Entro il 2 maggio 2023 è necessario presentare la dichiarazione Iva relativa alle operazioni del 2022. Tutte le novità nel modello aggiornato
Entro il 2 maggio 2023 deve essere presentata la dichiarazione Iva per le operazioni compiute nel 2022, tale termine risulta in realtà anticipato al 28 febbraio per tutte le aziende che hanno preferito comunicare i dati riepilogativi insieme alle Lipe (liquidazioni periodiche) relative al quarto trimestre 2022 compilando il quadro VP.
Le novità nella dichiarazione Iva del 2023 riguardano tre punti principali, il primo inerente gli obblighi dichiarativi per coloro che hanno realizzato extra-profitti nel settore energetico, il secondo riguarda le imprese del settore enoturistico, la terza novità riguarda coloro che decidono per il 2023 di aderire al regime forfetario.
Nel dettaglio tutte le novità per la dichiarazione Iva da definire entro il 2 maggio 2023.
Contributo straordinario extra profitti settore energetico nella dichiarazione Iva 2023
Le novità nella Dichiarazione Iva 2023 riguardano prevalentemente la compilazione del Quadro CS inserito per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinarioper il contrasto al caro bollette di assolvere agli adempimenti dichiarativi come previsto dall’articolo 37 del Dl 21/2022 .
Si tratta dei soggetti operanti nel settore energetico e che:
- producono energia elettrica per la rivendita;
- producono gas metano;
- estraggono metano;
- producono, distribuiscono e commerciano prodotti petroliferi;
- importano tali prodotti per la successiva rivendita.
Sono tenuti al versamento del contributo straordinario le aziende che hanno realizzato extra profitti in conseguenza dei rincari dei prezzi energetici, ci sono però delle condizioni.
Il contributo è dovuto nel caso in cui tra il saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive risultati delle Lipe inviate per il periodo 1° ottobre 2021-30 aprile 2022 e quelle dello stesso periodo dell’anno precedente ci sia un aumento di profitti superiore a 5 milioni di euro e almeno superiore del 10% rispetto ai dati dell’anno precedente.
L’importo del contributo straordinario è pari al 25% di tale incremento e le somme dovevano essere versate per il 40% entro il 30 giugno 2022 e il saldo entro il 30 novembre 2022.
leggi anche
Tassa sugli extraprofitti: chi la dovrà pagare?
Per la compilazione, il rigo CS1 è riservato a coloro che hanno effettuato i versamenti prima delineati, mentre i righi da CS2 a CS10 sono riservati a coloro che fanno parte dei Gruppi IVA.
Come esercitare l’opzione per il regime Iva ordinario nell’enoturismo
Un’altra novità nella dichiarazione Iva 2023 riguarda le imprese del settore enoturistico. In questo caso il quadro in cui vi sono novità è il VO, qui è stato introdotto il rigo VO35 riservato alle imprese agricole che revocano l’opzione per la determinazione forfettaria e si avvalgono dell’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.
La legge 205 del 2017 (articolo 1 commi 502-505) disciplina l’attività enoturistica stabilendo che tali attività, ai sensi dell’articolo 5 della legge 413 del 1991, seguono il sistema della determinazione forfettaria dell’Iva che prevede una detrazione forfettaria del 50% l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.
Tale determinazione forfettaria si applica anche al calcolo delle imposte sui redditi.
In sede di dichiarazione Iva le imprese possono però scegliere di revocare tale opzione e quindi aderire al regime ordinario che per le imprese del settore agricolo è comunque “semplificato”.
Passaggio al regime forfetario nella dichiarazione Iva 2023
La legge di bilancio 2023 ha esteso la platea dei contribuenti che possono accedere al regime forfetario per la determinazione del reddito. Questo implica che imprese e lavoratori autonomi che in passato erano nel regime ordinario, ora con le nuove soglie possono optare per il regime agevolato.
Per compiere questa operazione all’interno della dichiarazione Iva 2023 è possibile compilare il rigo VA14. In questo caso basta barrare la casella 1 con indicazione:
Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni( articolo 1, commi da 59 a 89 legge 190 del 2014). Barrare la casella se si tratta dell’ultima dichiarazione in regime ordinario Iva)
Esercitando tale opzione, il regime forfetario trova applicazione dal 1° gennaio 2023, ci sono però delle conseguenze che è bene ricordare.
Diventano esigibili somme per le quali nel regime ordinario era possibile ottenere il differimento della esigibilità. Ad esempio se vi sono corrispettivi fatturati, ma non ancora pagati dai committenti, non è possibile differire l’esigibilità di tali somme al momento dell’effettivo incasso.
Deve essere anche rettificata l’Iva relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati. Fanno eccezione a tale regola ibeni ammortizzabili, in questo caso la rettifica opera solo nel caso in cui non sono ancora trascorsi 4 anni dalla entrata in funzione.
Se trattasi di beni immobili la rettifica opera se non sono trascorsi 10 anni dall’acquisto o dalla ultimazione.
L’importo delle rettifiche ora viste deve essere indicato nel rigo VF70 e pagato in unica soluzione.
Nel caso in cui dalle operazioni ora viste dovesse emergere un credito Iva a favore del contribuente lo stesso potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale ( cioè anche attraverso altre imposte, come l’Ires) oppure si può chiedere un rimborso. Nel secondo caso deve essere compilato il rigo VX4, casella 3 (codice 11).
© RIPRODUZIONE RISERVATA