Giudizio di ottemperanza: imposta di registro illegittima per il rilascio della sentenza

Caterina Gastaldi

14 Giugno 2022 - 09:07

È stato stabilito che sia illegittimo divieto di rilascio dei provvedimenti giurisdizionali prima del pagamento delle imposte. Ecco cosa c’è da sapere.

Giudizio di ottemperanza: imposta di registro illegittima per il rilascio della sentenza

Con la sentenza numero 140 la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo il divieto di rilascio dei provvedimenti giurisdizionali prima del pagamento delle imposte necessarie. Le motivazioni dietro a questa scelta sono chiare, infatti questa va a precludere la possibilità di agire in sede di ottemperanza.

Questa decisione va quindi a considerare l’articolo 66, comma 2, del Dpr 26 aprile 1986, n. 131 incostituzionale. Vediamo quindi di seguito cosa è stato deciso e le ragioni.

Cosa prevede l’articolo in questione

Attraverso la sentenza già citata, ovvero la numero 140 del 7 giugno 2022, la Corte Costituzionale è arrivata alla conclusione che parte dell’articolo 66 sia da ritenersi incostituzionale.

La parte presa in esame è quella relativa al divieto di rilascio della sentenza, o di altri provvedimenti giurisdizionali, se non a seguito dell’avvenuta registrazione della sentenza stessa, facendo quindi sì che le parti incaricate (come il cancelliere) possano procedere con il rilascio dei documenti solo dopo questa operazione, andando a indicare i relativi estremi e l’ammontare dell’imposta.

È vero che all’interno del medesimo articolo sono previste alcune specifiche eccezioni al divieto di rilasciare gli originali, le copie e degli estratti degli atti in questione. Tuttavia tra queste eccezioni non è inclusa l’ipotesi del rilascio di una copia dell’atto giurisdizionale che deve essere utilizzata per proporre l’azione di ottemperanza.

Infatti, nello specifico la parte dell’articolo 66, comma 2, del Dpr 26 aprile 1986, n. 131, denominato “Tu disposizioni sull’imposta di registro” (Tur) recita “nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, i quali debbano essere utilizzati per proporre l’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo”.

Testo unico del 26 aprile 1986 n. 131
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In cosa è stato considerato incostituzionale l’articolo 66 comma 2

Secondo il giudice remittente però la norma in questione andrebbe a violare gli articoli 3 e 24 della Costituzione.

L’articolo 3 della Costituzione infatti garantisce pari dignità sociale e l’uguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini. È compito della Repubblica quello di andare a rimuovere qualsiasi ostacolo, sia questo di ordine economico, o sociale, che possa appunto andare a limitare la libertà e l’eguaglianza dei cittadini.

L’articolo 24 invece si riferisce all’inviolabilità del diritto alla difesa e garantisce a tutti la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, assicurando sempre i mezzi per agire e difendersi.

La necessità di dover andare a pagare l’imposta di registro per far sì che cancellieri o segretari degli organi possano procedere con il rilascio dei provvedimenti giurisdizionali andrebbe però a precludere la possibilità di agire in sede di ottemperanza per l’attuazione delle pronunce del giudice nel caso in cui non si potesse pagare suddetta imposta. Questo va quindi a limitare in maniera irragionevole il diritto alla tutela giurisdizionale.

Pagamento dell’imposta non necessario per accedere al rilascio della sentenza

La Corte Costituzionale ha quindi ritenuto fondata la problematica esposta, andando così a rilevare la necessità di un bilanciamento tra il dovere di adempiere agli obblighi tributari e il diritto alla tutela giurisdizionale.

Infatti, stando a quanto accertato, all’interno dell’articolo 66, comma 2 viene affermato che il cancelliere non possa procedere a rilasciare il provvedimento senza che si sia proceduto con il pagamento dell’imposta, ma questa situazione va a impedire il requisito di ammissibilità del ricorso per l’ottemperanza.

Infatti per poter procedere con il giudizio di ottemperanza è necessario che gli atti siano stati registrati alla pubblica amministrazione, processo che richiede, in linea generale, il pagamento dell’imposta di bollo.

Alla luce di ciò la Consulta ha prima di tutto rilevato come incostituzionale il divieto di rilascio del provvedimento in suddetta situazione, poiché va a limitare il diritto alla tutela giurisdizionale. Inoltre è anche dimostrato che questa limitazione alla tutela giurisdizionale non risulta né strettamente necessaria, e nemmeno proporzionale rispetto alle esigenze di tutela dell’adempimento dei doveri tributari in questione.

Infatti l’adempimento del dovere tributario viene comunque considerato sufficientemente tutelato, senza necessità di impedire il rilascio della sentenza in questa situazione.

Cos’è il diritto alla tutela giurisdizionale

Il diritto alla tutela giurisdizionale, sancito anche dal sopracitato articolo 24 della Costituzione, riconosce sempre e a tutti (quindi sia cittadini, sia stranieri, sia apolidi) quattro diversi diritti:

  • quello di agire in giudizio;
  • quello di difendersi;
  • il diritto al risarcimento;
  • il diritto alla difesa gratuita.

Per poter procedere con un’azione di ottemperanza è prima di tutto necessaria l’esistenza di un provvedimento esecutivo del giudice amministrativo o di altro giudice o del collegio arbitrale, ed è quindi fondamentale poter entrare in possesso di una copia della sentenza. Perché questo sia possibile, è necessario che la sentenza sia stata notificata e registrata alla Pubblica Amministrazione.

La regola è che per agire in questo senso sia stata prima di tutto pagata l’imposta di registro, ma, il fatto che la documentazione non venga rilasciata nel caso in cui non si paghi l’imposta, va a ledere proprio il diritto alla tutela giurisdizionale. Infatti per procedere con il giudizio in ottemperanza è necessario avere una copia della sentenza, e per poter avere una copia, è necessario che la sentenza sia stata registrata alla PA, e perché questo avvenga deve essere stato pagata l’imposta di registro.

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