Smart working, nuove regole per tutti da lunedì 1 aprile. E in mancanza di accordo individuale tra datore di lavoro e dipendente scattano le multe.
L’1 aprile è una data determinante per chi lavora, anche saltuariamente, in smart working: è in programma infatti il ritorno integrale alle regole ordinarie per l’accesso al lavoro in modalità agile e l’addio alla forma semplificata dello stesso.
Una delle eredità lasciate dalla pandemia da Covid-19 riguarda un maggiore ricorso allo smart working, diventato un vero e proprio benefit ricercato dai lavoratori.
Solitamente lo smart working viene regolamentato dagli accordi individuali, fermo restando che per i lavoratori fragili del settore privato vi era ancora la possibilità di ricorrere alla modalità di lavoro agile in forma semplificata (che nel pubblico impiego è cessata alla fine dell’anno scorso).
Questa modalità di ricorso allo smart working permette al dipendente che presenta determinate condizioni di fragilità di accedervi anche in assenza di accordo con il datore di lavoro, tuttavia dal 31 marzo verrà meno in quanto il governo non ha autorizzato altre proroghe.
Una novità che comporta obblighi tanto per il lavoratore quanto per l’azienda, poiché appunto l’unica possibilità di ricorrere allo smart working è quella per cui ne risulti un accordo individuale con cui ne vengono regolamentate le modalità di esercizio. E per le aziende che non adempiono a tale obbligo scatta una multa per ogni dipendente impiegato con modalità di lavoro agile.
Come ricorrere allo smart working dall’1 aprile
Dal prossimo mese, quindi, anche per i lavoratori fragili valgono gli stessi obblighi previsti per la generalità dei dipendenti, con un ritorno tout court delle regole ordinarie per l’accesso allo smart working.
Il che significa che si può ricorrere allo smart working esclusivamente in presenza di un accordo individuale scritto e firmato da entrambe le parti con il quale viene specificata:
- la durata dell’accordo (che volendo può essere anche a tempo indeterminato);
- alternanza tra smart working e lavoro in sede;
- eventuali luoghi in cui non potrà aver luogo l’attività lavorativa;
- aspetti specifici riguardanti l’esecuzione della prestazione lavorativa in smart working, ad esempio indicando quali sono le condotte che potrebbero portare all’applicazione di una sanzione disciplinare;
- strumenti di lavoro utilizzati;
- l’organizzazione della giornata lavorativa, comprensiva dei tempi di riposo e delle misure volte a garantire il diritto alla disconnessione del lavoratore;
- forme e modalità di controllo da parte del datore di lavoro, nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (legge n. 300 del 20 maggio 1970);
- eventuali regole per lo svolgimento delle attività formative necessarie allo svolgimento della prestazione in modalità agile.
L’accordo, che deve essere conservato per 5 anni dall’azienda, va inviato con congruo preavviso sul portale Servizi Lavoro del ministero del Lavoro.
Multe in mancanza di accordo individuale
Nel dettaglio, la comunicazione riguardante l’accordo individuale che regolamenta la modalità di lavoro agile deve essere inviata entro 5 giorni dall’inizio della prestazione. In caso contrario per l’azienda (e non per il lavoratore) c’è il rischio di una sanzione amministrativa.
Per ogni lavoratore in smart working non comunicato, infatti, scatta una multa che va da un minimo di 100 a un massimo di 500 euro.
Cosa rischia il lavoratore?
Ovviamente il rischio non è solamente per il datore di lavoro.
Il dipendente, infatti, non può scegliere liberamente se lavorare o meno in smart working, perché altrimenti il datore di lavoro potrebbe anche sanzionarlo con un provvedimento disciplinare.
In assenza di un accordo individuale, ad esempio, non è possibile non presentarsi al lavoro giustificandosi con la volontà di prestare attività lavorativa da casa. Il datore di lavoro potrebbe infatti essere contrario a tale possibilità considerando quindi l’assenza come ingiustificata con tutte le conseguenze del caso, come ad esempio la mancata corresponsione dello stipendio o persino il licenziamento.
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