Niente mantenimento all’ex moglie giovane (o all’ex marito): secondo i giudici la giovane età è indice di capacità lavorativa.
Niente mantenimento all’ex moglie giovane perché può lavorare. Ormai è un principio altamente consolidato nelle sentenze della Corte di Cassazione, che ha spesso affrontato l’esempio in questi termini, ma lo stesso si potrebbe dire a parti inverse: niente mantenimento all’ex marito giovane. Ciò che conta, infatti, è che se l’ex coniuge più debole economicamente è molto giovane ha verosimilmente la capacità di lavorare e mantenersi in modo indipendente, non avendo quindi diritto all’assegno di mantenimento o divorzile.
Niente mantenimento all’ex moglie giovane
Tra le varie sentenze sull’argomento, si cita l’ordinanza n. 17805/2023 della Corte di Cassazione, con cui gli Ermellini hanno confermato l’interpretazione fornita dalla Corte d’Appello sulla mancanza del diritto al mantenimento da parte dell’ex moglie in ragione della giovane età. Quest’ultima, secondo i giudici, configura infatti una capacità lavorativa concreta, nonostante abbia svolto sino alla separazione l’attività di casalinga.
Questo fattore può infatti essere altamente pregiudizievole per donne o uomini in età avanzata, i quali possono andare incontro a notevoli problemi nell’inserimento lavorativo a causa della mancanza di esperienza. La casalinga che si separa in giovane età ha invece tutte le condizioni per trovare un’occupazione che le consenta di essere autosufficiente, salvo che abbia problemi di salute che le impediscono di lavorare (peraltro non necessariamente da addossare all’ex coniuge).
Anche la funzione compensativa che la Cassazione ha spesso attribuito all’assegno di mantenimento viene meno in questo caso, poiché l’impegno e le rinunce fatte per occuparsi della famiglia in seguito a scelte comuni non sono da presumersi in modo astratto, ma vanno considerate con riguardo specifico al caso concreto.
Di conseguenza, anche se la donna ha rinunciato al lavoro di comune accordo con il marito non potendo nel frattempo dedicarsi alla formazione professionale non sussiste in automatico diritto al mantenimento. Se la separazione avviene a poca distanza dal matrimonio o comunque in età giovanile gli anni spesi a gestire il menage familiare non hanno un significativo impatto sulle possibilità lavorative e di aspirazione professionale, pertanto non spetta il mantenimento.
Bisogna comunque far presente che nel caso concreto affrontato dalla Corte di Cassazione il diniego al mantenimento è stato supportato da ulteriori elementi, in particolare:
- la donna aveva rifiutato, senza valide motivazioni, un percorso di inserimento lavorativo;
- l’ex marito provvedeva già al pagamento del canone d’affitto in cui la donna abitava insieme alla figlia della coppia.
Il rifiuto di un inserimento lavorativo ha configurato una colpa nella mancanza di autosufficienza economica, provando al contempo la capacità lavorativa concreta della donna. Per quanto riguarda il pagamento dell’affitto da parte dell’ex marito, invece, non rileva che l’obbligo fosse rivolto al mantenimento della figlia, collocata stabilmente presso l’abitazione materna, poiché l’ex moglie ne poteva trarre un giovamento diretto, non dovendo sostenere la spesa del canone.
Si tratta quindi di un caso piuttosto eclatante, poiché i presupposti per richiedere l’assegno di mantenimento erano quasi inesistenti. Ricordiamo, infatti, che il mantenimento spetta all’ex coniuge incapace di provvedere alle proprie esigenze di vita in modo incolpevole, per il quale può fungere anche come ricompensa dei sacrifici fatti per permettere all’altro di realizzarsi professionalmente e aumentare il patrimonio familiare.
Di conseguenza la giovane età si pone comunque come un elemento piuttosto decisivo, considerando che diminuisce notevolmente la portata del sacrificio fatto e dei suoi effetti sulla vita professionale. Non avere un lavoro, infatti, non è un requisito sufficiente per ottenere il mantenimento, ma è anche necessario che ci siano concrete e oggettive impossibilità di trovare un’occupazione soddisfacente dal punto di vista economico.
Insieme all’età analizzata singolarmente c’è poi da prendere in considerazione anche la durata del matrimonio e della convivenza prematrimoniale, ragionevolmente brevi e quindi privi di significativo impatto sulla capacità di lavoro. Concorrono poi le specifiche caratteristiche del soggetto, come il possesso di titoli di studio, un ulteriore elemento che accresce la capacità lavorativa e quindi valutato in sede di determinazione del mantenimento.
Si tratta di una vera e propria spinta all’indipendenza che libera gli ex coniugi da vincoli superflui, considerando che il criterio del tenore di vita è stato da tempo abbandonato dalla giurisprudenza. Non è quindi necessario che l’ex moglie (o ex marito) possa procurarsi guadagni analoghi a quelli del partner, ma è sufficiente che riesca (anche potenzialmente) a mantenersi in autonomia.
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