Modello 770/2024, chi deve presentarlo, scadenze, modelli e sanzioni

Nadia Pascale

21 Settembre 2024 - 12:06

C’è tempo fino al 31 ottobre 2024 per la presentazione del modello 770/2024 per i sostituti di imposta. Ecco le novità 2024 e il modello da scaricare per comunicare all’AdE le ritenute versate.

Modello 770/2024, chi deve presentarlo, scadenze, modelli e sanzioni

Il modello 770/2024 deve essere presentato entro il 31 ottobre 2024, si tratta di uno dei pochi adempimenti che non ha subito modifiche per la presentazione.

Il modello 770/2024 deve essere presentato da coloro che fungono da sostituti di imposta, ad esempio i datori di lavoro che operano ritenute d’acconto sui redditi dei lavoratori, ma non solo.

Il sostituto di imposta è un soggetto che in virtù di una disposizione di legge è obbligato al pagamento di un’imposta al posto di altro soggetto (sostituito).

La sostituzione può essere a titolo di acconto o definitiva, ad esempio è sostituzione di imposta a titolo di acconto quella operata dal datore di lavoro sui redditi percepiti dal lavoratore. La sostituzione definitiva si ha quando il presupposto dell’imposta può essere considerato unico e si applica una tassazione separata, ad esempio in caso di tassazione di vincite e premi.

L’obiettivo del legislatore con l’applicazione della sostituzione è quello di facilitare la riscossione e limitare l’evasione fiscale, infatti, il sostituto opera una rivalsa sull’obbligato ed è neutrale rispetto all’imposta, di conseguenza non ha interesse a evadere.

Fatta questa premessa, vediamo cosa deve essere indicato nel modello 770/2024 da presentare entro il 31 ottobre 2024.

Quali ritenute devono essere dichiarate con il modello 770/2024?

Il modello 770/2024 predisposto dai sostituti di imposta deve essere inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate, in esso devono essere indicate le ritenute a titolo di acconto di imposta o imposta definitiva operate su:

  • redditi da lavoro dipendente o assimilati;
  • redditi da lavoro autonomo o assimilati;
  • dividendi, proventi e redditi di capitale;
  • locazioni brevi inserite all’interno della CU;
  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
  • somme liquidate in seguito a esproprio;
  • somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi;
  • somme comunque liquidate per effetto di acquisizioni coattive in seguito a occupazioni di urgenza.

Per poter inviare il modello 770/2024, relativo alle imposte versate nel 2023, è necessario aver adempiuto all’obbligo di trasmettere la Certificazione Unica e avere effettuato il versamento delle imposte trattenute.

Chi sono i soggetti obbligati alla presentazione del modello 770/2023?

I soggetti obbligati alla presentazione del modello 770/2024 sono numerosi, si tratta di tutti coloro che per legge sono obbligati ad assumere il ruolo di sostituti di imposta. Vi ricadono:

  • società di capitali;
  • società di persone;
  • enti commerciali equiparati alle società di capitali;
  • enti non commerciali, ad esempio enti pubblici, come le Regioni, Provincie, Comuni e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • Le società di fatto o irregolari che risiedono nel territorio dello Stato italiano;
  • Le società o le associazioni senza personalità giuridica, costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, residenti nel territorio dello Stato italiano;
  • persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole;
  • aziende coniugali;
  • trust;
  • condomini;
  • associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti
  • Società di armamento che risiedono nel territorio dello Stato italiano;
  • Gruppi europei di interesse economico, Geie;
  • curatori fallimentari, commissari liquidatori, eredi che non proseguono l’attività del sostituto di imposta estinto;
  • Amministrazioni dello Stato;
  • coloro che applicano l’imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui dividendi;
  • rappresentanti fiscali di soggetto non residente.

Ricordiamo che il sostituto di imposta entro il 16 di ogni mese deve provvedere a versare le imposte trattenute per il mese di competenza precedente utilizzando il modello F24 e che annualmente deve disporre il modello CU da consegnare all’Agenzia delle Entrate e al soggetto passivo dell’imposta.

I modelli 770 disponibili con le novità per il 2024

Il modello 770/2024 può essere presentato autonomamente dal sostituto di imposta, utilizzando i servizi Fisconline o Entratel, oppure può essere presentato per il tramite di intermediari abilitati tra cui dottori commercialisti, CAF, patronati.

Il modello 770/2024 è disponibile in due versioni: semplificato e ordinario. Il modello semplificato deve essere presentato dai sostituti di imposta per ritenute effettuate sui redditi da lavoro dipendente, autonomo, redditi assimilati a redditi da lavoro, su provvigioni e redditi diversi. In tutti gli altri casi deve essere utilizzato il modello ordinario.

Modello 770/2024
Modello 730/2024
Istruzioni
Istruzioni per la compilazione del modello 770/2024

Nel modello 770/2024 sono presenti alcune novità:

  • esposizione affrancamento quote OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio);
  • esposizione dell’emergenza alluvionale nei Quadri ST e SV;
  • nel Quadro SX inserimento di una nuova colonna per la gestione del credito da trattamento integrativo speciale.

In caso di sospensione dei pagamenti per soggetti che hanno subito emergenze climatiche, nel quadro ST, al punto 10 si indica il codice:
A) 1 per ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 agosto 2023 dai sostituti di imposta che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori di Emilia Romagna, Marche e Toscana;
B) 2 per ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e il 17 dicembre 2023 dai sostituti di imposta che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni delle Province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato.

Tra le novità del 2024 c’è l’indicazione nel Quadro SX, rigo 1, colonna 6, del credito maturato per effetto del riconoscimento del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario, riconosciuto dal sostituto d’imposta nei giorni festivi per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, di cui all’art. 39-bis, del D.L. n. 48/2023. L’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 479 delle CU trasmesse.

Dichiarazione correttiva modello 770/2024

Nel caso in cui sia necessario integrare le informazioni contenute nel modello 770/2024 è possibile presentare una dichiarazione correttiva nei termini, questa deve essere inoltrata entro il termine di scadenza del 31 ottobre 2024.
Scaduto il termine per eventuali correzioni, si presenta il modello 770 integrativo.

Ricordiamo, infine, che, come disposto dal decreto Semplificazioni, dal 2025 i sostituti di imposta potranno evitare di comunicare i dati su esposti con il modello 770. I dati potranno essere comunicati attraverso il modello F24. Potranno agevolarsi di questa semplificazione i sostituti con meno di 5 dipendenti a partire dai versamenti per l’anno di imposta 2025. Si tratta di una misura sperimentale.

Sanzioni per omessa presentazione e dichiarazione infedele

In caso di omessa presentazione del modello 770/2024, si applicano sanzioni. Entrano però in vigore dal 1°settembre la nuove sanzioni amministrative ridotte. La dichiarazione si considera omessa nel caso incui non sia presentata entro 90 giorni dal termine entro il quale doveva essere presentata.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione, la sanzione è del 120% del valore delle ritenute non versate. Anche in questo caso è possibile avvalersi del ravvedimento operoso.

Sono previste sanzioni anche nel caso in cui si versi nell’ipotesi di dichiarazione infedele, tale fattispecie si verifica nel caso in cui l’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati sia inferiore a quello accertato.

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