L’Ires è l’imposta sul reddito delle società di capitali ed enti commerciali e non. Ecco come funziona e le nuove scadenze per gli adempimenti previste dal decreto fiscale approvato a dicembre 2023.
I decreti fiscali hanno modificato l’Ires per il 2024? Come si effettua il calcolo della base imponibile dell’imposta proporzionale?
L’Ires è l’imposta sul reddito delle società, la normativa di riferimento è contenuta nel decreto legislativo 344 del 2003 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2004 in sostituzione dell’Irpeg (imposta sul reddito delle persone giuridiche). Prevede un calcolo della base imponibile effettuato applicando regole specifiche che a breve vedremo.
La disciplina dell’Ires nel tempo ha avuto delle modifiche, la più importante è la riduzione dell’aliquota avvenuta con la legge di Stabilità del 2016 dal 27,50% al 24%. La stessa aliquota viene applicata anche nel 2024 sui redditi prodotti nel 2023. Agli enti creditizi e finanziari e alla Banca d’Italia si applica un’addizionale del 3,5%.
Cos’è l’Ires 2024
L’Ires, come anticipato, è l’imposta sul reddito delle società, non viene applicata alle società di persone, ma solo alle società di capitali.
Ricordiamo brevemente che le società di capitali sono: SPA ( Società per azioni), SAPA (Società in accomandita per azioni), SRL ( Società a responsabilità limitata), SRLS (società a responsabilità limitata semplificata).
Si tratta, a differenza dell’Irpef che è progressiva, di un’imposta proporzionale con aliquota fissata dalla legge di Stabilità 2016, e quindi a partire dal 2017, al 24%. La disciplina dell’Ires è stata inserita nel Titolo II del Testo Unico delle Imposte sul Reddito, decreto del Presidente della Repubblica 917 del 1986.
Il presupposto dell’Ires, in base all’articolo 72 del Tuir, è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’articolo 6 dello stesso Testo Unico, cioè:
- redditi fondiari;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi d’impresa;
- redditi diversi.
Soggetti passivi Ires
Si è detto che l’Ires è un’imposta proporzionale con aliquota al 24%, ciò che cambia è la modalità di calcolo della base imponibile nelle varie tipologie di soggetti passivi.
L’articolo 75 stabilisce che l’aliquota si applica sul reddito complessivo netto per periodi di imposta. Il calcolo della base imponibile avviene in modo diverso e possono essere distinte 3 macro-categorie:
- società di capitali ed enti commerciali residenti;
- enti non commerciali residenti;
- società ed enti non residenti.
Fin da ora è bene precisare che per le società di capitali residenti sono previsti dei regimi speciali in base alla tipologia di attività esercitata e dell’ubicazione. Questa differenza si noterà soprattutto nel momento in cui indicheremo i codici tributo.
Per quanto riguarda le società di capitali e gli enti commerciali residenti deve essere sottolineato che l’articolo 81 del Tuir prevede il principio di attrazione, per cui il reddito complessivo prodotto viene definito “reddito d’impresa” qualunque sia la sua natura.
Sono considerati fiscalmente residenti in Italia:
- società o enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno in Italia la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale della loro attività;
- organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia;
- Trust ( in questo caso se sono istituiti in Paesi con i quali l’Italia ha non adottato convenzioni per lo scambio di informazioni, si considerano residenti se almeno uno dei disponenti e uno dei beneficiari sono fiscalmente residenti in Italia).
Calcolo della base imponibile Ires 2024
Norma fondamentale per il calcolo della base imponibile Ires 2024 è l’articolo 83 del Tuir, questo stabilisce che, per calcolare la base imponibile, al risultato del conto economico devono essere aggiunte le variazioni in diminuzione e in aumento previste dalla normativa.
Tra le variazioni in aumento (si tratta di costi indeducibili o parzialmente deducibili) si ricordano:
- 80% dei costi sostenuti per veicoli parzialmente deducibili, ad esempio spese per carburanti e assicurazioni (tali costi sono quindi deducibili al 20%);
- 20% delle spese di traffico telefonico (deducibili quindi all’80%);
- 25% delle spese di rappresentanza, tra cui vitto e alloggio;
- 20% dei servizi e canoni internet;
- 100% di multe e ammende.
Tra le variazioni in diminuzione (ricavi non imponibili o costi non dedotti nei precedenti esercizi) ci sono:
- il 100% dei crediti di imposta non tassabili e super-ammortamenti.
Applicando il principio di inerenza stabilito nell’articolo 109 del Tuir, le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se, e nella misura in cui, si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi.
I costi, naturalmente, sono deducibili se inerenti l’attività di impresa, deve, quindi, esserci un nesso funzionale tra l’attività svolta e il costo sostenuto e da portare in deduzione.
