Limite di età nei concorsi pubblici è legittimo?

Isabella Policarpio

08/02/2021

Sono legittimi i concorsi pubblici che prevedono il limite di età per partecipare, ad esempio quelli nelle Forze dell’ordine? Non tutti, ecco cosa dice la legge e quando possono essere annullati.

Limite di età nei concorsi pubblici è legittimo?

Il limite di età nei concorsi pubblici è legittimo? Si possono annullare i concorsi che lo prevedono? Per rispondere a questi interrogativi bisogna analizzare diversi fattori e leggi, infatti non è possibile dare una risposta univoca.

Esistono dei concorsi pubblici senza limite di età ed altri dove, invece, la data di nascita funziona da soglia di sbarramento. Il più delle volte sono i concorsi nelle Forze dell’ordine ad avere il limite di età (oltre a specifici requisiti fisici e di abilità), ma nel corso degli anni non sono mancati concorsi per funzionari e impiegati soggetti a tale limite, in alcuni casi illegittimo.

Riguardo al limite di età nei concorsi non esiste una legislazione omogenea. Tuttavia sia il diritto interno che comunitario ritengono che questo - in linea di massima - non sia valido, salvo numerose eccezioni. C’è poi da considerare il criterio temporale: l’età indicata va posseduta la momento della pubblicazione del bando o dello svolgimento delle prove?

Per capire quando il limite di età è illegittimo e quando no, la Corte di cassazione ha imposto il criterio della “sproporzione” (che andremo a spiegare) e che rende possibile ai candidati esclusi fare ricorso. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul limite di età nei concorsi pubblici.

Limite di età e legge Bassanini

La normativa italiana prevede che i concorsi pubblici non abbiano limiti di età, salvo deroghe dettate dai regolamenti delle singole amministrazioni, che sono davvero numerose.

La disciplina sull’età per partecipare ai concorsi pubblici è prevista dalla legge Bassanini del 1997; qui viene eliminato il limite anagrafico per iscriversi e partecipare ai concorsi pubblici.

Dall’altro lato però, la legge Bassanini consente ampi margini di discrezionalità perché ammette delle deroghe ogni volta che le amministrazioni ritengano necessario stabilire un limite di età.

Inizialmente le eccezioni erano previste solo per i concorsi nelle Forze dell’ordine e, in generale, per tutto il comparto sicurezza. Oggi invece, sempre più di frequente, anche altri concorsi pubblici applicano un limite anagrafico.

Un esempio lampante è il concorso in Banca d’Italia a cui si poteva partecipare fino ai 40 anni. Tuttavia, a seguito di numerosi ricorsi, il TAR Lazio (sentenza n. 3207 del 2016) riconobbe la legittimità del limite e respinse i ricorsi dei ricorrenti.

Cosa dice la normativa europea sul limite di età nei concorsi pubblici

Sulla legittimità o meno del limite di età è intervenuta anche l’Unione Europea con la direttiva 2000/78, con la quale ha confermato quanto stabilito dalla legge Bassanini, ovvero il principio generale dell’assenza di limiti di età, con la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di prevedere delle deroghe.

Quindi, per sintetizzare, sia sul piano italiano che europeo, la situazione è la seguente: la regola generale è l’assenza di limiti anagrafici ma le deroghe che fissano limiti di età sono comunque legittime.

Successivamente, la Corte di Giustizia europea ha aggiunto che tali deroghe possono essere impugnate solo quando appaiono manifestamente ingiustificate e discriminatorie in ragione dell’attività oggetto del concorso pubblico.

Le deroghe per i concorsi nelle Forze dell’ordine

La possibilità di deroga della legge Bassanini, confermata anche sul piano europeo, giustifica le limitazioni anagrafiche, soprattutto nei concorsi a carattere militare, in ragione della “particolare natura del servizio”, che richiede prestanza fisica e prontezza di riflessi.

Per quanto riguarda l’ordine dei Carabinieri i limiti di età attualmente in vigore sono:

  • da 17 a 22 anni per i concorsi per Ufficiale del ruolo normale dell’Accademia;
  • da 17 a 28 anni per chi ha prestato servizio militare per una du­rata non inferiore alla formazione obbligatoria;
  • 28 anni per il concorso di Allievo carabiniere.

Mentre per la Polizia di Stato i limiti sono:

  • fino a 30 anni per il commissario ed il direttore tecnico;
  • fino a 40 anni per i ruoli dell’amministrazione civile;
  • fino a 35 anni per la posizione di medico della Polizia di Stato;
  • fino a 32 anni per la posizione di medico veterinario.

Altro dubbio comune legato al limite di età riguarda i termini “compiere” e “superare” gli anni, sui quali si è reso necessario un chiarimento da parte dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 2 del 2011). Qui si è stabilito che il limite di età indicato nel bando è superato nel giorno del compleanno del candidato, quando gli anni indicati si “esauriscono”.

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