Rischia il carcere chi non presenta la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione IVA? Ecco in quali casi si configura il reato penale e quando è esclusa la punibilità.
Vita difficile per gli evasori fiscali, infatti, in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, con il modello 730 o con il modello Redditi Persone fisiche, o dichiarazione Iva, si può rischiare il carcere. La reclusione può essere prevista anche in caso di mancata presentazione del modello 770. Ecco le norme vigenti sull’evasione fiscale.
Il carcere per la mancata presentazione di uno dei modelli della dichiarazione dei redditi o della dichiarazione Iva viene applicato solo nel caso in cui dalla omessa presentazione derivi un’evasione fiscale di particolare tenore. Solo in questi casi, infatti, si configura il reato penale.
La normativa sui reati tributari è contenuta decreto legislativo n. 74/2000.
Sono applicabili anche misure cautelari per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o della dichiarazione IVA, ma solo al verificarsi di determinate condizioni.
Vediamo ora in quali casi si rischia il carcere e quando invece si applicano solo sanzioni amministrative e il loro ammontare.
Quando si verifica l’omessa dichiarazione?
La dichiarazione dei redditi si considera omessa quando la stessa non è stata presentata dopo 90 giorni dalla scadenza (art. 2 co. 7 DPR n. 322/98).
La Corte di Cassazione, con la sentenza 13322/14 ha fissato un importante principio, ovvero nel caso in cui per la presentazione di un modello siano disponibili diverse scadenze, ai fini del computo dei termini per l’omessa presentazione della dichiarazione, deve essere presa come punto di riferimento l’ultima scadenza prevista per legge.
Per ogni singola dichiarazione deve essere considerato il termine ultimo di presentazione, ad esempio per la dichiarazione con il modello 730 la scadenza prevista è il 30 settembre, calcolando 90 giorni, il termine ultimo per evitare l’omessa presentazione della dichiarazione è il 29 dicembre.
Per il modello Redditi Persone fisiche la scadenza prevista per il 2023 (dal 2024 la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre) è il 30 novembre e di conseguenza è da tale data che devono essere calcolati i 90 giorni, cioè il 28 febbraio.
Casi particolari di omessa presentazione
Deve essere precisato che nel caso in cui la dichiarazione sia presentata con l’uso di modelli non conformi, si considera nulla e quindi omessa.
Nel caso in cui la presentazione avvenga dopo il termine di 90 giorni, la dichiarazione viene utilizzata come titolo per la riscossione dell’imposta in base agli imponibili in essa indicati, ma comunque considerata omessa.
In questo caso è comunque possibile ottenere riduzione delle sanzioni, che vedremo a breve, nel caso in cui la dichiarazione sia presentata entro il termine di scadenze della dichiarazione per il periodo di imposta successivo.
Infine, si considera nulla la dichiarazione dei redditi non sottoscritta.
Omessa dichiarazione e sanzioni amministrative
L’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (per persone fisiche, società..) o dichiarazione Iva è considerata un fattispecie grave perché non consente di determinare le imposte da versare e quindi è presupposto di evasione. Questo è il motivo per il quale sono previste sanzioni piuttosto pesanti, calcolate in relazione all’ammontare delle imposte non versate in seguito alla mancata presentazione.
In caso di omessa dichiarazione dei redditi la sanzione amministrativa pecuniaria va da un minimo del 120% ad un massimo del 240% dell’ammontare delle imposte dovute.
Inoltre, è prevista una sanzione minima: non può essere inferiore a 250 euro.
Nel caso in cui non siano dovute imposte è prevista, invece, una sanzione da 250 euro a 1.000 euro, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
In caso di omessa dichiarazione dei canoni di locazione con opzione per la cedolare secca, le sanzioni sono raddoppiate (art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 471/97). Ne consegue che sanzione va dal 240% al 480% dell’imposta in caso di omessa dichiarazione del canone locatizio con un minimo di 500 euro.
In caso di infedele dichiarazione, la sanzione ha un importo compreso tra il 180% e il 360% rispetto alle somme dovute e non versate.
Nell’omessa dichiarazione IVA, può essere irrogata la sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro.
Riduzione delle sanzioni per presentazione tra 90 giorni e un anno
Il contribuente può «sanare» la propria posizione inviando la dichiarazione dopo i 90 giorni, ma entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione successiva.
In questo caso la sanzione è dimezzata, e varia quindi dal 60% al 120% delle imposte, con un minimo di 200 euro, oppure da 150 euro a 500 euro se non sono dovute imposte.
Naturalmente si ottiene la riduzione delle sanzioni solo nel caso in cui non sia iniziato l’accertamento fiscale.
