Novità Naspi e Dis-Coll: alla luce nelle novità introdotte dalla riforma del lavoro sportivo spetta anche a chi svolge questo tipo di attività.
Con la circolare n. 67 del 20 maggio, l’Inps ha comunicato l’ampliamento della platea dei beneficiari delle indennità di disoccupazione Naspi e Dis-Coll.
Un aggiornamento obbligatorio alla luce di quanto disposto dal decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 con il quale è stata innovata la disciplina dei rapporti di lavoro dei sportivi, ampliando le tutele previdenziali per il settore del professionismo con l’estensione delle stesse al dilettantismo (per il quale mancava una specifica regolamentazione).
Chi è il lavoratore sportivo
Tali novità, già illustrate dall’Inps con la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023, decorrono da luglio 2023, comportando una ridefinizione della figura del lavoratore sportivo, inteso come:
“[...] *L’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo [...] e ogni altro tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo […] le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”.
* Articolo 25, comma, 1, del decreto legislativo n. 36 del 2021
Il rapporto di lavoro sportivo, quindi, si configura come un’attività di natura onerosa svolta nel settore professionistico o dilettantistico e riconducibile alle tipologie di lavoro subordinato, autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa.
Da non confondere quindi con l’attività volontaria, disciplinata dall’articolo 29 dello stesso provvedimento, con il quale alle associazioni e federazioni sportive viene data la possibilità di avvalersi di volontari che mettono a disposizione il “proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro”.
Naspi per i lavoratori sportivi
Alla luce di tali novità, si ampliano anche le tutele contro la disoccupazione involontaria in favore dei lavoratori sportivi subordinati e collaboratori. Se fino a oggi questi non hanno goduto delle stesse tutele riconosciute agli altri lavoratori, d’ora in avanti non sarà più così.
Un lavoratore sportivo subordinato che ha perso l’incarico involontariamente, infatti, potrà fare domanda di disoccupazione al fine di beneficiare della Naspi. Nel dettaglio, ad averne diritto sono tutti quei lavoratori subordinati (compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa), con almeno 13 settimane contributive negli ultimi 4 anni, purché iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori sportivi (indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico in cui svolgono la prestazione).
La disoccupazione involontaria deve essere intervenuta a fare data dall’1 luglio 2023 (mentre per la verifica dei contributi nell’ultimo quadriennio si tiene conto anche di quelli versati prima della suddetta data, a patto che non abbiano già dato luogo a Naspi).
Per quanto riguarda le regole di calcolo e durata sono le stesse di quelle previste per la generalità dei lavoratori, che potete consultare qui.
Dis-Coll per i lavoratori sportivi
Parimenti, spetta l’indennità di disoccupazione Dis-Coll in favore dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co.) purché iscritti alla Gestione Separata.
A tal proposito, ricordiamo che, come chiarito dalla circolare Inps n. 88 del 2023, l’obbligo contributivo presso la Gestione Separata scatta al superamento della soglia di compensi, percepiti dall’1 luglio 2023, pari a 5.000 euro l’anno.
La Dis-Coll spetta sempre in caso di eventi di disoccupazione involontaria intervenuti dall’1 luglio 2023, a patto che risulti soddisfatto il requisito di 1 mese di contribuzione presso la Gestione Separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.
Per il resto non ci sono differenze rispetto al solito funzionamento della Dis-Coll: per quanto riguarda durata e calcolo dell’importo potete quindi consultare il seguente articolo di approfondimento.
Gli obblighi per chi prende la disoccupazione e svolge un lavoro sportivo
Vi è poi l’obbligo per i percettori di Naspi che in corso di fruizione della prestazione esercitano attività sportiva come lavoratori subordinati, autonomi o in Co.Co.Co. di comunicare all’Inps il reddito che si presume percepire da una tale attività. Comunicazione che va data entro 1 mese dall’inizio dell’attività (oppure dalla presentazione della domanda di Naspi laddove preesistente).
Lo stesso vale in caso di percettori di Dis-Coll.
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