Riforma fiscale, il nuovo regime Iva

Nadia Pascale

7 Settembre 2023 - 10:15

La legge di delega per la riforma fiscale prevede un ampio intervento sulle imposte applicate in Italia. Tra quelle che dovranno essere riformate c’è l’Iva. Ecco come sarà il nuovo regime Iva.

Riforma fiscale, il nuovo regime Iva

Come cambierà il regime Iva ( Imposta sul valore aggiunto) con la riforma fiscale? Queste le linee guida nella legge di delega fiscale (legge 111 del 2023)

Per sua stessa natura la legge di delega indica i criteri a cui il Governo deve attenersi nella scrittura del Testo Unico o dei decreti legislativi che andranno a uniformare il sistema fiscale. In questo caso sappiamo già che si tratterà di una serie di decreti legislativi di cui uno avente ad oggetto il regime Iva. Il termine per completare la riforma è di 24 mesi.

I testi della riforma fiscale dovranno seguire le indicazioni della legge di delega, ma dovranno anche reperire le risorse necessarie per fare fronte alle novità legislative, ecco perché occorre andare con i piedi di piombo nel delineare correttamente il contenuto delle riforma fiscale, che di fatto ancora non è stata realmente scritta.

Tra le parti del nostro sistema fiscale che dovranno essere riviste vi è la disciplina IVA. Ricordiamo che l’Iva è l’Imposta sul valore aggiunto, un’imposta indiretta perché tassa indirettamente la ricchezza attraverso la manifestazione di essa rappresentata dai consumi.

Nella legge di delega i nuovi criteri direttivi a cui il Governo dovrà attenersi sono indicati nell’articolo 7. Si è parlato di riduzione Iva per le prestazioni veterinarie e per il cibo per gli animali domestici e l’esclusione Iva per i vaccini per gli animali, ma ci sarà davvero questo contenuto?
Proviamo a capire meglio.

Nuovo regime Iva, le indicazioni della legge delega

La prima cosa da sottolineare è che spesso tra le dichiarazioni e le reali intenzioni c’è un po’ di distanza, quindi le dichiarazioni di questi mesi devono essere prese con le pinze.

L’articolo 7 della legge di delega fiscale punta soprattutto sull’armonizzazione tra la disciplina dell’Iva in Italia e la normativa dell’Unione Europea.

La prima cosa da sottolineare è che l’imposta IVA è applicata in tutti i Paesi dell’Unione Europea, tale uniformità ha anche l’obiettivo di consentire la realizzazione del mercato unico. Sebbene ogni Stato riscuota l’Iva all’interno del proprio territorio, ogni Paese che fa parte dell’UE deve (o meglio dovrebbe) adottare un’Imposta sul valore aggiunto conforme al Codice IVA dell’Unione.
Il Codice offre delle linee di massima, in particolare l’Iva ordinaria, in Italia al 22%, deve avere un valore minimo del 15%.

Il comma 1 alla lettera A mira a ridefinire i presupposti dell’imposta in modo da renderli aderenti a quelli dell’Unione Europea.
Alla lettera B si indica, invece, la necessità di rivedere le operazioni esenti (articolo 10 del Tuir), il legislatore ( in questo caso il Governo) deve rivedere anche la possibilità per i contribuenti di optare per l’imponibilità di tali operazioni, in conformità ai principi dell’Unione Europea.

La lettera C del comma 1 prevede, infine, la razionalizzazione delle aliquote Iva cercando, per servizi e prodotti identici o similari, di applicare la stessa aliquota prevista nell’ambito dell’Unione Europea.
Devono inoltre essere individuati beni e servizi meritevoli di agevolazione al fine di soddisfare esigenze di maggiore rilevanza sociale.

Riforma fiscale e detraibilità Iva, i nuovi criteri

La lettera D del comma 1 dell’articolo 7, indica invece al legislatore la necessità di rivedere le detrazioni Iva al fine di renderle più aderenti all’effettivo utilizzo dei beni e dei servizi. Ad esempio è prevista la detrazione dell’Iva sui beni strumentali all’attività svolta.
Tra i risultati da raggiungere vi è anche l’armonizzazione dei criteri di detraibilità dell’imposta relativa ai fabbricati a quelli della normativa dell’Unione europea.

Riduzione Iva, in quali casi è prevista nella riforma fiscale?

L’articolo 7, come si può notare parla di armonizzazione e non di riduzione Iva, vi sono però eccezioni: al comma 3 si prevede la riduzione dell’aliquota Iva applicata all’importazione di opere d’arte (come previsto dalla Direttiva UE 2022/542 del Consiglio), ed estendendo l’aliquota Iva ridotta anche alle cessioni di oggetti d’arte, antiquariato o collezione.

Si prevede la razionalizzazione dell’Iva applicata al Gruppo Iva (serie di società che avendo un vincolo possono essere considerate come un unico soggetto) in modo da semplificare la costituzione del Gruppo.

Infine, occorre razionalizzare il regime Iva per gli Enti del Terzo Settore. In realtà per gli ETS non commerciali è già previsto un nuovo regime Iva, la cui entrata in vigore è stata più volte rimandata. L’ultima proroga prevede lo slittamento dell’entrata in vigore delle nuove norme dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024.

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