L’Imu deve essere versata dal chiamato all’eredità che rinuncia alla stessa? L’apertura della successione sancisce l’obbligo del pagamento?
L’Imu va versata anche sulla casa ereditata. Ci sono casi, però, in cui sull’eredità l’imposta non si versa e in questo articolo andremo a chiarire proprio questi ultimi. Partiamo con il dire che l’Imu è l’imposta che sono chiamati a versare tutti coloro che detengono un titolo di proprietà su un immobile diverso dalla prima casa non di lusso. Devono pagare l’Imu, quindi, i proprietari, gli usufruttuari, i comodatari (negli ultimi due casi, si può notare, che l’imposta grava su soggetti diversi dal proprietario).
Se si è chiamati alla successione per degli immobili e si accetta l’eredità, i beni fondiari diventano una proprietà e, di fatto l’Imu è dovuta. Cosa accade, però, se l’eredità si rinuncia? Scopriamolo.
La successione non stabilisce gli eredi
La dichiarazione di successione deve essere aperta entro 12 mesi dal decesso del familiare. Con l’apertura della successione tutti i soggetti menzionati nel testamento vengono individuati come chiamati all’eredità, insieme agli eredi legittimi, ma non è con l’apertura della successione che si acquisisce la qualità di erede.
Infatti, anche successivamente all’apertura della successione il chiamato all’eredità può decidere di non accettare il patrimonio del lascito. L’accettazione dell’eredità fa diventare eredi, ma va ricordato che il chiamato all’eredità ha tempo 10 anni per accettare o rifiutare il patrimonio.
Il problema principale è che l’Agenzia delle Entrate comunica ai Comuni i dati degli aventi diritto all’eredità e in questo modo la dichiarazione Imu da presentare in questi casi non è necessaria. La procedura sarebbe ottima se tutti i chiamati all’eredità la accettassero, ma diventa un problema nel caso qualcuno decidesse di non accettare o di rinunciare.
Imu non dovuta in caso di rinuncia all’eredità
Il Comune, sulle base dei dati catastali trasmessi dall’Agenzia delle Entrate, potrebbe rivalersi sui chiamati all’eredità per il pagamento dell’Imu, senza tenere conto di chi ha accettato e di chi ha rinunciato (o ha intenzione di rinunciare) all’eredità.
L’ordinanza 21006 del 22 luglio 2021 a tal proposito chiarisce un aspetto fondamentale:
per effetto della rinuncia all’eredità - che non a caso non può essere fatta sotto condizione o a termine o solo per parte (art. 520 c.c.) - il rinunciante «è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato».
Nell’ordinanza si legge anche che:
il chiamato all’eredità, che non abbia accettato e che vi rinunci, non può essere considerato in alcun modo titolare della soggettività passiva rispetto ai debiti del de cuius, neanche in ambito tributario.
e ancora:
«Il chiamato all’eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del»de cuius«, neppure per il periodo intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili»ex lege«o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili».
Rinunciando all’eredità, quindi, il chiamato non è tenuto neanche al pagamento dell’Imu dall’apertura della successione alla rinuncia all’eredità, perchè la rinuncia è retroattiva.
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