Ecco come la negoziazione assistita è cambiata con la riforma e quali sono i nuovi modelli di convenzione Cnf.
Con la riforma viene cambiata anche la negoziazione assistita, con particolare riferimento alla procedura stragiudiziale e al gratuito patrocinio degli avvocati. Oltre alle modifiche di carattere prettamente procedurale, l’istituto della negoziazione assistita sarà esteso nel campo di applicazione, comprendendo anche le questioni circa il mantenimento dei figli.
Com’è cambiata la negoziazione assistita
La negoziazione assistita servirà a sveltire la risoluzione delle controversie, ragione per cui le parti in accordo potranno usufruire della procedura telematica. In particolare, ogni atto del procedimento dovrà essere firmato secondo la normativa prevista dal Codice dell’amministrazione digitale. In seguito, gli atti e l’accordo conclusivo saranno trasmessi via pec o altro indirizzo elettronico di recapito.
Agli avvocati spetterà quindi un ulteriore compito, ossia la certificazione della sottoscrizione delle parti con firma elettronica qualificata o avanzata. Resteranno, tuttavia, escluse dalla modalità telematica le dichiarazioni del terzo.
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I nuovi modelli Cnf per la negoziazione assistita
Con l’idea di semplificare il più possibile la procedura, la riforma prevede l’adozione di un modello convenzionale elaborato dal Cnf per la negoziazione assistita, a meno che le parti desiderino procedere diversamente. Il Consiglio nazionale forense ha comunque già provveduto all’approvazione dei nuovi modelli, in vista dell’attuazione della riforma e si distinguono in:
La negoziazione assistita per le controversie di lavoro
Come si può intuire dalla presenza di un modello dedicato, con la nuova negoziazione assistita si potrà procedere alla risoluzione delle controversie di lavoro. Le controversie di applicazione sono individuate dall’articolo 409 del Codice di procedura penale, nel rispetto delle garanzie fissate dall’articolo 2113 del Codice civile. In ogni caso la negoziazione non potrà costituire una causa di procedibilità dell’azione. Le parti saranno assistite da un avvocato e, eventualmente, da un consulente del lavoro.
Il gratuito patrocinio per la negoziazione assistita
La negoziazione assistita viene guardata come una delle soluzioni migliori per evitare l’affollamento delle aule dei tribunali e non rischiare di sovraccaricare ulteriormente il sistema giudiziario con cause che, oltre a poter essere evitate, rischierebbero di perdurare eccessivamente, come peraltro accade attualmente. Per questo motivo uno degli obbiettivi della riforma è quello di estendere il gratuito patrocinio, che permette ai cittadini che corrispondono ai requisiti di usufruire dell’assistenza legale a carico dello Stato, anche alla negoziazione assistita, anziché limitarlo ai giudizi.
In questo modo sarà incentivato il ricorso alla negoziazione assistita, evitando quando possibile di andare in tribunale. Allo stesso tempo, sarà garantito ai cittadini un metodo alternativo per risolvere le controversie in modo funzionale e meno oneroso. Il gratuito patrocinio, comunque, non potrà riguardare le controversie che hanno oggetto cessioni di crediti e ragioni altrui, fatta eccezione per quelle in cui la cessione appare inevitabilmente fatta al fine di pagare crediti o ragioni preesistenti.
Per usufruire del gratuito patrocinio nella negoziazione assistita sarà sufficiente presentare l’istanza al Consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale competente per la controversia in oggetto. Il Consiglio dell’ordine dovrà poi pronunciarsi in merito entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta e avvisare in tempi immediati il richiedente.
L’istruzione stragiudiziale della negoziazione assistita
Una delle principali novità introdotte dalla riforma in tema di negoziazione assistita rigurda l’istruzione stragiudiziale, possibile per acquisire le dichiarazioni dei terzi – salvo i minori di 14 anni e i soggetti con interesse nella controversia – permettere la confessione stragiudiziale in forma scritta. La confessione di questo tipo potrà quindi essere presentata in fase giudiziale come un vero e proprio mezzo di prova. Di pari passo, potranno essere utilizzate a fine probatorio anche le altre informazioni raccolte nella fase stragiudiziale. Le dichiarazioni false o la negazione dell’interrogatorio in questa fase, peraltro, comportano sanzioni penali.
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