L’indennità Inail spetta al verificarsi di infortuni e malattie che comportano un’inabilità temporanea assoluta al lavoro. Come accorgersi se la somma non è stata riconosciuta per errore?
L’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (Inail) ha come obiettivo quello di garantire prestazioni economiche e sanitarie al verificarsi di infortuni che, accaduti in occasione di lavoro o per le particolari condizioni nell’ambiente in cui si svolge l’attività lavorativa, hanno comportato in capo al dipendente un’inabilità al lavoro:
- permanente (assoluta o parziale);
- temporanea assoluta, tale da costringere l’interessato ad assentarsi dal lavoro per più di 3 giorni escluso quello dell’evento.
Gli eventi che beneficiano della copertura assicurativa si riducono sostanzialmente a due:
- infortunio sul lavoro, da intendersi come ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da una causa violenta da cui può derivare la sopra citata inabilità al lavoro permanente o temporanea;
- malattia professionale, da intendersi come patologia che si sviluppa a causa della presenza di lavori, materiali o fattori nocivi nell’ambiente in cui si svolge la prestazione.
La copertura economica garantita nelle ipotesi in cui l’infortunio o la malattia abbiano provocato uno stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro è corrisposta dall’Inail nel rispetto di determinati limiti di durata e di importo.
Non solo. Il fatto che le somme a carico dell’Istituto possano essere in alternativa:
- anticipate in busta paga dall’azienda;
- liquidate direttamente dall’Inail al beneficiario;
ha come conseguenza la possibile assenza in cedolino dell’indennità in questione.
Analizziamo ora in dettaglio come può il dipendente verificare se l’indennità di infortunio Inail spetta o meno in cedolino.
Verificare che trattasi di infortunio indennizzabile dall’Inail
La copertura economica, garantita dall’assicurazione Inail per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che comportano un’inabilità temporanea assoluta al lavoro, opera esclusivamente a partire dal 4° giorno di calendario (escluso quello dell’evento).
Pertanto, non è dovuta alcuna prestazione a carico dell’Istituto per gli eventi che comportano esclusivamente:
- l’assenza nel corso del giorno dell’evento;
- l’assenza nel giorno dell’evento e nei 3 giorni successivi, questi ultimi identificati come periodo di carenza.
La durata dell’infortunio è facilmente reperibile dalla prognosi indicata nel certificato rilasciato al lavoratore dalla struttura sanitaria competente.
Verificare la presenza dell’indennità Inail in busta paga
Appurato che l’evento è economicamente a carico dell’Istituto e che non rientri tra i casi di non riconoscimento dell’infortunio, il secondo passaggio per capire se l’indennità di infortunio viene corrisposta dall’azienda è, naturalmente, controllare il cedolino stesso.
La presenza delle voci di liquidazione dell’infortunio è riportata in busta paga nella parte centrale del documento, quella che ospita per intenderci gli importi variabili di mese in mese.
Di norma l’indennità è identificata con «Infortunio c/Inail» o «Indennità infortunio c/Inail».
Attenzione: per gli infortuni iniziati a prossimità della fine di un mese e proseguiti in quello successivo, è necessario attendere il secondo cedolino per verificare l’effettiva anticipazione delle somme di competenza dell’Inail, da parte del datore di lavoro.
Perché? Come anticipato, l’indennità di infortunio non copre il giorno dell’evento e nemmeno dal 1° al 3° giorno successivi (periodo di carenza).
Chiedere informazioni al datore di lavoro
Accertato che:
- l’infortunio è economicamente a carico dell’Inail;
- In busta paga non sono presenti voci di liquidazione di importi di competenza dell’Istituto stesso;
al lavoratore interessato non resta che rivolgersi, a seconda dell’organizzazione interna dell’azienda, in alternativa:
- al datore di lavoro (di norma nelle realtà di piccole dimensioni);
- al responsabile di reparto/ufficio/sede;
- all’ufficio del personale.
Al proprio interlocutore il dipendente, in possesso delle buste paga interessate e del certificato di infortunio, potrà chiedere il motivo dell’assenza nel cedolino delle voci di competenza Inail.
