I malati oncologici possono aver diritto all’invalidità civile. Ecco come funziona il riconoscimento e che percentuale spetta per i tumori.
I tumori attengono senza dubbio alle condizioni mediche più gravi e temibili per gli esseri umani, portando spesso a conseguenze tragiche.
Chi convive con una malattia oncologica subisce enormi disagi oltre a quelli di salute, perdendo la capacità lavorativa e finanche di svolgere le attività quotidiane, chiaramente in base allo stato di salute.
Condizioni che meritano di particolare tutela, riconosciuta anche attraverso lo strumento dell’invalidità civile che fornisce un supporto economico e agevolazioni ai cittadini con alcune patologie.
A tal proposito, ecco come funziona il riconoscimento per i tumori e che percentuale viene attribuita a seconda dei casi.
Invalidità per tumore, che percentuale spetta?
La percentuale di invalidità civile dipende dalle tabelle ministeriali previste dal decreto del 5 febbraio 1992 del ministero della Sanità, che appunto contempla i tumori tra le patologie riconosciute ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile.
In tal proposito, l’invalidità viene attribuita secondo tre diverse percentuali, ovviamente dipendenti dalla gravità della patologia oncologica e dalle sue caratteristiche, soprattutto in merito alle possibilità di guarigione. In particolare, i malati di tumore hanno diritto alle seguenti percentuali di invalidità:
- 11% per le neoplasie con prognosi favorevole e una compromissione funzionale modesta;
- 70% per le neoplasie con prognosi favorevole e una compromissione funzionale grave;
- 100% per le neoplasie con prognosi infausta oppure probabilmente sfavorevole nonostante l’asportazione chirurgica.
Queste percentuali di invalidità civile dipendono esclusivamente dalla patologia oncologica, pertanto è possibile che i cittadini ricevano l’attribuzione di un punteggio più elevato in presenza di ulteriori condizioni patologiche invalidanti riconosciute dalla legge.
Cosa spetta?
Dal riconoscimento della percentuale dipende anche il riconoscimento di bonus e agevolazioni.
Con una percentuale di invalidità dell’11%, purtroppo, non si ha diritto ad alcun beneficio economico né previdenziale, perché si è al di sotto della soglia minima prevista per il riconoscimento dello status di invalido civile, che parte da almeno il 33,33%. Fino a questa soglia si può al massimo ottenere, in casi specifici, il diritto a protesi e ausili, se indicati nel verbale.
Le cose cambiano con un’invalidità riconosciuta al 70%. In questo caso si supera la soglia del 67%, quindi si ha diritto all’esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario per prestazioni specialistiche e diagnostiche, oltre ad alcune agevolazioni sui farmaci prescritti. Tuttavia, è solo a partire dal 74% di invalidità che si può accedere all’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali, una prestazione economica destinata a chi, riconosciuto invalido in misura rilevante, ha un reddito personale annuo entro determinati limiti stabiliti ogni anno (5.771,35 euro nel 2025). L’importo dell’assegno quest’anno è pari a 336 euro mensili.
Con il 100% d’invalidità, invece, si entra nella condizione di totale inabilità, che dà diritto a un insieme più ampio di tutele. Innanzitutto, si può accedere alla pensione per invalidi civili totali: l’importo è lo stesso dell’assegno di assistenza per invalidi civili parziali, ma il tetto reddituale sale a 19.772,50 euro.
Un ulteriore beneficio riconosciuto in caso di totale invalidità è l’indennità di accompagnamento, pari a 542,02 euro al mese, spettante a chi non è autosufficiente, cioè non è in grado di camminare senza assistenza o di compiere gli atti quotidiani della vita senza l’aiuto di un’altra persona.
Come funziona il riconoscimento dell’invalidità per tumore
Il riconoscimento dell’invalidità per tumore non si distingue particolarmente da quello relativo ad altre malattie previste dall’apposito decreto ministeriale.
Il primo passaggio da compiere consiste sempre nella visita presso il proprio medico di fiducia, cui chiedere il certificato. Ovviamente, sarà necessario portare la diagnosi restituita da un medico specialista oncologo, in base agli accertamenti diagnostici ritenuti necessari. Il medico di famiglia deve quindi compilare telematicamente il certificato medico introduttivo, indispensabile per l’attestazione della patologia invalidante. Il certificato medico deve quindi essere trasmesso all’Inps attraverso l’apposito servizio telematico.
Questo adempimento può essere svolto direttamente dal cittadino in possesso di identità digitale oppure affidandosi a caf patronati e associazioni di categoria, ed è fondamentale per richiedere l’invalidità civile. In tal proposito, è bene sapere che è attiva una procedura sperimentale attiva dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025 che interessa i cittadini residenti o domiciliati nelle seguenti province:
- Catanzaro;
- Frosinone;
- Salerno;
- Brescia;
- Firenze;
- Forlì-Cesena;
- Perugia;
- Sassari;
- Trieste.
Questi cittadini non devono, per quest’anno, inviare il certificato all’Inps, essendo sufficiente la procedura svolta dal medico di famiglia.
Il costo del certificato medico introduttivo è per lo più a pagamento, con prezzi che vanno mediamente tra 50 e 150 euro, con una validità limitata a 90 giorni dalla sua emissione.
In ogni caso, dopo la presentazione del certificato medico da parte del medico o dal cittadino, sarà l’Inps stesso a fissare una visita medica di accertamento presso la sede locale con una Commissione Asl e un medico Inps, che dovranno valutare la gravità della neoplasia in merito alla documentazione medica fornita dal paziente. Quest’ultimo dovrà poi ricevere una comunicazione scritta, di norma in forma cartacea per posta, con cui conoscere l’esito della visita.
Se l’invalidità non è stata riconosciuta oppure è stato attribuito un punteggio inferiore a quanto effettivamente spettante secondo il cittadino è possibile presentare ricorso. Bisogna proporlo in tribunale ordinario attraverso un avvocato - eventualmente con gratuito patrocinio - entro il termine indicato nella lettera. Anche la decisione del tribunale può essere contestata, sempre in via giudiziale, con un ricorso di merito che pretende la nomina di un consulente tecnico per rivalutare la visita medica.
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