I minorenni possono andare all’estero senza i genitori? Ecco cosa prevede la legge italiana, quali sono le regole e qual è la procedura da seguire.
I minorenni sono sottoposti alla tutela dei genitori, ma questo non significa che non possano compiere alcune attività anche da soli. Bisogna infatti tenere a mente che la minore età comprende una fascia piuttosto ampia, da 0 a 17 anni, all’interno di cui è impossibile fare delle generalizzazioni.
Anche per quanto riguarda la possibilità dei minori di viaggiare senza i genitori bisogna suddividere la categoria in sottogruppi più adatti, oltre che tenere conto della destinazione. I motivi possono essere dei più vari, dal viaggio di studio o di svago alle vacanze dai parenti che vivono altrove. Ma i minori possono andare all’estero senza i genitori?
La risposta è affermativa, ma bisogna tener conto di alcune regole molto specifiche.
Minori all’estero senza i genitori, cosa dice la legge
I minori possono viaggiare senza i genitori, non solo nel territorio nazionale, ma anche verso l’estero, comprese le destinazioni al di fuori dell’Unione europea. I minori di 14 anni, però, necessitano della dichiarazione di accompagno (o accompagnamento).
Al contrario, i minorenni che hanno compiuto almeno 14 anni non necessitano di questa dichiarazione secondo la legge italiana, anche se gli specifici regolamenti delle compagnie aeree possono richiederla (talvolta anche per viaggi nazionali, seppur non possa essere rilasciata in questo caso).
La dichiarazione di accompagno
La dichiarazione di accompagno deve essere compilata e sottoscritta da tutti coloro che esercitano la patria potestà. Questo significa che il viaggio deve sempre essere autorizzato da entrambi i genitori, anche quando separati con affidamento esclusivo o esclusivo rafforzato, a meno che uno sia stato dichiarato decaduto della potestà. In vece dei genitori, sono i tutori a dover approvare la dichiarazione.
In caso di disaccordo, bisogna rivolgersi al giudice tutelare affinché sia valutato l’interesse del minore nel compimento del viaggio (ad esempio ragioni di studio o per il mantenimento dei rapporti affettivi) e anche le eventuali obiezioni, sulla pericolosità o altre incertezze.
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La dichiarazione deve essere compilata in tutte le sue parti e vistata dalla Questura. Il modello della dichiarazione può infatti essere reperito proprio negli uffici della Questura o nei siti web. Di seguito si allega il fac-simile messo a disposizione online dalla Polizia di Stato, che non contiene le indicazioni della Questura, ovviamente da compilare.
La dichiarazione di accompagno deve anche contenere il nominativo della persona o dell’ente (ad esempio la stessa compagnia aerea, se lo prevede) a cui è affidato il minore, a meno che sia già indicato sul passaporto. In particolare, per legge deve essere indicato almeno un accompagnatore, ma è possibile nominarne fino a 2.
Viaggiare all’estero senza genitori
Per recarsi all’estero senza i genitori non è sufficiente il rispetto della normativa nazionale, ma è necessario assicurarsi di rispettare le regole vigenti anche nel Paese di destinazione. Per esempio, potrebbero essere richiesti documenti aggiuntivi o non essere accettati alcuni di quelli necessari in Italia.
Anche in questo proposito è opportuno consultare le indicazioni della Polizia di Stato, presenti anche sul sito web ufficiale, e sul portale dedicato del ministero degli Esteri.
I documenti necessari
Oltre alla dichiarazione di accompagno, i minori possono recarsi all’estero soltanto portando con sé il passaporto, non necessario per i viaggi all’interno dell’Unione europea. In quest’ultimo caso è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio. I documenti, passaporto compreso, devono essere validi per tutta la durata del viaggio.
Inoltre, anche il minore deve rispettare le condizioni imposte dal Paese di arrivo, compresi eventuali obblighi di visto o autorizzazioni. Si fa presente che diversi Stati prevedono convenzioni per i soggiorni di studio, ad esempio il Regno Unito che non richiede il visto agli studenti minori per soggiorni inferiori a 6 mesi.
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