Inoltre, in base all’articolo 84 del Tuir le perdite di un esercizio possono essere imputate in diminuzione, senza alcun limite di tempo, negli esercizi successivi fino al limite del’80% del reddito imponibile.
I costi sostenuti per le prestazioni di lavoro dipendente ( tra cui salari, contributi previdenziali, assicurazioni) sono integralmente deducibili anche se erogati a titolo di liberalità. Fanno eccezione le liberalità indicate nell’articolo 95 del Tuir che prevede dei limiti, ad esempio per le spese di vitto e alloggio.
Per quanto riguarda gli enti non commerciali residenti deve essere tenuto in considerazione l’articolo 72 del Tuir, visto in precedenza. Ne deriva che la base imponibile è data dalla somma di: redditi fondiari, di capitale, di impresa e redditi diversi conseguiti nel periodo di imposta di riferimento.
A questi devono essere sottratte le perdite derivanti dall’attività commerciale esercitata (articoli da 143 a 150 del Tuir). Ricordiamo che in base all’articolo 149 del Tuir comma 1, indipendentemente dalla qualifica prevista nello statuto, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale se esercita in modo prevalente attività commerciale. Sono considerate attività commerciali quelle ricadenti nell’articolo 2195 del codice civile.
Per le società e gli enti non residenti, al fine di calcolare la base imponibile Ires, devono essere tenuti in considerazione esclusivamente i redditi prodotti da attività svolte in Italia. Tali soggetti se hanno una stabile organizzazione in Italia, applicano i principi visti per le società di capitali e gli enti commerciali.
Se non hanno stabile organizzazione, ma sono enti commerciali, si tassano in base alle regole previste per il reddito fondiario, di capitale e diversi.
Se trattasi di enti non commerciali, si tassano esclusivamente per i redditi prodotti in Italia con le stesse regole viste per i residenti.
Chi paga l’Ires nel 2024? I soggetti passivi dell’imposta
I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Ires sono delineati nell’articolo 73, come modificato dall’articolo 12 del decreto legislativo 44 del 2014, del Tuir. Il comma 1 precisa che sono soggetti passivi Ires:
- le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati (diversi dalle società) residenti in Italia, compresi i trust, e che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- infine, per i redditi prodotti in Italia sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Ires le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust.
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, l’articolo 73 comma 2 del Tuir specifica che tra gli enti diversi dalle società, citati dal comma 1, devono essere comprese: le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi. A tali soggetti si applica l’Ires al verificarsi del presupposto dell’imposta, cioè la produzione di reddito previsto dall’articolo 72 del Tuir.
Per quanto invece riguarda i Trust, l’articolo 73 comma 2 ultimo periodo specifica che i redditi dei trust sono imputati ai beneficiari in proporzione alle loro quote, se queste non sono indicate, si ritengono uguali.
Soggetti esonerati Ires 2024
I soggetti esonerati dalla dichiarazione Ires 2024 sono indicati nell’articolo 74 del Tuir comma 1 come modificato dal decreto legge 124 del 2019 articolo 57. Si tratta di:
- organi e amministrazioni dello Stato;
- Comuni;
- consorzi tra enti locali;
- unioni di Comuni;
- associazioni ed enti gestori del demanio collettivo;
- comunità montane, Province e Regioni.
L’articolo 73 comma 5 quinquies del Tuir prevede ulteriori soggetti esonerati. Si tratta di organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e di quelli con sede in Lussemburgo, nei casi previsti dall’art. 73, comma 5-quinquies TUIR.
Quando si paga l’Ires 2024? Dichiarazione da presentare in anticipo
Nel 2024 ci sono importanti novità per la presentazione della dichiarazione Ires: cambiano i termini. La legge di delega fiscale all’articolo 16 prevede la razionalizzazione degli adempimenti dichiarativi. Da questa norma è derivata l’unificazione dei termini per la presentazione delle diverse dichiarazioni fiscali con il decreto legislativo D. lgs. «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari» approvato dal Consiglio dei ministri il 19 dicembre 2023.
Per quanto riguarda l’Ires i termini di adempimento sono fissati «all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta». La disposizione precedente prevedeva la presentazione della dichiarazione Ires entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese.
Ne consegue che la dichiarazione Ires a partire dal 2 maggio 2024 deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno.
C’è però un’eccezione: si tratta dei soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l’anno solare e scade dopo il 2 maggio 2024. In questo caso, l’undicesimo mese successivo alla scadenza del periodo d’imposta attuale continuerà ad essere valido l’anno prossimo.
Essa va presentata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. L’accesso può essere eseguito con:
Inoltre, si può accedere con le credenziali rilasciate da Entratel/Fisconline. Una volta inoltrata la dichiarazione, il contribuente riceve il messaggio di conferma della ricezione del file.
