Per proteggere le fotografie dalle riproduzioni non autorizzate non possono mancare alcune informazioni; ecco cosa fare per difendersi dalla violazioni del diritto d’autore.
La normativa in merito alla tutela del diritto d’autore per le fotografie realizzate da professionisti e da fotografi amatoriali è molto complessa; la legge, infatti, prevede due differenti tutele a seconda che si tratti di immagini creative o di semplici fotografie.
È alle prime, ossia alle fotografie creative, che viene riconosciuta la tutela piena, la stessa riconosciuta per le altre opere dell’ingegno descritte dalla Legge sul Diritto d’autore.
Qui si legge che, per tutte le “le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia” (articolo 2, punto 7° della legge) l’autore ha diritto esclusivo di:
- pubblicare l’opera;
- utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo originale.
Per le fotografie semplici, ossia per quegli scatti che non “recano traccia di creatività od interpretazione, sia tecnica che compositiva”, invece, si applicano delle tutele minori. Ad esempio, mentre le prime sono tutelate per 70 anni dalla morte dell’autore, le fotografie semplici sono protette per soli 20 anni dalla data di produzione.
Abbiamo poi una terza categoria di fotografie che però non gode di alcuna tutela per ai sensi della Legge 633/1941 sul Diritto d’autore; stiamo parlando di quegli scatti che riproducono “scritti, carte d’affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”.
Capire come difendere le proprie foto interessa sicuramente ad ogni fotografo, il quale prima di vedere uno scatto da lui realizzato su una rivista, su un catalogo o su un sito web vorrebbe perlomeno darne l’autorizzazione e guadagnarci il giusto compenso. Ecco quindi alcune informazioni utili che vi aiuteranno a difendere ogni vostra singola fotografia dalle appropriazioni illecite e dalle riproduzioni non autorizzate.
Cosa deve avere la fotografia per essere tutelata
Come stabilito dall’articolo 90 della Legge sul Diritto d’autore, affinché una fotografia possa essere tutelata è necessario che questa presenti le seguenti indicazioni:
- nome del fotografo o anche della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
- data dell’anno di produzione;
- nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.
Se uno scatto non presenta le suddette indicazioni la sua riproduzione da parte di terzi non può essere considerata abusiva. L’unico caso in cui è possibile chiedere il compenso per l’utilizzo non autorizzato dello scatto è quello in cui il fotografo riesca a provare la malafede del riproduttore.
Quindi per ottenere il copyright su una propria foto non occorre fare nulla di particolare; basta indicare le suddette informazioni così da essere considerati gli autori di quello scatto per essere tutelati in base a quanto stabilito dalla legge 633/41 sul diritto d’autore.
Qualora intendiate diffondere la vostra fotografia all’estero, invece, vi ricordiamo di affiancare al nome e al cognome il simbolo internazionale di copyright ©.
Oltre alle indicazioni suddette, ci sono altre accortezze da prendere per tutelare le proprie immagini dalle riproduzioni non autorizzate.
Ad esempio, consigliamo di accompagnare a nome e cognome dell’autore e alla data di riproduzione l’esplicita indicazione che l’immagine è protetta da copyright e che, per questo motivo, qualsiasi riproduzione per conto terzi deve essere autorizzata per iscritto dall’autore dello scatto.
Cosa fare in caso di fotografia riprodotta senza autorizzazione?
Quando vi trovate davanti ad una vostra fotografia riprodotta senza consenso la prima strada da percorrere è quella della conciliazione amichevole: ad esempio, potete chiedere all’utilizzatore di corrispondervi un certo compenso per l’utilizzo non autorizzato del vostro scatto.
A tal proposito potete farlo inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno utilizzando come base il seguente messaggio:
In merito all’immagine XXXX utilizzata da voi per XXXX in data XXXX riteniamo che, ai sensi degli articolo 20 e seguenti, ed 87 e seguenti della legge 633/41, Dpr 19/79 e Dlgs 154/97, tale utilizzo si configura come un evidente lesione dei nostri diritti di sfruttamento economico e dei collegati diritti morali. Per la soluzione stragiudiziale del caso, chiediamo di regolarizzare la vostra posizione mediante corresponsione di un diritto di euro XXXX, da liquidare entro e non oltre il giorno XXXX. In assenza di un vostro completo e puntuale riscontro, procederemo senz’altro avviso alla difesa dei nostri diritti in sede sia ordinaria che cautelare, con richiesta di sequestro dell’opera, e conseguente aggravio di spese a vostro carico.
Se una volta scaduto il termine da voi indicato non abbiate ricevuto il compenso stabilito potete rivolgervi ad un avvocato o ad un’associazione professionale che sapranno consigliarvi al meglio sulla strada da seguire.
Quando una fotografia viene ceduta, l’autore deve essere citato?
La legge 633/1941 stabilisce che l’autore debba essere sempre citato nel caso si tratti di fotografia creativa, ossia di quelle immagini che non riproducono semplicemente la realtà così com’è, senza interventi o interpretazioni creative.
Come fare quindi per capire con esattezza quando una fotografia è “creativa” e quindi ha diritto ad una tutela maggiore? Ad esempio, quando nello scatto viene fatto un uso interpretativo della luce, o anche quando il fotografo decide ogni aspetto in merito alla disposizione degli oggetti che saranno ritratti nell’immagine.
Ogni volta che un’immagine, dopo un’attenta valutazione, si può definire creativa quindi l’autore ha diritto ad essere citato anche qualora il committente abbia sostenuto tutte le spese di realizzazione e l’autore dello scatto abbia venduto tutti i diritti di sfruttamento. Per le fotografie, semplici, invece, l’autore va citato solo in presenza di accordi scritti che lo prevedono.
Nel caso delle fotografie creative, inoltre, l’autore ha diritto anche ad impedire “modifiche e alterazioni dell’opera” (come stabilito dall’articolo 20 della suddetta legge) ma solo quando le modifiche possono arrecare pregiudizi all’onore e alla reputazione dell’autore.
È bene sottolineare che questi due diritti sono inalienabili; quindi anche se l’accordo con cui l’autore cede la propria opera al committente esula quest’ultimo dall’obbligo di citazione, l’autore in un secondo momento potrà comunque chiedere di essere citato e il committente non potrà in alcun modo rifiutarsi.
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