 121, c. 9, lett. b), d.l. n. 34/2000, la maxi detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Ciò significa che nel computo della percentuale 30% possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.

Cessione del credito sin da subito ai clienti professionali

Cambia ancora la disciplina della cessione dei crediti fiscali relativi ai bonus edilizi.
La modifica apportata dalla legge, prevede che le banche e le società appartenenti a gruppi bancari possono effettuare sempre cessioni a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con l’Istituto di credito stesso oppure con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Le banche e le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’apposito albo (comprese, quindi, Sgr, Sim, Sicaf e Sicav) possono effettuare quindi le cessioni anche prima del quarto trasferimento, nei confronti di clienti professionali privati che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la capogruppo.

È, qui il vero cambiamento: il fatto che le banche possono sin da subito (secondo passaggio) cedere i crediti ai propri correntisti «professionali».

I soggetti autorizzati sono:

  • banche;
  • imprese di investimento; imprese di assicurazione;
  • organismi di investimento;
  • fondi pensione;
  • investitori istituzionali;
  • imprese di grandi dimensioni.

A tali soggetti non è data la facoltà di ulteriore cessione: dovranno utilizzare i crediti acquistati solo per i propri versamenti in F24.

La novità si applica alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 (articolo 57, comma 3, dello stesso “decreto Aiuti”).

Aiuti contro il caro materie prime: rifinanziato Fondo per la compensazione

Misure importantissime quelle per assorbire l’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime, che sta rendendo difficile la prosecuzione dell’attività delle imprese.

La realizzazione delle opere pubbliche avviate deve proseguire e devono essere stimolate la partecipazioni alle nuove gare.

Con questo obiettivo si introducono misure per fronteggiare il caro-materiali e l’aumento dei costi dell’energia.

Nello specifico, sono stai stanziati 3,5 miliardi per gli aumenti dei materiali da costruzione sia per lavori in corso che per i nuovi lavori:

  • altri 500 milioni per il fondo da cui attingere per le compensazioni chieste dalle imprese;
  • adeguamento automatico dei prezzari (+20%) in attesa delle modifiche delle regioni ma saranno utilizzabili fino a fine marzo 2023;

Si tratta quindi di 3,5 miliardi aggiuntivi dei quali:

  • 2 miliardi circa andranno per fronteggiare gli aumenti relativi alle opere in corso o aggiudicate:
  • 700 milioni stanziati per le opere del Pnrr, per le opere del Fondo nazionale complementare al Pnrr e per le opere commissariate;
  • 770 milioni andranno a tutte le altre categorie di opere;
  • 500 milioni per incrementare il Fondo per le compensazioni già previsto dai decreti-legge precedenti;
  • 1,5 miliardi andranno all’aggiornamento dei prezzari per le opere che saranno avviate successivamente al decreto legge in questione.

Passando al meccanismo regolatorio delle compensazioni, è previsto un adeguamento automatico dei prezzari vigenti a fine 2021, facendo scattare un incremento «fino al 20%», temporaneo, in attesa di un aggiornamento dei prezzari regionali.

Viene stabilito innanzitutto che per il 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, devono procedere a un aggiornamento infra annuale dei prezzari; in casi di inottemperanza all’obbligo interverranno i provveditorati alle opere pubbliche nei successivi 15 giorni.

I prezzari aggiornati, auspicabilmente, entro il 31 luglio 2022 cesseranno comunque di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

Semplificazioni autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

Dopo l’intervento del d.l. n. 17/2022 vengono previste ulteriori semplificazioni per le energie rinnovabili.

Vengono ampliate le fasce di rispetto per installare gli impianti eolici e fotovoltaici in aree tutelate ritenute idonee all’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, individuate dal c. 8, d.lgs. n. 199/2021 e integrate dal d.l. n. 17/2022 convertito già in legge n. 34/2022.

Per fascia di rispetto si intende:

  • nel caso di impianti eolici, l’area del cerchio con raggio pari alla misura di trenta volte l’altezza massima di ciascun aerogeneratore e comunque di raggio non inferiore a tremila metri, la quale ricomprenda in tutto o in parte beni sottoposti a tutela;
  • per gli impianti fotovoltaici la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza di mille metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela.

Ulteriori previsioni del decreto:

  • tra le aree idonee ci sono anche quelle non interessate dalla presenza di beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali (d.lgs. n. 42/2004), né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni tutelati ai sensi della parte seconda oppure dell’art. 136 del medesimo d.lgs. n. 42/2004;
  • vengono semplificate le procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee;
  • nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all’art. 1, d.lgs. n. 387/2003, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di Via (Valutazione dell’impatto ambientale).

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