Il divorzio giudiziale scioglie il vincolo matrimoniale quando i coniugi sono in disaccordo. Disciplina ed effetti del procedimento di divorzio giudiziale secondo la legge italiana.
Il divorzio giudiziale dei coniugi è il procedimento di scioglimento del matrimonio che prevede l’intervento dell’autorità giudiziaria quando i coniugi non riescono a trovare un accordo.
Al divorzio giudiziale si ricorre quando moglie e marito sono separati ma:
- non trovano un accordo sulle condizioni per divorziare (per esempio sulle questioni patrimoniali o relative ai figli);
- solo uno dei due vuole divorziare;
- uno dei due è irreperibile.
I tempi e i costi del divorzio giudiziale sono molto variabili e dipendono dalla conflittualità della coppia e dalle prove chieste dal giudice.
Alla fine del procedimento giudiziale il giudice pronuncia la sentenza di divorzio che genera una lunga serie di effetti sul piano civile: patrimoniali, successori e sull’affidamento dei figli.
DIVORZIO GIUDIZIALE
Andiamo ad approfondire la disciplina del divorzio giudiziale.
Quando ricorrere al divorzio giudiziale
Il divorzio giudiziale è la tipologia di divorzio per i coniugi che non riescono a determinare consensualmente le condizioni dello scioglimento del matrimonio.
Infatti quando tra i coniugi manca l’accordo non è possibile usufruire delle procedure, assai più snelle, della negoziazione assistita o del divorzio in Comune davanti al Sindaco ma è necessario aprire un contenzioso spesso lungo e costoso.
L’ articolo 3 della legge 898/1970 prevede che i coniugi possano ricorrere al divorzio solo dopo aver concluso un periodo di separazione: una interruzione non definitiva del matrimonio che ha scopo di favorire la riconciliazione.
Dopo l’introduzione del divorzio breve nel 2015 i tempi di separazione per poter divorziare sono:
- 1 anno nel caso di separazione giudiziale;
- 6 mesi in caso di separazione consensuale.
Il Legislatore ha anche previsto delle ipotesi in cui il divorzio giudiziale non è subordinato alla separazione e avviene immediatamente. Queste ipotesi sono:
- matrimonio non consumato;
- cambiamento di sesso di uno dei coniugi;
- condanna per reati gravi in ambito familiare (come ad esempio maltrattamenti o violenza nei confronti dell’altro coniuge o della prole);
- annullamento o scioglimento del matrimonio celebrato all’estero.
Ma ora vediamo come funziona il procedimento dinanzi al giudice.
Il procedimento di divorzio giudiziale
Il divorzio giudiziale può avvenire in due modi:
- divorzio in contenzioso, quando lo scioglimento del vincolo matrimoniale è richiesto da uno solo dei coniugi;
- divorzio a domanda congiunta quando entrambi vogliono procedere al divorzio giudiziale.
In entrambi i casi è obbligatoria l’assistenza degli avvocati, uno per parte, esistono però delle differenze procedurali che andremo di seguito ad analizzare.
Divorzio in contenzioso
Nell’ipotesi di divorzio giudiziale in contenzioso lo scioglimento del vincolo matrimoniale viene richiesto da uno solo dei coniugi, anche se l’altro non è d’accordo.
Il procedimento si svolge innanzi al Presidente del Tribunale del luogo in cui il secondo coniuge ha la residenza o il domicilio; se residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda di divorzio si presenta al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del coniuge richiedente.
Il coniuge richiedente deve indicare nel ricorso tutti gli elementi di fatto e di diritto che giustificano la volontà di sciogliere il matrimonio e dichiarare la presenza di figli, dove ci sono.
Nel corso della prima udienza il Presidente del Tribunale ha il dovere di tentare la riconciliazione materiale e spirituale dei coniugi ma se non è possibile emana un’ordinanza con i provvedimenti temporanei e necessari per regolamentare gli aspetti patrimoniali e che interessano i figli durante la pendenza del procedimento.
A questo punto il Presidente nomina un Giudice Istruttore che prosegue il procedimento come un processo ordinario.
Divorzio a domanda congiunta
Il divorzio a domanda congiunta si ha quando lo scioglimento del vincolo matrimoniale è richiesto da entrambi i coniugi.
Anche in questo caso i coniugi devono stare in giudizio assistiti da un difensore che però può essere unico per entrambi. Il procedimento si svolge innanzi al Tribunale in camera di consiglio con una procedura molto più snella del divorzio in contenzioso.
Infatti tutto si esaurisce in una sola udienza: il Presidente del Tribunale legge il ricorso, tenta la conciliazione, verifica la sussistenza dei presupposti richiesti dalla Legge sul Divorzio ed emette la sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale (o di cessazione degli effetti civili, in caso di matrimonio concordatario).
Effetti del divorzio
La sentenza di divorzio, sia a seguito di un procedimento in contenzioso sia a domanda congiunta, una volta emessa viene trasmessa all’Ufficiale di Stato Civile per l’annotazione nel Registro dello Stato Civile del luogo in cui fu trascritto il matrimonio ed è pronta a produrre i suoi effetti.
La Legge sul divorzio stabilisce in modo puntuale quali sono gli effetti della sentenza di divorzio giudiziale:
- in caso di matrimonio civile, si ha lo scioglimento del vincolo matrimoniale;
- in caso di matrimonio religioso si verifica la cessazione degli effetti civili (mentre il vincolo sul piano religioso permane);
- la moglie perde il cognome del marito;
- il coniuge economicamente più svantaggiato ha diritto all’assegno divorzile fino che non convola a nuove nozze;
- viene decisa la destinazione della casa coniugale e degli altri beni di proprietà;
- i figli minorenni vengono affidati a uno dei coniugi, con obbligo per l’altro di versare un assegno di mantenimento;
- ciascuno dei coniugi perde i diritti successori nei confronti dell’altro.
Non possiamo stimare con precisione la durata ed i costi del divorzio giudiziale.
Ci limitiamo a ricordare che si tratta di una causa civile a tutti gli effetti e che, di conseguenza, potrebbe durare 1 anno, 2 anni o anche più con il relativo aumento dei costi a carico dei coniugi.
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