Anche le pensioni di reversibilità sono soggette a rivalutazione dell’importo dall’1 gennaio 2025. Ecco di quanto aumenta.
Anche la pensione di reversibilità aumenta nel 2025 per effetto della rivalutazione, ossia quel meccanismo con cui gli importi degli assegni vengono adeguati al costo della vita al fine di mantenere inalterato il potere d’acquisto.
Come ogni anno, quindi, eccetto nei casi di inflazione pari a zero o persino negativa (si parla di deflazione), l’importo della pensione di reversibilità gode di un piccolo aumento, per quanto nel 2025 sia molto più basso rispetto a quanto riconosciuto negli ultimi due anni quando è stato rilevato un tasso di inflazione rispettivamente dell’8,1% e del 5,4%. Stando alle indiscrezioni raccolte, e alle stime contenute nella legge di Bilancio 2025, infatti, per quest’anno si stima un tasso di inflazione dell’1% che garantirà sì un aumento ma che in alcuni casi sarà quasi irrilevante.
Questa percentuale si applica tanto sui trattamenti previdenziali, diretti e indiretti, quanto su quelli assistenziali: per tale ragione sono in aumento anche l’assegno sociale e le pensioni d’invalidità civile. Anche le pensioni di reversibilità, in quanto trattamenti previdenziali di tipo indiretto, sono quindi soggetti a rivalutazione: tuttavia, dal momento che seguono le stesse regole applicate per le pensioni dirette, per alcuni assegni l’incremento potrebbe essere persino inferiore all’1%.
La buona notizia è che perlomeno nella Manovra non figurano tagli alla rivalutazione, pertanto ci sarà il ritorno al più conveniente sistema disciplinato ai sensi della legge n. 448 del 1998
Rivalutazione anche per le pensioni di reversibilità
La pensione di reversibilità spettante ai familiari superstiti è a tutti gli effetti un trattamento di tipo previdenziale e come tale è soggetto annualmente a rivalutazione così da mantenere inalterato il potere d’acquisto.
Ogni inizio gennaio, quindi, il trattamento viene adeguato al costo della vita applicando il tasso di rivalutazione accertato nella misura percentuale prevista per la fascia di reddito di appartenenza. Solo quando l’importo è pari o inferiore a 4 volte il trattamento minimo la rivalutazione è al 100% del tasso. Se l’importo è superiore, invece, scattano dei tagli, come definiti ai sensi della legge n. 448 del 1998 dove si legge che:
- per la parte di importo che non supera di 4 volte il trattamento minimo viene applicata una rivalutazione pari al 100% del tasso di inflazione accertato, quindi dell’1% quest’anno;
- per la sola parte di importo che supera di 4 volte il trattamento minimo ma non di 5 volte, si applica invece una rivalutazione ridotta, pari al 90% del tasso. La percentuale quest’anno dovrebbe essere quindi dello 0,90%;
- infine, per la parte di importo che supera di 5 volte il trattamento minimo, la rivalutazione scende al 75% del tasso accertato (0,75%).
Bisogna ricordare poi che per oggetto della rivalutazione cambiano anche i limiti entro cui la pensione di reversibilità, quando percepita dal coniuge senza figli, è cumulabile con il reddito da lavoro senza essere soggetta a tagli.
Pensioni di reversibilità, i nuovi importi
Come anticipato, quindi, per la rivalutazione delle pensioni di reversibilità si applicano le stesse regole previste per i trattamenti diretti. Per questo, sull’importo originario della pensione si applicano le seguenti percentuali, il che ovviamente andrà a comportare anche la variazione delle singole quote percepite dai familiari superstiti:
Fascia assegno | Da | A | Indice di perequazione | Tasso d’inflazione provvisorio | Rivalutazione effettiva |
Fino a 4 volte il trattamento minimo | --- | 2.394,44 euro | 100% | 1% | 1% |
Oltre 4 e fino a 5 volte il trattamento minimo | 2.394,44 euro* | 2.993,05 euro | 90% | 1% | 0,90% |
Oltre 5 volte il trattamento minimo | 2.993,05 euro* | --- | 75% | 1% | 0,75% |
* Per le pensioni d’importo superiore alla soglia limite ma comunque inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante per la fascia precedente, l’aumento di rivalutazione è attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
Esempio
Prendiamo come esempio una pensione d’importo pari a 2.500 euro lordi riconosciuta all’60% al coniuge (1.500 euro) e al 20% al figlio (500 euro). Per merito della rivalutazione l’assegno aumenta:
- dell’1% per i primi 2.394,44 euro, a fronte quindi di un incremento di 23,94 euro;
- per i restanti 105,56 euro, invece, la rivalutazione è dello 0,90%, quindi si aggiungono altri 95 centesimi.
Si arriva così a un incremento complessivo appena inferiore a 25 euro mensili (lordi), con la pensione che quindi sale a 2.524,89 euro. Le singole quote, saranno dunque pari a 1.514,93 e a 504,97 euro.
Nuove soglie per il cumulo tra redditi da lavoro e pensione di reversibilità
Il coniuge che prende la pensione di reversibilità può lavorare, tuttavia in assenza di figli a carico deve stare al di sotto di una certa soglia per non rischiare un taglio dell’assegno che va dal 25% al 50% a seconda del reddito percepito.
Come parametro di riferimento viene preso il trattamento minimo di pensione, anch’esso soggetto a rivalutazione annua. Ragion per cui nel 2024 cambiano, innalzandosi, le soglie reddituali entro cui stare per evitare il taglio. Considerando che la pensione minima dovrebbe salire da 598,61 a 604,59 euro, quindi 7.859,74 euro annui, ne risulterà che:
- tra le 3 e le 4 volte il trattamento minimo, ossia nella parte che va da 23.579,22 a 31.438,96 euro, la pensione di reversibilità percepita viene decurtata del 25%.
- tra le 4, 31.438,96 euro, e le 5 volte, 39.298,70 euro, la decurtazione è del 40%, mentre superando anche questa soglia è del 50%.
© RIPRODUZIONE RISERVATA