Il nuovo decreto superbonus introduce una novità per l’utilizzo dei crediti edilizi: saranno sospesi per coloro che hanno debiti con l’Erario. Scopriamo le novità.
Con il decreto superbonus approvato dal Consiglio dei Ministri ci sono importanti novità che riguardano lo stop ai bonus edilizi per chi ha debiti con l’Erario. Oltre a questo il nuovo decreto prevede anche lo stop definitivo a cessione del credito e sconto in fattura anche per gli interventi per cui erano ancora previsti nel 2024.
Il passaggio che, però, potrebbe destare maggiore preoccupazione per i contribuenti è proprio quello che riguarda la sospensione dei crediti edilizi per chi ha debiti, perché questo potrebbe portare alla perdita di quanto previsto dal bonus casa.
Niente bonus edilizi per chi ha debiti
Il Decreto in questione, ancora in bozza, è stato approvato il 26 marzo dal CdM. All’articolo 4 prevede Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali.
Proprio l’articolo 4 in questione rischia di far perdere le agevolazioni fiscali derivanti dai bonus edilizi visto che si farà in modo che per i soggetti che hanno debiti con l’Erario, la fruizione dei bonus in questione sarà sospesa. La sospensione dovrebbe operare fino a quando il dovuto non sarà interamente saldato dal debitore.
Di fatto la nuova norma andrebbe a sospendere l’utilizzo dei crediti di imposta che derivano dai bonus edilizi qualora ci siano iscrizioni a ruolo o carichi che siano stati affidati all’agente di riscossione che riguardino imposte erariali. Rientrano tra quelli che portano alla sospensione dei bonus anche gli atti che l’Agenzia delle Entrate ha emesso per importi che superino, complessivamente, i 10.000 euro qualora i termini di pagamento siano scaduti e il contribuente non abbia richiesto sospensioni o piani di rateizzazione del debito (a patto, ovviamente, che non sia intervenuta per gli stessi la decadenza).
La modifica alla legge
Con l’articolo 4 in questione si prevede che all’articolo 121 del Dl 34 del 19 maggio 2020, dopo il comma 3 sia inserito un comma 3-bis, il quale prevede in presenza di:
- Iscrizioni a ruolo;
- carichi affidati all’agente di riscossione;
- atti di recupero da parte dell’Agenzie delle Entrate per somme complessivamente superiori ai 10.000 euro;
si interrompa l’utilizzo in compensazione dei crediti edilizi fino alla concorrenza dei ruoli e carichi pendenti, fermo restando il termine di utilizzo delle singole quote annuali dei crediti stessi.
Come abbiamo anticipato, pur essendo stato approvato quando contenuto nel nuovo decreto, si tratta ancora di una bozza e per le modalità di attuazione e per la decorrenza delle nuove norme si dovrà attendere un regolamento del Ministero dell’Economia e delle finanze che preveda le disposizioni in materia.
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