Secondo la riforma del condominio i regolamenti condominiali non possono vietare la detenzione di animali domestici, ma questo non significa che è sempre possibile portarli nell’ascensore.
Chi vive in un condominio sa benissimo che ci sono alcune regole da rispettare, al fine di garantire l’interesse di tutti i condomini. La normativa generale è contenuta nel Codice civile, ma può essere irrigidita dai regolamenti, purché entro alcuni limiti. In genere, non può essere vietato ai condomini di tenere degli animali domestici, ma le implicazioni sugli spazi comuni non sono specificate in modo altrettanto chiaro. Ad esempio, la normativa non definisce se gli animali domestici possono essere portati nell’ascensore condominiale oppure no. In effetti, anche la giurisprudenza non ha trovato un’interpretazione univoca a riguardo.
La riforma del condominio riguardo agli animali domestici
Il punto di partenza per chiarire la questione riguardo agli animali domestici è la legge n. 220/2012, ossia la riforma del condominio. Quest’ultima ha applicato una serie di modifiche, tra cui l’implementazione del comma 5 all’articolo 1138 del Codice civile. Il comma 5 stabilisce appunto che il regolamento non può vietare il possesso o la detenzione degli animali domestici.
Le interpretazioni a riguardo però non sono univoche. In particolare, la giurisprudenza appare divisa su due fronti:
- La liberalizzazione degli animali domestici nei condomini si applica a tutti gli spazi dell’edificio.
- Il comma 5 si riferisce soltanto alle proprietà esclusive, senza alcun effetto sugli spazi comuni come l’ascensore.
La seconda tesi, peraltro, è sostenuta dall’ordinanza 5336/2017, secondo la quale i regolamenti contrattuali possono vietare l’utilizzo dell’ascensore da parte degli animali domestici. L’ordinanza non tratta ovviamente il tema in maniera specifica, bensì afferma che le pattuizioni contenute nell’atto di acquisto possono applicare delle restrizioni rispetto alle aree esclusive e comuni del condominio, purché le clausole siano:
- Espresse e chiare.
- Specifiche.
- Rispettose dei limiti contenuti nell’articolo 1138 del Codice civile.
La sentenza, tuttavia, non menziona l’obbligo del regolamento contrattuale di aderire in modo preciso all’articolo 1102 del Codice civile, il quale disciplina l’uso delle cose comuni. In particolare, questo articolo stabilisce che l’uso degli spazi comuni è consentito a tutti i condomini in modo libero, purché la destinazione d’uso non sia alterata e non venga ostacolato l’utilizzo degli altri partecipanti.
I pareri giurisprudenziali
È quindi piuttosto comprensibile la poca chiarezza interpretativa mostrata dalla giurisprudenza in questo ambito. Si evidenziano infatti:
- L’articolo 1102 del Codice civile, che sembra acconsentire al trasporto degli animali domestici nell’ascensore condominiale.
- L’ordinanza 5336/2017 della Cassazione che consente al regolamento contrattuale di porre clausole più stringenti, senza l’obbligo di sottostare al principio generale contenuto nell’articolo sopracitato.
Di conseguenza nel corso degli anni si sono susseguiti diversi procedimenti civili per impugnare i regolamenti condominiali contrari all’utilizzo degli spazi comuni da parte degli animali domestici. Di volta in volta, i giudici hanno risolto la questione a seconda delle caratteristiche specifiche del caso, contribuendo allo stesso tempo a fornire dei mezzi aggiuntivi per interpretare la normativa.
I limiti dei regolamenti condominiali
Rileva senza dubbio la sentenza n. 142 del 28 febbraio 2020 disposta dal tribunale di Piacenza, in quanto precisa il campo di applicazione del comma 5 della legge sulla riforma condominiale. Nel dettaglio, l’impossibilità di porre divieti riguardo al possesso di animali domestici si applica esclusivamente ai regolamenti condominiali di tipo assembleare e non a quelli contrattuali.
Il regolamento assembleare è ovviamente pattuito dall’assemblea condominiale, approvato con il voto di maggioranza. Il regolamento contrattuale, invece, viene redatto dal costruttore originario del condominio ed è stato approvato dagli acquirenti in fase di rogito. Per questo tipo di regolamento è quindi prevista l’unanimità e per questa ragione può contenere vincoli più stringenti.
Quando si possono portare gli animali domestici nell’ascensore condominiale
Per capire quando si possono portare i propri animali nell’ascensore condominiale è quindi essenziale verificare il regolamento, ma soltanto se a matrice contrattuale, ricordando che l’accettazione è implicita nell’acquisto dell’unità abitativa. Quando, invece, eventuali divieti sono contenuti in regolamenti assembleari, sono pressoché nulli.
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