Lo stabilimento balneare può ordinare la perquisizione di borse e zaini per entrare in spiaggia? Ecco cosa prevede la legge e come difendersi.
Siamo nel pieno della stagione estiva e, come diversi anni a questa parte ormai, iniziano le polemiche sui divieti di introduzione di cibo e bevande negli stabilimenti balneari. Divieti che nella stragrande maggioranza dei casi sono illegittimi, ma che non impediscono a tanti gestori di effettuare vere e proprie perquisizioni all’ingresso per impedire di portare panini, bibite e quant’altro.
La conclusione frettolosa, peraltro giusta nella maggioranza dei casi, è che queste perquisizioni sono tanto illegittime quanto i cartelli di divieto e le imposizioni dei lidi balneari. Per tutelare efficacemente i propri diritti, però, bisogna conoscere bene tutte le possibili sfumature del caso e capire così come agire di conseguenza.
Divieto di introdurre cibo e bevande in spiaggia
Come vi avevamo spiegato, non trova alcun fondamento il divieto di introdurre cibo e bevande in uno stabilimento balneare è illegittimo. Questo per diversi motivi, cominciando dal fatto che i gestori dei lidi non possono negare l’accesso allo spazio in concessione ai clienti paganti, ma anche dal divieto categorico di imporre i propri servizi accessori come quello della ristorazione.
Ciò che può invece avvenire legittimamente, facendo attenzione che non sia un espediente per ottenere il risultato di cui sopra, è limitare la consumazione di cibo e bevande in alcune aree al fine di mantenere l’ordine e la pulizia, salvaguardare il paesaggio e gli animali o altre motivazioni di questo genere. Il lido può per esempio predisporre delle aree attrezzate, senza chiedere un costo aggiuntivo, per il consumo del pranzo al sacco e chiedere che i pasti non avvengano altrove.
Restrizioni di questo tipo sono ammesse, ma soltanto se limitate ad alcune aree e valide anche per i generi alimentari acquistati dallo stabilimento balneare, sempre purché i bagnanti vengano messi in condizione di poter consumare il proprio pasto.
C’è poi una seconda questione, quella riguardante per l’appunto le aree di ristorazione del lido balneare. Non le aree attrezzate eventualmente predisposte per i picnic, bensì i locali di bar e ristoranti gestiti dal lido. In questo caso, il divieto di introduzione di bevande e alimenti è pienamente legittimo, anche perché il ristoratore dovrebbe altrimenti assumersi la responsabilità di contaminazioni, violazione delle norme igieniche, malori e similari.
Attenzione poi alle ordinanze comunali e ai regolamenti locali, che possono effettivamente porre dei limiti al consumo di cibi e bevande per fini collettivi.
Mi possono perquisire allo stabilimento balneare?
Avendo circoscritto le situazioni in cui l’eventuale divieto di introduzione di bevande e cibi è legittimo, si può venire alla perquisizione di zaini e borse a carico dei bagnanti. La perquisizione non è mai legale, perché può essere effettuata esclusivamente dalle forze dell’ordine, in particolare dagli ufficiali di polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza).
Si intende però il controllo obbligatorio e forzato, indipendente dalla volontà del cittadino. Ciò che è ammesso, invece, è l’ispezione volontaria. Se il cittadino acconsente a farsi controllare lo zaino oppure svuota intenzionalmente la borsa per mostrare il contenuto non c’è alcun problema. Questo meccanismo può essere posto come condizione contrattuale per ricevere un servizio (come accade allo stadio e in aeroporto per esempio), finché non si tratta di servizi pubblici senza previsioni di legge apposite.
Venendo al concreto, l’ingresso allo stabilimento balneare non può essere subordinato alla perquisizione delle borse dei bagnanti, nemmeno se spontanea. Lo stesso non vale per i servizi di ristorazione, in cui l’unica condizione d’accesso è essere disposti a pagare il prezzo per il servizio di cui si usufruisce, ma tutelare la sicurezza pubblica può essere considerato un fine giustificato. Il meccanismo di selezione della clientela è valido, nei locali aperti al pubblico, soltanto in presenza di ragioni oggettive che giustifichino l’interesse del gestore.
Lo stesso si potrebbe dire, facendo uno sforzo d’immaginazione, sulla condizione posta all’ingresso delle aree non adibite al consumo dei pasti, purché siano separate e rispettino i requisiti citati. In presenza di un’ordinanza, inoltre, il gestore può porre l’ispezione volontaria come clausola del contratto ma non può imporre la perquisizione. Altrimenti, dovrà chiamare gli agenti di polizia locale in caso di violazione.
Come difendersi
Di fronte a un divieto ingiusto o a una richiesta di perquisizione illegittima bisogna far presente i propri diritti al gestore dello stabilimento balneare. Per farli valere, nel caso in cui ciò non fosse sufficiente, si potrà poi agire sotto due diversi profili: avviare una causa civile per il risarcimento del danno e denunciare il lido per il reato di violenza privata.
Di norma, però, dimostrare di conoscere le proprie ragioni è più che sufficiente per ovviare al problema e far desistere i gestori o, eventualmente, ottenere chiare spiegazioni sulla legittimità della richiesta.
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