La ragione potrebbe essere che, all’interno della denuncia di infortunio (che il datore di lavoro ha trasmesso in via telematica all’Inail) si sia optato per la liquidazione dell’indennità direttamente al dipendente, senza alcun anticipo in busta paga.
Nel modulo relativo alla denuncia di infortunio è infatti presente un’apposita sezione dedicata al pagamento dell’indennità, in cui di default è riportata la seguente frase: «La somma dovuta per l’indennità di inabilità temporanea assoluta sarà erogata direttamente al lavoratore».
In deroga, continua il documento, se «il datore di lavoro ha ottenuto da parte dell’Inail l’autorizzazione ad anticipare le indennità di inabilità temporanea assoluta ai sensi dell’art. 70 dpr 1124/65, il rimborso potrà avvenire con» e a seguire le seguenti opzioni:
- vaglia postale/assegno circolare;
- accredito su conto corrente bancario o postale o altro strumento di pagamento dotato di codice Iban (in tal caso sarà necessario riportare le coordinate bancarie dell’azienda).
A quanto ammonta l’indennità per infortunio?
Nelle ipotesi di inabilità temporanea assoluta al lavoro, a causa di infortunio, l’assicurazione Inail garantisce la liquidazione di un’apposita indennità, a partire dal 4° giorno successivo all’evento e sino alla guarigione.
L’indennità in questione è pari:
- dal 4° al 90° giorno di calendario, al 60% della retribuzione media giornaliera;
- dal 91° giorno (sempre di calendario) sino alla guarigione, al 75% della retribuzione media giornaliera.
Il calcolo della retribuzione media giornaliera (Rmg) tiene conto degli ultimi 15 giorni immediatamente precedenti quelli dell’infortunio.
Una volta ottenuta la Rmg questa viene moltiplicata per le percentuali sopra citate e per il numero di giorni indennizzati.
La somma anticipata per conto dell’Inail in busta paga è da considerarsi:
- esente da trattenute per contributi previdenziali;
- soggetta alle ritenute fiscali a titolo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef).
L’azienda, una volta conclusa l’istruttoria da parte dell’Istituto, riceverà da quest’ultimo il pagamento dell’indennità a suo carico, che andrà naturalmente a ristorare l’importo anticipato in busta paga.
Esistono importi a carico dell’azienda?
Tanto nelle ipotesi di indennità anticipata in busta paga quanto pagata direttamente all’infortunato, esistono importi a carico dell’azienda, comunque indicati nel cedolino.
Il datore di lavoro è infatti tenuto a corrispondere:
- per il giorno dell’infortunio il 100% del guadagno medio giornaliero;
- dal 1° al 3° giorno successivi a quello dell’evento, il 60% del guadagno medio giornaliero (periodo di carenza).
Condizioni di maggior favore possono comunque essere previste dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro.
Per le festività cadenti durante il periodo di assenza, il dipendente ha diritto a percepire il 100% della retribuzione media giornaliera. Pertanto, la quota a carico del datore di lavoro risulta corrispondente a:
- 100% della retribuzione media giornaliera, durante la carenza;
- 40% della retribuzione media giornaliera nei giorni che l’Inail indennizza al 60%;
- 25% della retribuzione media giornaliera nei giorni che l’Inail indennizza al 75%.
Sempre i contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere un’integrazione, da parte dell’azienda, dell’indennità Inail. Ad esempio:
- nel Ccnl Alimentari-industria, integrazione dell’indennità Inail al 100% fino alla cessazione della stessa;
- nel Ccnl Chimici farmaceutici-industria, integrazione al 100% per i primi 3 mesi e al 50% per i successivi 5 mesi (anzianità in azienda fino a 3 anni), integrazione al 100% per i primi 4 mesi e al 50% per i successivi 6 mesi (anzianità da 3 a 6 anni), integrazione al 100% per i primi 5 mesi e al 50% per i successivi 7 mesi (anzianità oltre 6 anni);
- nel Ccnl Commercio e terziario-Confcommercio, integrazione dell’indennità Inail fino a raggiungere il 60% per i primi 3 giorni, il 90% dal 5° al 20° giorno e il 100% dal 21° giorno in poi.
Da ultimo, le somme a carico dell’azienda sono a tutti gli effetti imponibili ai fini Inps e Irpef.
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