Baciare un’altra persona può essere un reato, ovviamente quando il soggetto passivo non è consenziente, ma anche quando non ha avuto modo di esprimere il consenso. Ecco cosa afferma la legge.
Baciare un’altra persona è reato se ci sono gli estremi della violenza sessuale. Questo è il parere maggioritario della giurisprudenza, confermato in ultima battuta anche dalla Corte di cassazione. La recentissima sentenza della Corte, la n. 22696 del 25 maggio 2023, ha infatti annoverato il bacio tra i tipi di “atto sessuale” che configurano un reato, chiarendo anche quando lo è e quando, invece, non si tratta di un comportamento penalmente perseguibile.
Il bacio come atto di violenza sessuale
L’inclusione del bacio nelle fattispecie del reato di violenza sessuale può sembrare abbastanza scontata, soprattutto grazie a una certa sensibilità sull’argomento, che ad oggi è - quando più e quando meno – oggetto di molta attenzione. In realtà il bacio non è da sempre rientrato nelle azioni perseguibili con il reato di violenza sessuale, pur trattandosi di un atto intimo che se estorto con forza o minaccia configura evidentemente lo stesso tipo di reato.
In particolare, il primo intervento legislativo in proposito arriva con la legge n. 66 del 1966, la quale introduce l’articolo 609 bis del Codice penale, per l’appunto sulla violenza sessuale. Con le nuove disposizioni le fattispecie di reato vengono unificate nella definizione di “atti sessuali”, superando la distinzione della normativa precedente. Quest’ultima, infatti, distingueva fra “atti di libidine violenti” e “congiunzione carnale”.
La legge del ‘96, comunque, non ha solo il merito di aver allargato le ipotesi di reato a un numero indeterminato di azioni a sfondo sessuale. È proprio con questa legge che è stata spostata l’ottica della legislazione, e soprattutto della tutela giuridica. I reati in materia sessuale, infatti, erano dapprima perseguiti per la difesa del “buon costume” e dell’ordine pubblico. Da quel momento in poi, invece, i reati sessuali sono stati catalogati tra i “delitti contro la libertà personale”.
La legge del 1996 ha quindi consentito di portare l’attenzione sul punto fondamentale, ossia la difesa delle vittime piuttosto che dell’ordine pubblico. Allo stesso tempo, anche la generica definizione di atti sessuali è stata un’innovazione da non sottovalutare.
Da un lato, questa indeterminatezza ha consentito la punibilità di atti che prima non erano perseguibili seppur contrari alla libertà sessuale delle persone. D’altro canto, tuttavia, si è creata un’eccessiva genericità, richiedendo spesso e volentieri il parere della Cassazione sulla legittimità delle sentenze.
È proprio grazie alle sentenze della Corte che si è giunti a una definizione più chiara del reato, che possa frattanto consentire la punibilità di ogni tipo di violenza sessuale. Proprio grazie alla mancanza di paletti troppo rigidi, come invece avveniva con il codice Rocco, si è arrivati a definire anche il bacio come possibile atto di violenza sessuale.
Quando baciare è un reato
La Cassazione penale ha permesso di ottenere una spiegazione chiara, generica ma non indeterminata, sugli atti di violenza sessuale. La Corte, esprimendosi di volta in volta sui vari casi che le sono stati proposti, è quindi giunta alle seguenti conclusioni:
- Il reato si configura con atti che possono intaccare la sessualità fisica della vittima; quindi, ci deve essere un contatto corporeo (sentenza n. 618 del 28 settembre 1999).
- Gli atti sessuali coinvolgono gli organi genitali, ma anche le zone del corpo considerate erogene o stimolanti. La valutazione non deve essere solo anatomica, ma anche medica, psicologica, antropologica e sociologica (sentenza del 20 ottobre 2000).
Ad avere carattere quasi storico, c’è poi la sentenza n. 10248/2014, la quale considera configurabili tra gli atti di violenza sessuale anche quelli non diretti alle zone sopracitate, tra cui baci e abbracci. La valutazione di merito è rimessa al giudice, che deve tener conto anche del contesto, anche socio-culturale, e dei rapporti tra le persone. Si tratta di precisazioni fondamentali, dato che la Corte ha anche affermato che ai fini del reato non è necessario che l’azione si compia con violenza o minaccia, ma è sufficiente che possa ledere la libertà di autodeterminazione sessuale, con atti repentini o estemporanei (come il “bacio a sorpresa”).
Il bacio può quindi rientrare appieno fra le ipotesi di violenza sessuale, ma soltanto quando intacca la libertà sessuale della persona non consenziente. I rapporti tra le persone non sono rilevanti in tal senso, la violenza sessuale è egualmente punibile anche fra coniugi, ma possono far presumere una consuetudine.
Tra estranei, per esempio, anche il bacio sulla guancia non desiderato è facilmente considerabile come condotta di violenza sessuale. Lo stesso comportamento può configurare un reato anche tra due persone sposate, ma soprattutto quando vi è stata violenza o minaccia. È difficile, infatti, ipotizzare l’estemporaneità, ma non impossibile (tutto dipende dall’effettiva situazione), perciò la valutazione si rimette al giudice. In ogni caso, baciare un’altra persona è reato quando questa non ha prestato il suo consenso.
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