Dichiarazione dei redditi o IVA omessa, quando e chi rischia il carcere
Il decreto legge 124 del 2019, convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha previsto un inasprimento delle sanzioni nel caso in cui dalla omessa presentazione della dichiarazione dei redditi derivi il reato di evasione fiscale.
La norma vuole essere un deterrente verso comportamenti volti a evadere le imposte. L’articolo 39 della legge di conversione del decreto fiscale modifica la pena massima prevista nel caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, della dichiarazione IVA e del sostituto d’imposta, portandola ad un minimo di 2 anni e fino ad un massimo di 5 anni.
In precedenza la pena prevista era la reclusione da 1 anno e 6 mesi a un massimo di 4 anni. Tale disposizione evitava l’applicabilità della custodia preventiva in carcere.
Il reato sul quale interviene il Decreto Legge n. 124/2019 è quello previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, che colpisce i contribuenti che, al fine di evadere e non pagare le tasse, non presentano la dichiarazione dei redditi o IVA.
Affinché si configuri tale ipotesi è necessario che l’imposta evasa sia pari almeno a 50.000 euro: è questo il primo parametro che porta al rischio di custodia cautelare in carcere per il contribuente, così come per il sostituto d’imposta.
È proprio la pena massima prevista a portare al rischio di custodia preventiva in carcere, secondo quanto previsto dall’articolo 280 del Codice di Procedura Penale.
La custodia in carcere è applicabile soltanto per i delitti che prevedono una pena di reclusione pari almeno a 5 anni.
La custodia preventiva in carcere non riguarda tutti i casi di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, ma solo quelli in cui il Gip concede l’assenso, considerando specifiche condizioni.
Deve essere ricordato che affinché si configuri il reato deve essere presente il dolo, cioè vi deve essere intenzionalità: il soggetto attivo del reato (contribuente persona fisica o giuridica) deve agire con il preciso intento di evadere il fisco.
In merito occorre però ricordare che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16469 del 29 maggio 2020 ha chiarito che anche se il contribuente si affida a un professionista per l’invio della dichiarazione, la responsabilità per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ricade comunque sul contribuente, se questi ha agito consapevolmente allo scopo di evadere le imposte.
In quali casi è esclusa la punibilità per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi
Si è in precedenza detto che vi può essere una riduzione delle sanzioni nel caso in cui la dichiarazione omessa sia presentata comunque entro un anno. In questo caso, in base all’articolo l’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 74/2000, il reato di evasione fiscale non è punibile penalmente nel caso di integrale pagamento degli importi dovuti, comprese sanzioni e interessi.
Naturalmente tale ravvedimento è possibile solo se nel frattempo non siano iniziati controlli e accertamenti fiscali di cui l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza in seguito ad accessi e ispezioni.
A sottolineare la non punibilità è la Circolare n. 11 del 12 maggio 2022 dell’Agenzia delle Entrate nella quale si afferma che il contribuente in autonomia, può pagare quanto dovuto a titolo di imposta, sanzioni e interessi per fruire, ai fini penali, della causa di non punibilità di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000 per il reato di omessa dichiarazione, reato che, come prevede l’art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000, ha una soglia di punibilità pari a 50.000 euro.
Al reato di omessa dichiarazione non si applica l’istituto della sospensione condizionale della pena se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- l’ammontare dell’imposta evasa è superiore al 30 per cento del volume d’affari;
- l’ammontare dell’imposta evasa è superiore a tre milioni di euro.
Dichiarazione dei redditi omessa, quando scatta il carcere preventivo
Il carcere preventivo potrà essere disposto nel rispetto di determinate condizioni ulteriori rispetto al dolo e all’importo minimo di imposta evasa, fissato in 50.000 euro. Il Gip potrà autorizzare la custodia cautelare e l’incarcerazione del contribuente qualora sussistano:
- gravi indizi di colpevolezza;
- rischio concreto di reiterazione del reato;
- pericolo di fuga;
- possibile inquinamento delle prove.
Insomma, soltanto nei casi in cui verrà valutato il rischio di contromosse da parte dell’indagato, ai fini di sfuggire alle pene previste, potrà essere disposta la carcerazione con finalità di prevenzione.
Le trovano applicazione anche alle stabili organizzazioni non dichiarate in Italia, ai finti trasferimenti all’estero così come alle ipotesi di esterovestizione di società.
Prescrizione del reato
In caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, la prescrizione matura in 8 anni. Il termine inizia a decorrere dalla data di “consumazione” del reato, quindi dal suo perfezionamento. Questo coincide con lo scadere dei 90 giorni ulteriori concessi al contribuente per inviare la dichiarazione, se non l’ha presentata nel termine ordinario.
In caso in cui si verifichino degli atti interruttivi della prescrizione, la stessa matura in 10 anni.
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