La donazione, salvo determinate situazioni, è un atto irrevocabile; vediamo quindi quando è possibile impugnare l’atto per riacquistare la proprietà di un bene ceduto a titolo gratuito.
La donazione può essere contestata sia da colui che ha trasferito - a titolo gratuito - la proprietà di un bene o una somma di denaro (ovvero dal donante) che da terzi; nel primo caso la legge consente di revocare o impugnare la donazione, mentre i legittimari del donante possono proporre l’azione di riduzione. Infine la donazione può essere contestata anche dai creditore del donante tramite la presentazione di un’azione revocatoria.
La donazione, quindi, è a tutti gli effetti un atto impugnabile ed è per questo che gli istituti di credito non accettano come garanzia un immobile di cui la proprietà sia stata trasferita tramite donazione.
Nel dettaglio in questo articolo ci concentreremo sull’impugnazione della donazione da parte del donante analizzando tutti i casi in cui la legge consente di tornare sui propri passi. Qualora non sussistano le seguenti condizioni, infatti, non c’è alcun modo per revocare la donazione e per recuperare la proprietà del bene ceduto a titolo gratuito.
Quando impugnare la donazione
Come anticipato la donazione è quell’atto di liberalità con cui il donante trasferisce a titolo gratuito la proprietà di un bene ad un altro soggetto che si definisce donatario.
Non è un atto revocabile a meno che non sussistano determinate condizioni; la legge, infatti, consente al donante di tornare sui propri passi impugnando la donazione in determinate circostanze.
Ad esempio, si può impugnare la donazione dimostrando una violenza (sia fisica che psichica) messa in atto dal donatario per farsi cedere il bene.
L’impugnazione è consentita anche nel caso di un errore, ovvero quando il donante cede il bene per una ragione che in realtà non esiste. Ad esempio Tizio cede una casa a Caio convinto che questo sia suo figlio; tuttavia nel caso in cui in un secondo momento si rileva che Caio non è effettivamente figlio di Tizio quest’ultimo potrà impugnare la donazione dimostrando di aver agito per errore.
Se nel caso in esempio sia stato Caio a mettere in atto un comportamento ingannatorio per far credere a Tizio di essere suo figlio, inoltre, si potrà impugnare la donazione per dolo. La legge, infatti, consente al donante di tornare sui propri passi nel caso in cui il donatario abbia posto un comportamento ingannatorio (ad esempio realizzando un raggiro) per farsi cedere il bene a titolo gratuito.
Un’altra possibilità per impugnare la donazione è di dimostrare che al momento della stipula dell’atto il donante era incapace di intendere e di volere.
Infine l’impugnazione è possibile nel caso in cui la donazione sia stata effettuata tramite una forma non riconosciuta dalla legge. Il nostro ordinamento, infatti, stabilisce delle regole ben precise affinché la donazione sia valida.
Nel dettaglio, questa deve essere effettuata con atto pubblico e in presenza di almeno due testimoni ad eccezione delle donazioni che riguardano un bene di modico valore.
Quindi se la donazione non soddisfa queste caratteristiche è possibile impugnarla per nullità della forma; può farlo il donante ma anche le altre persone che vi abbiano interesse.
Entro quanto si può impugnare la donazione?
Naturalmente per impugnare la donazione è necessario ricorrere all’assistenza di un avvocato, il quale una volta esaminata la vostra situazione capirà se ci sono gli estremi per procedere.
È importante sottolineare, però, che una donazione non può essere impugnata dopo 5 anni dalla stipula dell’atto; le cause di annullabilità della donazione appena descritte, infatti, cadono in prescrizione dopo 5 anni.
L’unica eccezione è rappresentata dall’impugnazione per nullità della forma, per la quale non si è soggetti a prescrizione; in tal caso, quindi, si può contestare la donazione indipendentemente dall’arco temporale trascorso.
Anche per l’azione di riduzione - ovvero in caso di lesione di legittima - presentata dagli eredi danneggiati da una donazione il termine della prescrizione non è di 5 anni; in questo caso, infatti, c’è tempo 10 anni dall’apertura della successione per contestarla.
Revoca della donazione
Ci sono dei casi, infine, in cui la legge permette al donante di revocare (e non impugnare) la donazione. Ciò è consentito però solamente per due motivazioni: o per indegnità del donatario o per la sopravvenienza di figli di cui il donante non era a conoscenza al momento della stipula dell’atto.
Nel primo caso si può chiedere la revoca della donazione per ingratitudine, ovvero se il donatario commette dei gravi reati (omicidio o tentato omicidio, calunnia, falsa testimonianza, …) nei confronti del donante, o anche dei propri figli, genitori o coniuge.
Anche per l’ingiuria verso il donante, ossia per la messa in atto di un comportamento che rivela un’avversione o manifesta disistima da parte del donatario, si può chiedere la revoca della donazione.
Infine si ha la revoca per ingratitudine quando il donatario non versa gli alimenti dovuti al donante.
L’altro caso in cui si può chiedere la revoca della donazione è, come anticipato, quello di sopravvenienza di uno o più figli in seguito alla stipula dell’atto. Ciò può avvenire quindi in caso di nascita (o adozione) successiva di un figlio, ma anche per la scoperta dell’esistenza di un figlio. Ciò è possibile anche qualora ci sia il ritorno a casa di un figlio scomparso o creduto morto.
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