Nel caso la domanda di rottamazione non venga accolta, vediamo quando è possibile presentare ricorso per non perdere gli sconti della definizione agevolata.
Mancata rottamazione delle cartelle, cosa fare se l’Ade respinge la domanda? Si può procedere con un ricorso per non perdere il beneficio? L’Agenzia delle Entrate, ormai da qualche settimana, sta procedendo all’invio delle comunicazioni ai contribuenti che hanno presentato istanza di adesione alla definizione agevolata. In alcuni casi nella missiva si potrebbe trovare l’amara sorpresa di trovare debiti esclusi dalla rottamazione che si dovrà procedere a saldare per intero, pagando anche sanzioni e interessi.
La definizione agevolata riguarda solo alcune tipologie di cartelle esattoriali e, quindi, esistono anche debiti non rottamabili. L’esclusione, però, potrebbe essere anche frutto di un errore umano e se il contribuente ritiene che i debiti esclusi dovessero rientrare nella rottamazione, può presentare ricorso per la mancata rottamazione.
Ricorso rottamazione, dove si presenta?
Per la mancata rottamazione delle cartelle, se ritenuta ingiusta, va presentato un ricorso ordinario. Se si impugna la decisione che riguarda una cartella esattoriale riferita a tributi, il ricorso va presentato alla Corte di giustizia tributaria territoriale.
Se, invece, si tratta di altre cartelle esattoriali ci si deve rivolgere al giudice competente per l’area di appartenenza della debito cui la cartella si riferisce.
Ricorso definizione agevolata, quando si può presentare?
Il ricorso si può presentare quando il debito per il quale non è stata riconosciuta la rottamazione non rientrava in quelli esclusi dalla stessa.
Ricordiamo che l’ambito di applicazione della definizione agevolata è per cartelle esattoriali iscritte al ruolo tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Escluse dal perimetro di applicazione della rottamazione soltanto:
- cartelle esattoriali derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti;
- Iva riferita all’importazione e risorse Ue;
- recupero di aiuti di stato illegittimi;
- multe e sanzioni che derivino da provvedimenti di sentenze penali di condanna;
- sanzioni diverse da quelle elevate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi.
Se per il contribuente il debito escluso dalla rottamazione doveva, invece, essere compreso, il ricorso va presentato contro la comunicazione ricevuta dall’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni. Si va a impugnare, quindi, il documento che fornisce l’agente di riscossione a diniego della definizione agevolata.
Quando presentare ricorso per rottamazione accolta
Il ricorso può essere presentato dal contribuente anche in caso di rottamazione accolta. Si tratta della casistica in cui la somma richiesta per la sanatoria sia più alta di quanto avrebbe dovuto essere. Anche in questo caso il ricorso va presentato contro la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni, ma bisogna fare attenzione.
Va ricordato, infatti, che se non si paga la prima o unica rata entro il 31 ottobre 2023 si decade dalla rottamazione delle cartelle e proprio per questo motivo, anche se si intende presentare ricorso per la quantificazione delle somme dovute, è sempre meglio procedere al pagamento di quanto richiesto nella comunicazione per non rischiare che, con i tempi lunghi del ricorso, si possa decadere dal beneficio.
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