Interruzione stage o tirocinio: come, quando e perché è possibile

Claudio Garau

21 Aprile 2022 - 17:58

Uno stage è una breve ma utile esperienza lavorativa, che tuttavia può essere interrotta sia dal tirocinante che dall’azienda ospitante. Ecco in quali circostanze.

Interruzione stage o tirocinio: come, quando e perché è possibile

Sul piano dell’esperienza formativa di un giovane, oggi lo stage o tirocinio è una tappa tipica e molto comune. Di fatto i termini sono sinonimi, in quanto stage è la parola francese che corrisponde all’italiano tirocinio, mentre nei paesi anglofoni il tirocinio prende il nome di ’internship’ o ’traineeship’.

Nel corso di questo articolo intendiamo vedere da vicino un particolare aspetto del meccanismo dello stage, ovvero l’interruzione del percorso formativo-professionale. Vedremo come funziona, ma distinguendo anzitutto interruzione e sospensione dello stage. Quest’ultima infatti ’congela’, per così dire, l’esperienza di stage (ad es. in caso di malattia del tirocinante o di chiusura aziendale) e non impedisce affatto la sua prosecuzione in un secondo tempo. L’interruzione, invece, sancisce al contrario la fine anticipata dello stage. I dettagli.

Interruzione stage o tirocinio: il contesto di riferimento

Prima di soffermarci sul caso dell’interruzione stage o tirocinio, appare opportuno accennare al meccanismo di questo percorso formativo sul campo. Uno stage è un’esperienza lavorativa breve in cui un soggetto ospitante consente allo stagista di acquisire un livello base di formazione pratica, in un certo settore o campo connesso al proprio iter di studi.

Ebbene, al fine di attivare uno stage è obbligatoria la redazione di un contratto sottoscritto da tre soggetti:

  • lo stagista o tirocinante;
  • il soggetto ospitante presso il quale è svolto il tirocinio (ad es. aziende, enti pubblici e così via);
  • l’ente promotore del percorso di stage (ente di formazione del territorio, università ecc.).

Da notare in particolare che il contratto include la convenzione tra soggetto ospitante ed ente promotore, al quale è allegato il piano formativo individuale del tirocinante, che riporta tutti gli elementi di dettaglio dell’iter di formazione sul campo. Pensiamo ad es. all’orario previsto, alla distribuzione dell’attività nell’arco della giornata e alla durata del percorso.

Inoltre, soggetto ospitante e ente promotore sono tenuti a nominare un tutor: la persona indicata dal primo accompagna e supporta lo stagista durante il percorso, mentre il soggetto indicato dal secondo ha la funzione di controllare il corretto svolgimento dello stage.

Interruzione stage o tirocinio: lo stop anticipato del periodo di formazione sul campo

Non vi sono dubbi a riguardo: l’interruzione pone fine all’esperienza del giovane, in una data anteriore rispetto a quella originariamente prevista e concordata nel contratto. Non deve sorprendere che, in talune circostanze pratiche, vengano a mancare le condizioni per il proseguimento del rapporto tra azienda a tirocinante.

Anzi i firmatari del progetto, ossia ente promotore, quello ospitante e tirocinante, possono recedere in ogni momento, dando motivazioni effettive e da rendere note in forma scritta, e così ponendo fine al tirocinio in modo limpido. Questo stop non va però confuso con le dimissioni o con il licenziamento, giacché questi ultimi sono concetti connessi ad un rapporto di lavoro vero e proprio, e non al periodo di formazione in oggetto.

Il giovane stagista potrebbe rendersi conto che lo stage scelto non si addice alle proprie caratteristiche, aspettative e obiettivi, oppure potrebbe trovare un lavoro stabile e retribuito proprio nel periodo dello stage. O ancora egli potrebbe scegliere di trasferirsi all’estero, per studiare e/o lavorare. Ebbene, in circostanze come queste, il tirocinante è assolutamente libero di interrompere lo stage o tirocinio.

