Mantenimento figli, cosa cambia per il genitore disoccupato

Ilena D’Errico

6 Aprile 2024 - 18:44

Come cambia il mantenimento dovuto ai figli per il genitore disoccupato? Ecco cosa prevede la legge sul dovere di mantenimento.

Mantenimento figli, cosa cambia per il genitore disoccupato

Per legge, i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento dei figli fino al raggiungimento dell’indipendenza economica o della capacità di raggiungerla degli stessi, ma in ogni caso almeno fino alla maggiore età. Spesso, quando si parla di mantenimento si pensa subito alle coppie separate, poiché di norma uno dei due genitori è tenuto a versare un assegno periodico dato che non vive stabilmente con la prole.

In realtà, il dovere di mantenimento è sempre il medesimo, solo che a seconda delle condizioni pratiche può essere adempiuto in modi diversi. Il genitore collocatario non versa alcun assegno, ad esempio, perché vivendo con i figli provvede in modo diretto alle loro necessità. Questa premessa è fondamentale, perché permette di chiarire in modo molto semplice buona parte dei dubbi legati al mantenimento.

Il più comune di questi riguarda i genitori (separati o meno) di cui almeno uno disoccupato, che si chiedono se abbiano gli stessi doveri dell’altro rispetto al mantenimento dei figli oppure no, vista la probabile mancanza di un reddito fisso. Abbiamo già trattato del caso in cui il genitore tenuto al mantenimento perda il lavoro, un’ipotesi in cui l’assegno di mantenimento è già stato stabilito ma c’è stata una variazione dei redditi. Non è sempre così, capita anche che uno dei genitori sia disoccupato già all’inizio della separazione oppure che non vi sia alcuna rottura della coppia.

Cosa succede in questi casi? Anche il genitore disoccupato deve mantenere i figli? Ecco cosa stabilisce la legge.

Genitore disoccupato e mantenimento figli

Prima ancora che dal Codice civile, l’obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli è stabilito dall’articolo 30 della Costituzione che recita quanto segue:

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

Un obbligo che viene poi confermato dall’articolo 147 del Codice civile, il quale specifica che ricade senza differenze su entrambi i genitori. Ognuno è infatti tenuto a contribuire al massimo delle proprie possibilità. Non esiste quindi un mantenimento massimo, che dipende dalle disponibilità economiche e finanziarie di ogni genitore. Di pari passo, non ci sono deroghe da questo dovere, i genitori non hanno diritto a sottrarsi dall’obbligo di mantenimento finché ne hanno la capacità.

Soltanto nei casi in cui ci sia un’assoluta impossibilità il genitore può in qualche modo venir meno a questo dovere, il quale ricade di conseguenza sull’altro genitore. Quest’ultimo deve compensare, nei limiti delle sue possibilità, anche il mancato mantenimento da parte dell’altro per garantire ai figli le migliori condizioni possibili.
Chi non mantiene i figli perché oggettivamente non ne ha i mezzi non è dunque imputabile, ma l’impossibilità non può ricercarsi nella mera disoccupazione, come più volte ribadito anche dalla Cassazione.

Quest’ultima può essere dovuta a diverse ragioni e il genitore potrebbe comunque riuscire a mantenere i figli anche senza lavoro almeno per un certo periodo (grazie a risparmi, rendite, proventi da lavoro nero o simili). Quindi anche il genitore disoccupato deve mantenere i figli, in modo diretto se vive con loro o altrimenti versando l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice, proprio tenendo conto delle sue finanze.

La legge, infatti, impone ai genitori di impegnarsi per riuscire a far vivere la prole in condizioni dignitose e soddisfacendo le sue necessità. Il genitore disoccupato e privo di soldi dovrebbe perlomeno cercare lavoro con grande impegno, adoperandosi per ottenere un’occupazione (tenendo conto delle condizioni di salute, della formazione e dell’esperienza lavorativa).

In sintesi, anche il genitore disoccupato deve il mantenimento ai figli, a meno che non abbia denaro per farvi fronte senza compromettere la propria sussistenza e sia in assoluta impossibilità di migliorare la propria condizione. Altrimenti, se non paga il mantenimento può essere accusato del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

In ogni caso, a prescindere dalla colpa o meno del genitore disoccupato, l’altro resta tenuto per legge a provvedere al mantenimento dei figli al meglio che può, anche compensando l’impossibilità dell’altro (salva la possibilità di rivalersi se il mancato mantenimento è una negligenza dell’altro genitore).

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