Ecobonus 110%, pubblicati in Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2020 i decreti attuativi Mise sui requisiti tecnici degli interventi e sulle asseverazioni: finalmente il quadro normativo del Superbonus è completo. Chi ha già iniziato i lavori, però, deve far riferimento ai vecchi limiti.
Superbonus 110%, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti attuativi Mise: dal 6 ottobre sono in vigore le nuove regole. Dunque, finalmente il quadro normativo di riferimento per ecobonus e sismabonus 110% è al completo.
Per quanto riguarda i lavori già iniziati, quindi interventi messi in opera dal 1° luglio al 5 ottobre 2020, dovranno essere rispettati i requisiti e i limiti previsti dal vecchio decreto del 2008, con le modifiche del 2010.
I due decreti Mise (quello sui requisiti tecnici degli interventi e quello sulle asseverazioni) ricordiamo che si riferiscono non solo al superbonus, quindi all’agevolazione fiscale “potenziata” dal decreto Rilancio, ma a tutte le misure che vanno a modificare le prestazioni energetiche dell’edificio.
Superbonus 110%, nuove regole in vigore: decreti Mise pubblicati in Gazzetta Ufficiale
Dopo un lungo periodo di attesa, finalmente il perimetro normativo per l’applicazione del superbonus 110% è completo: i due decreti attuativi Mise, quello sui requisiti tecnici e quello sulle asseverazioni, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 5 ottobre 2020.
I due decreti, entrambi del 6 agosto, sono in vigore dal 6 ottobre 2020.
Il decreto sui requisiti tecnici contiene caratteristiche più severe rispetto ai valori di trasmittanza termica per gli elementi di involucro opachi e trasparenti.
I nuovi requisiti si applicano non solo all’ecobonus 110%, ma anche all’agevolazione standard, con le aliquote ordinarie del 65%, 70% e 75%: il decreto infatti coinvolge tutti i lavori di riqualificazione energetica, non solo il bonus potenziato dal decreto Rilancio.
Per poter accedere all’agevolazione al 110% (in detrazione, sconto in fattura o cessione del credito) i tecnici abilitati dovranno:
- asseverare il rispetto dei requisiti tecnici previsti dal Dm 6 agosto 2020;
- asseverare la congruità delle spese sostenute rispetto ai massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento (prezzi che non considerano l’IVA).
Una copia dell’asseverazione va trasmessa telematicamente all’Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori.
Per quanto riguarda il sismabonus, non sono previsti limiti di congruità specifici nemmeno per la versione al 110%, così come per i massimali di costo.
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La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti attuativi a ottobre, quando il superbonus è operativo dal 1° luglio, ha portato a una situazione di “doppio binario normativo”.
A fare fede sarà la data di inizio dei lavori: il giorno spartiacque è il 5 ottobre. Chi ha iniziato i lavori dal 1° luglio fino a questa data farà riferimento al vecchio decreto del 2008, con le modifiche del 2010.
Dal 6 ottobre in poi invece si farà riferimento al nuovo decreto in Gazzetta Ufficiale, sia per l’ecobonus che per il bonus facciate.
Vista la situazione di doppio binario normativo da tenere in considerazione, il rischio caos sugli interventi è quasi assicurato: un ulteriore aumento di difficoltà per tutte le imprese che svolgono i lavori (considerando anche tutti i documenti necessari): dovranno seguire due normative diverse, che fanno riferimento a parametri differenti, in base a quando sono iniziati i lavori.
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