Si può votare alle elezioni senza cittadinanza italiana? In alcuni casi anche gli stranieri residenti, ma non cittadini, possono esprimere il loro diritto di voto in Italia.
Gli stranieri residenti in Italia, ma non in possesso della cittadinanza italiana, possono votare alle elezioni, ma non a tutte.
Secondo l’articolo 48 della Costituzione, sono elettori tutti i cittadini maggiorenni, senza distinzione di sesso ed età. Qui si fa chiaramente riferimento al concetto di “cittadino”, il che quindi esclude dal diritto di voto tutti quegli stranieri che pur essendo regolarmente, e stabilmente, residenti in Italia non hanno ancora acquisito la cittadinanza.
Tuttavia, la normativa italiana ha subito delle modifiche con il decreto legislativo n. 197 del 12 aprile 1996, con il quale è stata recepita la direttiva 94/80/CE recante “le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza”.
Con tale provvedimento cambiano le regole sul voto degli stranieri in Italia, ai quali viene consentito di votare anche senza cittadinanza, ma solo se possiedono determinati requisiti ed esclusivamente per alcune tipologie di elezioni.
A tal proposito, è bene specificare fin da subito che gli stranieri senza cittadinanza non votano alle elezioni politiche, come quelle in programma il 25 settembre prossimo, né ai referendum e alle amministrative regionali. Le uniche competizioni elettorali a cui si può votare senza cittadinanza sono le europee e le comunali.
Quando gli stranieri residenti ma non cittadini italiani possono votare alle elezioni
Come detto, dunque, il diritto di voto dello straniero regolarmente residente in Italia, ma non cittadino, può essere espresso solamente in due circostanze:
- per l’elezione dei rappresentanti per il Parlamento europeo: in tal caso l’elettore può scegliere tra l’indicare i rappresentanti italiani oppure quelli del Paese di appartenenza.
- per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale.
È bene sottolineare, però, che tale possibilità è riservata a chi è cittadino di un Paese Ue; quindi gli extra comunitari sono esclusi da questa possibilità, non potendo mai votare per le elezioni italiane, di qualsiasi tipo esse siano.
Tuttavia, per chi è cittadino di un Paese Ue ed è regolarmente residente in Italia, il diritto di voto non si acquisce in automatico. Ci sono infatti dei passaggi da completare, vediamo di cosa si tratta.
Come si diventa elettori in Italia anche senza cittadinanza
Affinché uno straniero possa votare in Italia, sia per i propri rappresentanti nel Parlamento dell’Unione Europea che per indicare la propria preferenza alle elezioni amministrative del comune di residenza, è necessaria l’iscrizione alle cosiddette liste elettorali aggiunte.
L’iscrizione è assolutamente gratuita e va effettuata presso il comune di residenza, solitamente direttamente all’ufficio elettorale dello stesso. Anche se la richiesta d’iscrizione può essere presentata in ogni periodo dell’anno, ci sono delle limitazioni in prossimità delle elezioni. Secondo la normativa, infatti, la richiesta d’iscrizione alle liste elettorali aggiunte del comune di residenza deve essere presentata:
- entro 90 giorni dalle elezioni per il Parlamento europeo;
- entro 40 giorni dalle elezioni amministrative comunali.
La richiesta effettuata oltre i suddetti termini non può essere presa in considerazione, come tra l’altro ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 01193/2012 del 31.01. 2012 – 01.03.2012.
Elezioni europee: cosa fare per indicare i rappresentanti del Paese di cui si è cittadini
Discorso differente per quegli stranieri residenti in Italia che alle elezioni europee vogliono votare non per i rappresentanti italiani quanto per quelli del Paese di cui si ha la cittadinanza.
Fermo restando che non si può votare per l’uno e l’altro, lo straniero dovrà fare una scelta. Come visto sopra, qualora opti per indicare i rappresentanti dell’Italia potrà recarsi prima al comune di residenza per l’iscrizione alle liste elettorali aggiunte e poi al seggio assegnato nel giorno del voto; nel caso opposto, qualora appunto si voglia esprimere la preferenza per i rappresentanti del Paese di cui si è cittadini, bisognerà recarsi presso il competente consolato o ambasciata, oppure direttamente nello Stato di origine.
© RIPRODUZIONE RISERVATA