Soltanto presentando la domanda di riammissione alla rottamazione quater il contribuente ha l’effetto di bloccare le azioni esecutive come pignoramento, fermo amministrativo e blocco dei rimborsi.
La riammissione alla rottamazione delle cartelle esattoriali per i decaduti è ormai legge. Le domande per rientrare nel piano di dilazione agevolata si devono presentare entro il 30 aprile (con modalità che ancora non sono state rese note). Una volta presentata la domanda, la prima rata deve essere versata entro il 31 luglio 2025.
A parte l’indubbio vantaggio di rientrare nella rottamazione che consente di pagare solo il debito, senza le maggiorazioni di sanzioni, aggio e interessi, ci sono altri benefici di cui chi presenta domanda può godere. La sola domanda, infatti blocca le azioni esecutive per il recupero del credito. Cosa significa questo per il contribuente?
Domanda riammissione rottamazione quater
La riapertura dei termini della rottamazione quater è contenuta nel decreto Milleproroghe, licenziato nei giorni scorsi con l’approvazione definitiva della Camera dei deputati. Per poter essere riammessi alla definizione agevolata bisogna essere decaduti entro il 31 dicembre 2024 (esclusi, quindi, coloro che eventualmente potrebbero decadere dal piano agevolato non pagando la rata in scadenza il 28 febbraio 2025).
I debiti per i quali la riammissione opera sono, ovviamente, quelli per i quali era stata presentata domanda per aderire alla rottamazione quater, si parla, quindi, di cartelle esattoriali per le quali era stata già richiesta la rottamazione con l’ultima edizione della definizione agevolata.
Per la riammissione, come detto, va presentata apposita domanda entro il 30 aprile 2025 e facendolo i contribuenti avranno come effetto quello di bloccare tutte le azioni esecutive.
La domanda blocca le azioni esecutive
Con la presentazione della domanda di riammissione alla rottamazione si impedisce la prosecuzione di azioni esecutive già avviate.
Questo significa che solo presentando domanda entro il 30 aprile si sospende l’eventuale pignoramento presso terzi che, poi, con il pagamento della prima rata entro il 31 luglio, si estingue definitivamente. Il pignoramento, quindi, anche se già avviato, non prosegue con la presentazione della domanda, ma solo con il pagamento della rata del 31 luglio le eventuali somme vincolate dal pignoramento, si svincolano per tornare disponibili.
La presentazione della domanda di rottamazione, inoltre, fa in modo che non divenga esecutivo l’eventuale fermo amministrativo dell’auto. Se il veicolo è già sottoposto a fermo, questo non viene meno con la presentazione della domanda di riammissione (per questo bisogna attendere il pagamento della rata in scadenza il 31 luglio), ma se si è ricevuto preavviso di fermo e si presenta domanda di riammissione, il fermo amministrativo non può procedere perché, appunto, le azioni esecutive sono sospese.
Via libera anche ai rimborsi
Lo stesso discorso vale anche per i rimborsi. La riforma della riscossione ha previsto per chi ha debiti con il Fisco, che gli eventuali rimborsi spettanti siano congelati e rimangano a disposizione dell’Agenzia delle Entrate fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sarebbero dovuti essere liquidati.
Ebbene, presentando la domanda di riammissione alla rottamazione quater, il debitore si libera di questo vincolo con la conseguenza che nel periodo di sospensione delle azioni esecutive (praticamente dal 30 aprile al 31 luglio) e può sbloccare anche eventuali crediti spettanti che sono fermi a causa delle cartelle esattoriali.
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