Premi di risultato: quali vantaggi ci sono per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori?

Paolo Ballanti

3 Marzo 2023 - 19:15

La normativa avvantaggia le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nel momento in cui liquidano premi di risultato legati a incrementi di produttività, qualità, efficienza e innovazione

Premi di risultato: quali vantaggi ci sono per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori?

I premi di risultato corrisposti in esecuzione di contratti aziendali o territoriali, legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, nonché le somme pagate a titolo di partecipazione agli utili, possono beneficiare di un’imposta sostitutiva di Irpef, addizionali regionali e comunali pari al 5%.

Il beneficio si applica ai soli dipendenti del settore privato titolari nell’anno precedente di un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore ad 80 mila euro, comprensivo delle somme soggette a imposta sostitutiva, delle pensioni di ogni genere, degli assegni equiparati e della quota di Tfr liquidata in busta paga.

Non si considerano invece nel limite di 80mila euro, gli eventuali altri redditi soggetti a tassazione separata e i premi di risultato sostituiti dalle prestazioni di welfare.

La normativa ha inteso favorire ulteriormente le aziende che coinvolgono in maniera paritetica i lavoratori, grazie a due differenti misure a seconda che il contratto collettivo, con cui si dispone l’erogazione dei premi, sia stato stipulato prima o dopo il 24 aprile 2017.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Aumento della somma agevolabile

I premi di risultato e le somme pagate a titolo di partecipazione agli utili, possono beneficiare dell’imposta sostitutiva al 5%, entro il limite complessivo di 3mila euro. Tale soglia passa a 4mila euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori.

Da notare che nel conteggio del limite rientrano tutti i premi percepiti dal dipendente nell’anno, a prescindere dal fatto che siano erogati in base a contratti diversi o da differenti datori di lavoro o ancora che abbiano avuto differenti momenti di maturazione.

È importante precisare che l’aumento della soglia di premio agevolabile a 4mila euro è riservata alle somme corrisposte per effetto di contratti stipulati fino al 24 aprile 2017.

Inoltre, in caso di erogazione dei premi da più datori di lavoro, il limite di 4mila euro vale se tutte le somme sono state erogate da aziende che abbiano adottato il coinvolgimento paritetico dei lavoratori.

Al contrario, se solo un datore di lavoro adotta il coinvolgimento paritetico dei lavoratori, il totale dei premi è agevolabile nel limite di 3mila euro, se di ammontare superiore, per l’importo erogato dall’azienda stessa che coinvolge pariteticamente i dipendenti.

Nel valutare se il premio supera o meno il tetto di 3mila / 4mila euro è necessario considerarne l’importo spettante al lordo della ritenuta del 5 - 10% e al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.

Come beneficiare del tetto a 4 mila euro?

Il coinvolgimento paritetico dei lavoratori ricorre quando i contratti collettivi contemplano strumenti e modalità di coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro mediante un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano pariteticamente responsabili aziendali e lavoratori, finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedano:

  • strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie;
  • la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare del 29 marzo 2018 numero 5/E il «coinvolgimento paritetico dei lavoratori deve essere formalizzato a livello aziendale mediante un apposito Piano di Innovazione». Il Piano è elaborato dal datore di lavoro e deve riportare:

  • la disamina del contesto di partenza;
  • le azioni partecipative e gli schemi organizzativi da attuare e i relativi indicatori;
  • i risultati attesi in termini di miglioramento e innovazione;
  • il ruolo delle rappresentanze dei lavoratori a livello aziendale, se costituite.

Il Piano può contenere progetti di innovazione già avviati, dai quali di attendono ulteriori specifici incrementi di produttività, nonché progetti da avviare.

A titolo puramente esemplificativo, conclude l’Ae, il Piano «potrebbe indicare, tra le azioni, gli schemi organizzativi di innovazione partecipata (Sop) o i programmi di gestione partecipata (Pgp), che già trovano riscontro nelle prassi aziendali censiste dalla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)».

Con il termine Sop si intendono le forme di coinvolgimento diretto dei lavoratori nei processi di innovazione, come, a titolo esemplificativo:

  • i gruppi di progetto, volti a migliorare singole aree produttive, fasi del flusso, nonché prodotti, servizi o sistemi tecnico organizzativi;
  • la formazione specialistica e mirata all’innovazione;
  • i sistemi di gestione dei suggerimenti dei lavoratori;
  • le campagna di comunicazione sugli scopi e lo sviluppo di progetti / programmi di innovazione (workshop, focus, seminari interattivi).

I Pgp sono invece forme di partecipazione diretta dei lavoratori alla gestione delle attività e delle conoscenze produttive, nonché del tempo e del luogo di lavoro che permettono di combinare flessibilità, risultati aziendali e qualità della vita e del lavoro. Tra i Pgp figurano:

  • il lavoro in team pianificato, strutturato e formalizzato con assegnazione di obiettivi produttivi e delega parziale al team per la gestione della polivalenza e della rotazione delle mansioni;
  • i programmi di gestione della flessibilità spazio - temporale del lavoro in modo condiviso tra azienda e lavoratori;
  • le comunità di pratiche volte a sviluppare conoscenze operative su base volontaria con strumentazione tecnologica e social network.

Contratti stipulati dopo il 24 aprile 2017

I premi corrisposti in esecuzione di contratti:

  • stipulati dopo il 24 aprile 2017;
  • stipulati fino al 24 aprile 2017 ma modificati o integrati in data successiva;

con cui si prevede il coinvolgimento paritetico dei lavoratori, beneficiano della tassazione agevolata fino al limite ordinario di 3 mila euro.

In tal caso è tuttavia prevista una riduzione dei contributi per Invalidità, Vecchiaia e Superstiti (Ivs) a carico del datore di lavoro pari a 20 punti percentuali, su una quota dei premi non eccedente gli 800 euro annui. Sulla stessa quota non è peraltro dovuta la contribuzione a carico del lavoratore.

Sull’imponibile contributivo (nel limite massimo di 800 euro) devono essere compiute le seguenti operazioni:

  • applicazione dell’aliquota Ivs a carico del datore di lavoro, ridotta del 20%;
  • applicazione delle contribuzioni minori dovute dall’azienda;
  • nessun calcolo delle trattenute (Ivs e Cigs) a carico del lavoratore;
  • applicazione della contribuzione per i Fondi di solidarietà (sia per la quota a carico dell’azienda che per quella in capo al dipendente).

Da aggiungere che l’aliquota Ivs da utilizzare ai fini della riduzione è quella in vigore nel mese di liquidazione del premio agevolabile, secondo il principio di cassa.

La riduzione dei contributi Ivs è compatibile con altri sgravi?

Il beneficio contributivo in parola è compatibile con altre agevolazioni che abbattono o riducono gli oneri Inps a carico azienda e lavoratore.

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