Al momento della firma del contratto di stage o tirocinio, nel documento è chiaramente indicata la data di partenza dello stage e quella di conclusione. In base alle norme vigenti in argomento - laddove il tirocinante interrompa il periodo di formazione - non dovrà dare alcun preavviso.

Interruzione stage: i passi da compiere da parte del tirocinante

In particolare, lo stagista / tirocinante:

  • sarà libero di mettere fine all’esperienza formativa sul campo in ogni momento e per qualsiasi ragione;
  • dovrà dare motivata comunicazione scritta dell’interruzione stage o tirocinio, al tutor del soggetto promotore e al tutor dell’azienda ospitante;
  • può interrompere il tirocinio o stage con una comune lettera, con la quale l’interessato dichiara di abbandonare l’esperienza, spiegando brevemente il perché alla base della scelta (ad es. scrivendo che l’interruzione è dovuta all’individuazione di un nuovo lavoro o anche, più semplicemente, a motivi personali).

Di seguito, l’azienda sarà tenuta a rispettare la scelta del tirocinante in tema di interruzione stage, non potendo dunque opporsi. Anzi dovrà applicarla. integralmente. Nella prassi talvolta l’azienda convoca lo stagista, onde capire se vi si sono gli estremi per provare a continuare l’esperienza formativa e per avere qualche dettaglio in più in merito alla scelta dello stop anticipato.

Lo rimarchiamo: il tirocinante non è obbligato a dare preavviso, non essendo peraltro quello di stage un rapporto di lavoro a tutti gli effetti. Nessun dubbio dunque: l’interruzione dello stage può essere messa in atto in ogni momento, anche in tronco.

Interruzione stage da parte dell’azienda: come funziona

In materia di tirocinio, non si può formalmente parlare di licenziamento da parte dell’azienda ospitante. Non siamo infatti innanzi ad un contratto di lavoro a tutti gli effetti, e perciò non entrano in gioco le regole sul licenziamento.

Anche l’interruzione stage da parte dell’azienda è consentita in base alle norme vigenti, tuttavia è un po’ più complicata e sottoposta ad alcuni vincoli sul piano delle circostanze che ne sono alla base. In particolare l’azienda può interrompere il tirocinio in ogni momento - senza obbligo di preavviso - ma esclusivamente nel caso di una delle seguenti motivazioni:

  • il tirocinante ha avuto un comportamento così negligente da non consentire la continuazione dello stage e il completamento del progetto formativo redatto;
  • lo stagista ha avuto una condotta che, pur non essendo di elevata gravità, è comunque inammissibile in rapporto al proficuo svolgimento dello stage. Ad esempio pensiamo ai casi del giovane poco interessato alle attività programmate e svolte giornalmente;
  • differenti ragioni connesse al progetto formativo, che rendono di fatto impossibile la prosecuzione e il completamento.

Anche in queste circostanze, le motivazioni dell’azienda che recede debbono essere rese note in forma scritta.

Interruzione stage su accordo delle parti

Ricordiamo altresì che oltre ai casi visti finora, le norme vigenti in materia ci indicano che è ammessa un’altra modalità di interruzione tirocinio o stage, al di là della specifica motivazione. Si tratta dell’accordo tra le parti, con il quale azienda e tirocinante stabiliscono congiuntamente di mettere fine all’esperienza formativa sul campo, prima della data stabilita ad inizio del percorso.

Concludendo, appare ben chiaro come la scelta dell’interruzione stage o tirocinio sia libera, sia dal lato dell’azienda, che dello stagista. Quest’ultimo, in particolare, al di là del motivo alla base della scelta dello stop anticipato, non dovrà temere alcuna conseguenza o ritorsione. Ciò è molto semplice da spiegare: il giovane è un tirocinante, non un lavoratore vero e proprio. In considerazione di ciò, non deve dare preavviso e neanche fornire una dettagliata motivazione (è sufficiente scrivere ’motivi personali’ nella lettera di ’dimissioni’). L’azienda non potrà che dare seguito alla scelta.

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