Attenzione alla fascia oraria 14:00-17:00, se fa troppo caldo ed è a rischio la salute dei dipendenti bisognerebbe sospendere le attività. L’indicazione arriva dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
Anche la modifica dell’orario di lavoro può rappresentare un’importante misura di prevenzione contro i rischi per la sicurezza sul lavoro derivanti dall’esposizione al calore.
Come abbiamo già avuto modo di spiegare, il concetto di “microclima” rientra nell’ambito delle norme sulla sicurezza sul lavoro, tanto che per il datore di lavoro vi è l’obbligo di mettere i dipendenti nella condizione di poter svolgere le proprie mansioni senza che ne scaturisca un rischio per la loro salute (altrimenti ci si può persino rifiutare di lavorare continuando a percepire lo stipendio).
Da qui, ad esempio, l’obbligo di fornire i dispositivi di protezione individuale, come pure quello di montare sistemi di areazione (come può essere un climatizzatore) laddove non sia possibile assicurare aria salubre a sufficienza tenendo costantemente aperte le finestre.
E ancora, come ci ricorda l’Inps, vi è la possibilità di ridurre le attività lavorative in caso di temperature superiori ai 35 gradi facendo apposita richiesta di accesso alla cassa integrazione ordinaria, ma solamente per quei lavoratori che lavorano in luoghi in cui non è possibile mettersi al riparo dal sole o comunque svolgono mansioni che comportano l’utilizzo di materiale o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.
A queste tutele si aggiungono anche quelle in materia di orario di lavoro, come sottolineato di recente dall’Ispettorato del Lavoro con la nota n. 5056 del 13 luglio, dove agli ispettori vengono fornite le istruzioni sia per quanto riguarda le attività di vigilanza ispettiva che per quelle informative che si rivolgono ai datori di lavoro.
Tra queste indicazioni, oltre a quelle di cui sopra, figurano le regole in merito all’orario di lavoro, individuando una fascia oraria in cui per le aziende è opportuno sospendere quelle attività che prevedono un’esposizione costante al sole o comunque a elevate temperature.
Orario di lavoro, le indicazioni dell’Ispettorato del Lavoro
Come specificato dall’INL, tra i fattori importanti che possono concorrere nella valutazione del rischio, nonché del suo aggravamento, ci sono anche gli orari di lavoro.
Le attività che si svolgono negli orari più caldi in cui è maggiore il rischio di uno stress termico, esattamente tra le 14:00 e le 17:00, meritano infatti di una maggior tutela. Questo perché anche il rischio da calore rientra nell’ambito della valutazione dei rischi (articolo 28 del d.lgs n. 81 del 2008) che richiede l’individuazione, nonché l’adozione, da parte del datore di lavoro, di misure di prevenzione e protezione.
A tal proposito, va intesa come misura di prevenzione contro i rischi per la sicurezza sul lavoro derivanti dall’esposizione al calore la riduzione dell’attività lavorativa nelle ore più calde e soleggiate, appunto nella fascia oraria che va dalle 14:00 alle 17:00.
È obbligatorio sospendere le attività lavorative nei suddetti orari?
Attenzione, questo non significa che nei suddetti orari sia obbligo del datore di lavoro sospendere le attività. Tale possibilità, infatti, va inquadrata nel più ampio concetto di tutela della sicurezza sul lavoro, in quanto per il datore di lavoro vi è il dovere di non mettere a rischio la salute dei propri dipendenti facendo quanto il possibile per limitare i rischi.
Quando le condizioni di lavoro - ad esempio grazie ai dispositivi di protezione individuale forniti dall’azienda, come pure le mansioni svolte - non comportano alcun rischio per il dipendente, l’orario di lavoro può regolarmente comprendere la suddetta fascia oraria.
Si tratta quindi perlopiù di un’indicazione da contestualizzare a seconda dell’attività svolta. Ad esempio per quei dipendenti che lavorano costantemente sotto al sole, per i quali neppure i DPI possono essere sufficienti per contenere i danni provocati dal troppo caldo: in tal caso sì che il datore di lavoro dovrebbe prendere in considerazione la sospensione delle attività nella suddetta fascia oraria, a meno che non riesca a individuare delle mansioni differenti in modo da porre il dipendente nella condizione di poter lavorare senza rischiare danni alla propria salute.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Argomenti