A questo punto la stessa viene controllata in modo automatico e sono rilevati eventuali errori (i controlli in questa fase sono solo su errori materiali, cioè errori di compilazione).
L’invio può essere effettuato anche tramite delega a professionisti.
Dopo tale controllo automatizzato, il contribuente riceve la comunicazione di conferma della presentazione della dichiarazione. Il pagamento delle imposte avviene utilizzando il Modello F24.
Le scadenze per il pagamento degli importi sono:
- 30 giugno: saldo relativo alla dichiarazione dell’anno precedente e acconto prima rata. L’acconto prima rata può essere versato entro 30 giorni dalla scadenza iniziale, con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. L’acconto prima rata è pari al 40% dell’imposta dovuta, se l’importo di questo è inferiore a 103 euro è possibile il pagamento in unica soluzione;
- 30 settembre: acconto seconda rata (60% dell’intero ammontare) o pagamento in unica soluzione.
Come pagare e codici tributo
Come anticipato il pagamento dell’Ires avviene con il Modello F24, nello stesso però devono essere indicati i codici tributo esatti. Ecco quali utilizzare a seconda dei casi:
Codice Tributo | Descrizione |
---|---|
1120 | Imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap relativa alle siiq (società di investimento immobiliare quotata) ed alle siinq (società di investimento immobiliare non quotata), ai sensi della legge 27-12-2006, n. 296, art. 1, comma 126. risoluzione n.37/e del 7/2/2008 |
1121 | Imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sui conferimenti in siiq, siinq e fondi immobiliari |
1132 | Imposta rideterminata ai fini Ires per la plusvalenza non reinvestita derivante da cessazione della partecipazione qualificata |
1668 | Interessi sui pagamenti dilazionati |
2001 | Acconto prima rata |
2002 | Acconto seconda rata o unica soluzione |
2003 | Saldo |
2004 | Addizionale Ires su acconto della prima rata art. 31, c.3, d.l. 185/2008 |
2005 | Addizionale Ires su acconto della seconda rata o acconto del pagamento in unica soluzione |
2006 | Addizionale Ires saldo |
2010 | Addizionale Ires settore petrolifero e gas acconto prima rata |
2011 | Addizionale Ires acconto seconda rata o unica soluzione settore petrolifero e gas |
2012 | Addizionale Ires settore petrolifero e gas saldo |
2013 | Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas-art. 3,c. 2, l. n. 7/09 acconto prima rata |
2014 | Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas acconto seconda rata o soluzione unica |
2015 | Addizionale Ires 4% settore petrolifero saldo |
2016 | Recupero Ires per decadenza dalle agevolazioni previste per start up innovative - soggetto consolidato o trasparente 2016 |
2017 | Recupero Ires settore petrolifero e gas per decadenza dalle agevolazioni previste in favore di start up innovative |
2018 | Maggiorazione Ires acconto prima rata art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, del dl 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla l. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. |
2019 | Maggiorazione Ires seconda rata o unica soluzione |
2020 | Maggiorazione Ires saldo |
2025 | Addizionale Ires per enti creditizi, finanziari e assicurativi (articolo 2, comma 2, decreto legge 30 novembre 2013, n. 133) |
2026 | Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’art.166 del tuir-Ires |
2027 | Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’ articolo 166 del tuir-maggiorazione Ires - società di comodo |
2028 | Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit tax settore petrolifero e gas |
2030 | Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit tax enti finanziari, creditizi e assicurativi |
2031 | Quota Ires impianti in Sicilia acconto prima rata, decreto 19/12/2013 |
2032 | Quota Ires impianti in Sicila seconda rata o unica soluzione |
2033 | Quota Ires impianti in Sicilia saldo |
2034 | Addizionale quota Ires impianti in Sicilia- settore petrolifero e gas- prima rata |
2035 | Addizionale quota Ires, impianti in Sicilia, settore petrolifero e gas- seconda rata o unica soluzione |
2036 | Addizionale quota Ires, quota impianti in Sicilia settore petrolifero e gas- saldo |
2037 | Addizionale quota Ires, quota impianti in Sicilia, enti creditizi, finanziari e assicurativi |
2038 | Maggiorazione Ires, quota impianti in Sicilia, società di comodo acconto prima rata |
2039 | Maggiorazione Ires, quota impianti in Sicilia società di comodo, seconda rata o unica soluzione |
2040 | Quota Ires impianti in Sicilia, maggiorazione Ires società di comodo saldo |
8920 | Somme dovute a titolo di sanzione ai sensi dell’articolo 33, comma 4, lettera b), del decreto legge 30/09/2003, n. 269 - Ires |
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