Quali pagamenti si prescrivono in 6 mesi?

Ilena D’Errico

25 Dicembre 2023 - 20:18

Ecco quali pagamenti si prescrivono in 6 mesi, come funziona la decorrenza e cosa succede dopo che sono trascorsi i termini.

Quali pagamenti si prescrivono in 6 mesi?

I diritti di credito devono essere esercitati entro un certo periodo di tempo, altrimenti decadono per effetto della prescrizione. La prescrizione ordinaria è di 10 anni, necessari per la decadenza di numerosi diritti, ma ci sono numerose eccezioni. Come prescrizione più lunga troviamo quella dei diritti reali su cose altrui (come l’usufrutto) e i diritti reali di garanzia, che si prescrivono in ben 20 anni.

Il tempo necessario cambia a seconda del diritto in questione, dell’utilità della prescrizione e dagli usi comuni, ma anche dalla tipologia di prescrizione. Ci sono, infatti, crediti che si prescrivono in molto meno tempo, da 5 anni a 1 anno. C’è poi l’eccezione nell’eccezione, pagamenti che si prescrivono in soli 6 mesi per le loro particolari caratteristiche.

I pagamenti che si prescrivono in 6 mesi sono rigidamente delineati dal Codice civile e, per la loro funzionalità, hanno anche alcune peculiarità. Questo perché la prescrizione di 6 mesi è di tipo presuntivo. Ecco cosa c’è da sapere.

Quali pagamenti si prescrivono in 6 mesi

L’articolo 2954 del Codice civile è dedicato appositamente alla prescrizione di 6 mesi, che riguarda il diritto al pagamento degli osti e degli albergatori per la somministrazione di vitto e alloggio. La stessa norma si applica al diritto di credito di chiunque, nell’esercizio dell’attività professionale, dia alloggio ai clienti (con o senza pensione).

Per evitare qualsiasi tipo di fraintendimento, bisogna rifarsi alle definizioni del Codice civile. L’albergatore è colui che svolge un’attività professionale d’impresa, fornendo il servizio di alloggio e la somministrazione di pasti. L’oste, invece, gestisce un locale con servizio di ristorazione e somministrazione di vino.

Dunque, si prescrive in 6 mesi il conto dell’albergo e del ristorante, anche se questo non vuol dire che il credito sia estinto. Come anticipato, la prescrizione semestrale è presuntiva.

Prescrizione di 6 mesi, decorrenza, effetti e interruzione

La prescrizione presuntiva non estingue il credito, ma assicura che per legge se ne presuma l’avvenuto pagamento. Principalmente, ciò è dovuto al fatto che provare il pagamento sarebbe molto difficile dopo tempo. Gli usi e le abitudini consolidate, poi, di norma prevedono che questo contratto di credito sia del tutto informale, senza dilazione di pagamento o quietanza scritta.

Altrimenti, sarebbe fin troppo semplice per un ristorante o un albergo citare in giudizio i suoi clienti per il pagamento già avvenuto, senza che questi possano provarlo e dunque perdendo la causa.

Con la prescrizione presuntiva, se sono passati 6 mesi dal giorno in cui il ristoratore o l’oste attendeva il pagamento (di solito contestualmente al servizio reso) il cliente non deve difendersi in alcun modo, gli basta eccepire l’intervenuta prescrizione che fa presumere il pagamento.

Il creditore, però, non perde ogni possibilità di difendersi. È comunque possibile pretendere il pagamento del conto dopo 6 mesi, ma per ottenere una sentenza è necessario fornire una prova del non pagamento. La prescrizione presuntiva, come ogni alta presunzione di legge, si applica infatti salvo prova contraria.

A questo scopo può essere sufficiente l’ammissione stessa del debitore, anche implicita, o il giuramento decisorio. Al cliente debitore spetta soltanto provare il tempo decorso tra l’atteso pagamento e la citazione in giudizio.

Anche la prescrizione presuntiva, comunque, è interrotta dagli atti interruttivi, come le diffide e le richieste formali di pagamento inviati a mezzo pec o raccomandata a/r.

La prescrizione di 6 mesi, tuttavia, non si applica quando viene formulato un contratto in forma scritta. In questi casi, si applica il termine di prescrizione ordinaria (estintiva questa volta) della durata di 10 anni. Anche un semplice scambio di e-mail per la prenotazione può essere sufficiente come contratto, a patto che avvenga a mezzo pec oppure sia stato parzialmente eseguito (ad esempio, con l’invio di un acconto).

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