Niente rimborsi (anche del 730) per chi ha debiti, cosa cambia?

Patrizia Del Pidio

12 Agosto 2024 - 07:47

I rimborsi fiscali (compresi quelli del 730) sono bloccati per i contribuenti che hanno debiti da saldare: alla proposta di compensazione non accettata le somme sono congelate. Vediamo la novità.

Niente rimborsi (anche del 730) per chi ha debiti, cosa cambia?

Niente rimborsi, compresi quelli che derivano dal conguaglio del 730, se il contribuente ha debiti. La novità introdotta dal decreto Riscossione, pubblicato in GU del 7 agosto, allarma chi deve ricevere un rimborso fiscale. La notizia era già stata diffusa qualche mese fa, ma ora, scritta nera su bianco sul decreto appena pubblicato, fa tremare chi ha debiti e cartelle esattoriali non saldate.

Non si tratta di una norma del tutto nuova, visto che era già contenuta nell’art. 28-ter del Dpr 602 del 1973 che disponeva la compensazione volontaria con crediti di imposta per i debiti posseduti. Volontaria, appunto, perché il contribuente che riceveva la proposta di compensazione dall’agente di riscossione poteva anche rifiutarla e procedere a ricevere il rimborso delle tasse spettante. Il decreto Riscossione ha riscritto quanto previsto dal Dpr 602 apportando importanti modifiche alla normativa.

Fino a oggi rimborsi fiscali e riscossione, quindi, hanno continuato a viaggiare su binari paralleli e distinti: per riscuotere i debiti l’agente di riscossione non poteva intaccare eventuali crediti di imposta senza il consenso del contribuente. Le cose stanno per cambiare visto che il blocco totale dei rimborsi fiscali per chi ha debiti iscritti a ruolo che non scelga la compensazione volontaria è stato previsto dall’articolo 16 del Dl 110/2024. Ora le somme spettanti restano a disposizione dell’agente di riscossione fino al 31 dicembre dell’anno dopo a quello in cui dovevano essere erogate per avviare le azioni esecutive.

Le novità della riscossione tocca i rimborsi fiscali

L’attuale ristesura dell’artico 28-ter prevede che l’Agenzia delle Entrate, prima di procedere al rimborso fiscale derivante dalla dichiarazione dei redditi, debba controllare se il beneficiario delle somme abbia debiti iscritti a ruolo.

Prima del decreto Riscossione, nel caso fossero presenti debiti iscritti a ruolo, l’Agenzia delle Entrate trasmetteva all’agente della riscossione che aveva in carico il ruolo, una segnalazione. Le somme del rimborso venivano messe disposizione dell’agente di riscossione che provvedeva a notificare al debitore la proposta di compensazione volontaria tra debiti e crediti di imposta. Entro 60 giorni il debitore doveva comunicare se intendeva accettare la proposta e, come si può notare, la decisione di compensazione (essendo volontaria) rimaneva a discrezione del contribuente.

Se il contribuente accettava la proposta l’agente di riscossione versava a proprio favore le somme per le quali risultava il debito, la parte di somme eccedente il debito, invece, veniva rimborsata al contribuente direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Se, invece, non accettava la compensazione, riceveva il suo rimborso e l’agente di riscossione doveva procedere a trovare un altro modo per riscuotere il debito iscritto a ruolo (pignoramento, fermo amministrativo o altre azioni per l’esecuzione forzata).

Cosa cambia per i rimborsi con il decreto Riscossione

Il decreto 110 del 2024, decreto Riscossione, ha modificato l’articolo 28-ter per la compensazione dei debiti, prevedendo sempre la proposta di compensazione volontaria da parte del contribuente. Con l’articolo 16 del nuovo decreto, però, entra in gioco la prima novità: il pagamento con compensazione volontaria sarà possibile solo per rimborsi che hanno un importo superiore a 500 euro. La verifica del beneficiario, inoltre, dovrà essere fatta su inadempimenti sull’obbligo di versamento per i quali sia stata notificata una o più cartelle esattoriali o siano stati affidati carichi all’agente di riscossione.

La modifica prosegue agendo anche sul blocco dei rimborsi, nel caso il contribuente non opti per la compensazione volontaria. In questo caso le somme oggetto di rimborso rimangono a disposizione dell’agente di riscossione fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il rimborso doveva essere erogato, questo per permettere l’avvio dell’azione esecutiva per la riscossione del debito.

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