Preavviso non lavorato senza il consenso dell’azienda, cosa succede?

Paolo Ballanti

9 Gennaio 2023 - 16:29

Il preavviso ha la funzione di consentire all’azienda in caso di dimissioni di cercare un sostituto o riorganizzare l’attività produttiva. Cosa accade se il dipendente decide di non lavorare?

Preavviso non lavorato senza il consenso dell’azienda, cosa succede?

Il preavviso è quel periodo di tempo che intercorre tra la comunicazione di una delle parti (azienda o lavoratore) della volontà di recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato e l’ultimo giorno di vigenza dello stesso.

La durata del preavviso è demandata ai contratti collettivi, agli usi o all’equità. Di norma, tuttavia, sono i Ccnl a stabilire il preavviso in ragione del livello di inquadramento del dipendente, dell’anzianità di servizio in azienda e se trattasi di licenziamento o dimissioni.

Nel corso del preavviso il rapporto di lavoro prosegue regolarmente, di conseguenza il lavoratore è tenuto a garantire la prestazione lavorativa manuale e/o intellettuale dedotta nel contratto, mentre l’azienda è obbligata a corrispondere la retribuzione.

Scopo del preavviso è consentire la prosecuzione del contratto e permettere alla parte che subisce il recesso di avere il tempo necessario:

  • per l’azienda di riorganizzare l’attività produttiva e/o trovare un sostituto (in caso di dimissioni del lavoratore);
  • per il lavoratore di cercare un’altra occupazione (nelle ipotesi di licenziamento).

Nelle ipotesi in cui la parte che recede non rispetti il preavviso, la conseguenza è:

  • l’erogazione in busta paga di una somma a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, a carico dell’azienda (se il datore di lavoro licenzia il dipendente senza rispettare il preavviso);
  • La trattenuta in busta paga di una somma a titolo di mancato preavviso nei confronti del lavoratore (se quest’ultimo non rispetta il preavviso in caso di dimissioni).

Fatta questa utile premessa, analizziamo in dettaglio quali conseguenze ci sono nei confronti del dipendente che si rifiuta di lavorare nel corso del preavviso.

Preavviso non lavorato senza il consenso dell’azienda, quali conseguenze?

Nelle ipotesi in cui il lavoratore rassegni le dimissioni, la reazione dell’azienda può essere:

  • il consenso al recesso immediato, senza attendere il decorso del preavviso e nemmeno applicare la relativa trattenuta nei confronti del lavoratore;
  • la mancanza del consenso al recesso immediato.

In quest’ultima ipotesi, il dipendente può scegliere di:

  • continuare a lavorare durante tutto il periodo di preavviso;
  • non lavorare.

La scelta di non lavorare nel corso del periodo di preavviso comporta l’applicazione della relativa trattenuta in busta paga, da parte dell’azienda.

Come si rassegnano le dimissioni e cosa deve fare l’azienda?

A partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni, a pena di inefficacia, devono essere formalizzate esclusivamente con modalità telematica, utilizzando i moduli resi disponibili dal ministero del Lavoro e trasmessi al datore di lavoro e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (Itl) competente.

Fanno eccezione le dimissioni rassegnate:

  • nelle sedi protette;
  • dinanzi le commissioni di certificazione;
  • durante il periodo di prova;
  • da genitori lavoratori;
  • nel lavoro marittimo;
  • nel lavoro domestico.

Per trasmettere le dimissioni telematiche, il lavoratore è tenuto a collegarsi al portale «servizi.lavoro.gov.it», munito delle credenziali Spid o Carta di Identità Elettronica (Cie). In alternativa, è possibile rivolgersi a intermediari, come patronati, sindacati, consulenti del lavoro, enti bilaterali, commissioni di certificazione e Itl.

Effettuato l’accesso, il modulo dev’essere compilato con i seguenti dati:

  • codice fiscale, cognome, nome e indirizzo mail del lavoratore;
  • codice fiscale del datore di lavoro, ragione sociale, e-mail, posta elettronica certificata, indirizzo, comune e cap della sede di lavoro, comune della sede legale;
  • data di inizio del contratto di lavoro oggetto delle dimissioni;
  • tipologia contrattuale;
  • data decorrenza delle dimissioni, da intendersi come il giorno successivo l’ultimo di vigenza del contratto;
  • tipologia di comunicazione.

Una volta conclusa la compilazione, il modulo è inoltrato automaticamente:

  • all’indirizzo di posta elettronica (se presente all’indirizzo pec) del datore di lavoro;
  • all’Itl territorialmente competente.

Entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo, il lavoratore ha facoltà di revocare le dimissioni, utilizzando le stesse modalità sopra descritte.

Il datore di lavoro, ricevute le dimissioni, è tenuto a trasmettere al Centro per l’impiego, entro i 5 giorni successivi l’ultimo di vigenza del contratto, la comunicazione di cessazione a mezzo modello telematico «UnificatoLav» o «UniLav».

Ai fini della cessazione del rapporto la data di riferimento è quella riportata dall’azienda nel modello UniLav.

Come dev’essere comunicata la scelta di non lavorare?

Il dipendente che non intende lavorare nel periodo di preavviso, indica nel modulo di dimissioni telematiche una data di fine rapporto che non rispetta il suddetto preavviso.

A questo punto l’azienda può:

  • acconsentire al recesso del lavoratore che non rispetta in tutto o in parte il preavviso (in questo caso rinunciando anche espressamente alla trattenuta in busta paga per mancato preavviso);
  • prendere atto della volontà del lavoratore di interrompere il rapporto senza rispettare il preavviso.

Nella seconda ipotesi l’azienda trattiene in busta paga una voce a titolo di mancato preavviso.

Come si calcola la trattenuta per mancato preavviso?

La trattenuta per mancato preavviso dev’essere applicata dall’azienda direttamente nella busta paga del lavoratore interessato.

A differenza dell’indennità sostitutiva del preavviso (imponibile ai fini Inps ed Irpef tassazione separata), la trattenuta a carico del lavoratore assume carattere risarcitorio, pertanto il recupero dev’essere effettuato direttamente sulla retribuzione netta.

Per calcolare la trattenuta netta si considera la retribuzione normalmente spettante al dipendente. La stessa deve comprendere anche le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti, l’equivalente del vitto e dell’alloggio e ogni altro compenso di carattere continuativo, con la sola eccezione di quanto erogato a titolo di rimborso spese.

Nel calcolo devono essere ricompresi i ratei delle mensilità aggiuntive.

Se il lavoratore è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazioni, la somma è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di lavoro prestato.

Una volta calcolato il valore di riferimento, lo stesso dev’essere riproporzionato alla durata del preavviso non lavorato.

Preavviso non lavorato in caso di licenziamento

Nel caso in cui la parte che recede sia il datore di lavoro, se:

  • il dipendente esprime il suo consenso al recesso immediato, l’azienda deve corrispondere l’indennità sostitutiva;
  • se manca il consenso del lavoratore al recesso immediato, il rapporto si risolve immediatamente e l’azienda ha l’obbligo di riconoscere l’indennità sostitutiva in busta paga.

L’obbligo dell’azienda di corrispondere l’indennità sussiste anche nel caso in cui il dipendente comunichi di non voler lavorare nel corso del preavviso.

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