Non sempre le tasse scolastiche sono dovute per il quarto e quinto anno della scuola secondaria di secondo grado. Vediamo chi è esonerato dal pagamento.
Anche se la scuola è obbligatoria e gratuita, lo è fino al compimento dei 16 anni. E per il quarto e quinto anno delle scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) sono dovue le tasse scolastiche. Si tratte di tasse erariali che vanno versate all’Agenzia delle Entrate e non alla scuola.
A questo punto è necessario fare un distinguo dal contributo volontario che solitamente la scuola richiede per l’ampliamento dell’offerta formativa e che è richiesto, anche per i primi 3 anni. Si tratta di un contributo facoltativo, perchè appunto volontario, che i genitori non sono obbligati a pagare. E proprio su questo punto il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato abbastanza chiaro.
Contributo volontario scolastico, non è obbligatorio versarlo
Con la nota ministeriale 593 del 7 marzo 2013 il Ministero dell’Istruzione ricorda agli istituti scolastici che la scuola è obbligatoria e gratuita e la prassi, ormai consolidata, di molti istituti di considerare obbligatori i contributi volontari non coincide con le indicazioni fornite dal Ministero stesso.
Il Mim nella nota ribadisce che un tale comportamento si configura come una lesione del diritto allo studio che la Costituzione garantisce e nulla è dovuto dalle famiglie alla scuola, oltre alle eventuali tasse erariali per il quarto e quinto anno di frequenza.
Le uniche somme che la scuola può chiedere come rimborso alle famiglie sono quelle sostenute per conto delle stesse (ad esempio per l’assicurazione obbligatoria degli alunni, per il libretto delle assenze laddove ancora se ne utilizzi di cartacei, per gite scolastiche, ecc...).
Tutti gli altri contributi che la scuola può richiedere alle famiglie devono avere carattere volontario e non possono subordinare l’iscrizione dell’alunno al loro effettivo versamento.
Chiarito questo importante punto, torniamo a parlare di quelle che sono le tasse scolastiche e vediamo quando c’è diritto all’esonero dal pagamento.
Quali sono le tasse scolastiche per quarto e quinto anno?
Le tasse scolastiche che vanno pagate dopo il compimento dei 16 anni sono:
- tassa di iscrizione: dovuta all’Erario per ogni anno di frequenza, pari a 6,04 euro l’anno;
- tassa di frequenza: importo dsi 15,13 euro pagabile anche in 4 rate, una a inizio anno e le altre a dicembre, febbraio e aprile, tutte di uguale importo;
- tassa per esami di idoneità, integrativi, di maturità e di abilitazione: l’importo è di 12,09 euro;
- tassa di rilascio dei diplomi: corrisposta in un’unica soluzione al momento della consegna del titolo di studio. L’importo è pari 15,13 euro per il rilascio del diploma di maturità.
Esonero tasse scolastiche, ecco chi non le paga
Ma non tutti gli studenti sono tenuti al pagamento delle tasse scolastiche visto che è previsto anche l’esonero che può essere concesso per merito, per appartenenza a determinate categorie o per motivi economici.
Si tratta di esoneri validi per tutte le tasse scolastiche sopra elencate ma vediamo quando spettano le varie tipologie di esonero e quali sono i requisiti richiesti ai sensi del Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994, art. 200.
Per merito sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli alunnnu che negli scrutini finali hanno otteuto una votazione non inferiore alla media degli 8/10.
Per motivi economici sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con valore Isee non superiore a 20.000 euro.
Infine sono esonerati dal pagamentodelle tasse scolastiche coloro che rientrano in una delle categorie seguenti:
- orfani di guerra;
- orfani di caduti per lotte di liberazione;
- orfani di caduti per cause di lavoro o di servizio;
- figli di mutilati o invalidi di guerra, lavoro, servizio;
- ciechi civili;
-* titolari di Legge 104 con invalidità civile non inferiore al 66%.
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