Gli autori di opere di ingegno hanno due tipologie di diritti, quelli morali e quelli patrimoniali, che seguono regole differenti.
La disciplina riguardo il diritto d’autore per le opere d’ingegno è una materia più complicata di quanto ci si potrebbe aspettare. In particolare, a creare confusione per i nuovi autori è la divisione tra diritti morali e diritti patrimoniali dell’opera. Nel momento in cui viene proposto un contratto da una casa editrice, per esempio, ci si troverà di fronte a queste due definizioni.
La prima si riferisce a una particolare tipologia di diritti incedibili, relativi alla persona dell’autore, che rimarranno suoi fino al momento della morte e verranno poi trasferiti agli eredi per tutto il tempo previsto per legge. La seconda invece riguarda tutti i diritti relativi allo sfruttamento economico dell’opera stessa.
La natura dei diritti d’autore
Quando si parla di diritti d’autore, si comprendono sia quelli morali sia quelli patrimoniali. La natura di questi è duplice, poiché da un lato l’opera è il prodotto della creatività, della fantasia, e dell’abilità del suo ideatore, e quindi legata a quest’ultimo da un legame morale; dall’altro è anche un prodotto, appunto, che può essere sfruttato economicamente.
Nel momento in cui si decide di sfruttare la propria opera d’ingegno, si possono cedere questi diritti, ma non tutti. Infatti una parte sono considerati inalienabili, mentre altri no.
I diritti morali dell’opera
I diritti morali di un’opera sono diritti esclusivi che la legge riconosce a un autore e rimarranno sempre in capo a quest’ultimo. Diversamente dai diritti patrimoniali, che possono essere ceduti per periodi di tempo diversi attraverso i contratti, quelli morali vengono sempre conservati dall’autore dell’opera.
L’autore, attraverso i diritti morali, ha la possibilità di scegliere se e quando pubblicare l’opera, e di rivendicarne la paternità, oltre che di opporsi a qualsiasi modifica, deformazione, o variazione.
Sono definiti:
- inalienabili, ovvero che non possono essere soppressi o aboliti, né sottratti;
- imprescrittibili, quindi che sul piano giuridico non hanno limitazioni di tempo;
- irrinunciabili, rimarranno dell’autore che questo lo desideri o meno.
Essendo imprescrittibili, i diritti morali non scadono dopo 70 anni dalla morte dell’autore di un romanzo, per esempio, come capita con quelli patrimoniali, ma possono essere rivendicati anche dal coniuge, da parenti, oppure da ascendenti, dopo che l’autore è deceduto.
Quali sono i diritti morali
Nello specifico, i diritti morali sono i seguenti.
- diritto alla paternità, ovvero essere pubblicamente riconosciuti come creatori dell’opera in qualunque momento e, nel caso in cui scegliesse di farla circolare in forma anonima o sotto pseudonimo, di rivendicare questo diritto quando più lo desidera, in qualsiasi momento;
- diritto di inedito, quindi la possibilità di scegliere se rendere pubblica o meno la sua creazione. L’autore può anche scegliere di lasciare per sempre l’opera inedita, andando a recidere qualsiasi contratto prevedesse la pubblicazione. Questo diritto scade nel momento in cui il prodotto d’ingegno diventa edito;
- diritto di pentimento, permette di ritirare l’opera del commercio per quelle definite “gravi ragioni morali”, che possono essere di ordine politico, intellettuale, etico, religioso, o anche nel caso in cui l’opera contrasti con la mutata personalità dell’autore. Questo diritto può anche venire esercitato nei confronti di particolari versioni dell’opera o derivate. In ogni caso sarà dovere dell’autore procedere con i rimborsi, se dovuti;
- diritto all’integrità dell’opera, l’autore ha il diritto di opporsi a qualsiasi modifica alla sua opera che possa andare a danneggiare la sua reputazione, chiedendone la soppressione. Sono escluse situazioni particolari, come in caso di opere di architettura, quando le modifiche si rendono necessarie, oppure quando le modifiche sono state accettate, ma si sceglie in seguito di richiederne la soppressione.
Diritti patrimoniali
I diritti patrimoniali sono riferiti allo sfruttamento dell’opera. Anche questi sono esclusivi e permettono all’autore di utilizzare economicamente il suo prodotto d’ingegno in ogni forma e modalità, che sia originale o derivato, e di ricevere un compenso.
Ne esistono di diverse tipologie, ma sono indipendenti tra loro. Questo significa che si potrà scegliere di cederne uno, rimanendo comunque possessori degli altri, e possono avere in oggetto sia l’opera nella sua interezza, sia solo una sua frazione. Le differenze con i diritti morali sono tre:
- sono cedibili;
- sono rinunciabili;
- hanno un limite temporale.
Infatti, a seguito di 70 anni dalla morte dell’autore, l’opera diventa di dominio pubblico.
Quali sono i diritti patrimoniali
Esistono otto tipi di diritti patrimoniali e possono essere ceduti separatamente tra loro. Tra questi troviamo il diritto di:
- pubblicazione: offrire per la prima volta in pubblicazione la propria opera;
- riproduzione: riprodurre la sua opera in copie, in tutto o in parte, in qualunque forma, e con qualsiasi procedimento;
- trascrizione: nel caso in cui l’opera di ingegno creativo fosse stata esposta in modalità solamente vocale, è comunque l’autore ad avere il solo diritto di trascriverla;
- esecuzione, rappresentazione, o recitazione in pubblico: solo l’autore ha il diritto di presentare la sua opera in pubblico. Nel caso di esecuzione, o rappresentazione, o recitazione, in qualunque forma che possa costituire oggetto di pubblico spettacolo, l’autore ha diritto a un compenso;
- comunicazione al pubblico: che permette all’autore di mettere a disposizione del pubblico la sua opera attraverso mezzi di diffusione a distanza, come radio o televisione. Inoltre, per ogni diffusione dell’opera sarà necessario avere apposita autorizzazione;
- elaborazione e modificazione: qualsiasi modifica che possa dare vita a un’opera derivata, comprese traduzioni, prevede prima che venga richiesto il permesso al suo autore;
- noleggio e prestito: concedere l’autorizzazione alla cessione delle sue opere, per un breve periodo di tempo;
- seguito: l’autore di un manoscritto o un’opera d’arte ha il diritto di percepire un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere da parte dell’autore.
Nel momento in cui l’autore riceve una proposta di contratto, dovrebbe farsi affiancare da un esperto in materia per poterlo valutare. Tuttavia, conoscere le diverse tipologie di diritti è il primo passo per poterne fare una stima.
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