Si può ottenere la detrazione fiscale per le spese sanitarie rimborsate dall’assicurazione sanitaria? Vi sono dei limiti da rispettare? Ecco cosa dice l’Agenzia delle Entrate.
Le detrazioni fiscali spettano al soggetto che ha sostenuto le spese stesse, ma cosa succede nel caso in cui le spese siano sostenute da terzi, ad esempio nel caso in cui le spese sanitarie siano state pagate o rimborsate dall’assicurazione?
In linea generale qualsiasi spesa sostenuta dal contribuente per essere considerata detraibile o deducibile ai fini Irpef deve essere sostenuta dallo stesso contribuente.
L’articolo 15, comma 1, lettera c) del DPR n. 917/86 prevede un’eccezione alla regola generale di non detraibilità o deducibilità degli oneri rimborsati al contribuente e si tratta proprio delle spese sanitarie rimborsate dall’assicurazione, ma perché si applica tale eccezione?
Specifica l’Agenzia delle Entrate che non possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi le spese sanitarie sostenute nel 2023 che nello stesso anno sono state rimborsate.
Ecco come funziona la detrazione se il contribuente ha ricevuto il rimborso delle spese mediche da parte dell’assicurazione. Premesso che dal 2020 sono cambiate le regole per la detrazione delle spese mediche (cioè quelle sanitarie, comprensive non solo delle visite ma anche dell’acquisto di farmaci) considerato che per alcune di queste è necessario pagare con mezzi tracciabili, pena la perdita del bonus IRPEF in dichiarazione dei redditi.
Per avere diritto alla detrazione è necessario sapere come effettuare i pagamenti. Ma cosa cambia se quella spesa medica è stata coperta dall’assicurazione sanitaria?
Vediamo quindi in quali casi si può ottenere la detrazione per le spese mediche pagate dall’assicurazione.
Rimborso spese mediche con assicurazione: come funziona la detrazione?
Con la Legge di Bilancio 2020 le regole che danno diritto alla detrazione delle spese in dichiarazione dei redditi sono diventate più severe, per molte di esse non basta più lo «scontrino parlante», ma sono detraibili ai fini IRPEF solo le spese pagate con carte e bancomat, mentre in caso di versamento in contanti, si perde il rimborso IRPEF.
Le spese mediche, però, fanno eccezione, infatti, in alcuni casi è ancora possibile pagare in contanti e ottenere il beneficio fiscale della detrazione.
Le spese mediche:
- sono detraibili solo se pagate con mezzi tracciabili le spese sostenute presso medici o strutture sanitarie private;
- l’uso del contante è ammesso per le spese sostenute presso il Servizio Sanitario Nazionale e strutture private accreditate.
Quindi, non tutte le spese mediche e sanitarie pagate in contanti restano escluse dai rimborsi IRPEF. Queste spese, se documentate con scontrino o fattura recanti il codice fiscale del contribuente, danno il diritto a una detrazione del 19%, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro.
Queste le regole generali per portare in detrazione le spese mediche in dichiarazione dei redditi.
Cosa succede in caso di rimborso spese tramite assicurazione sanitaria? Il contribuente può comunque portare in detrazione le spese?
Nel caso di rimborso spese con assicurazione sanitaria le regole vengono stabilite dall’articolo 15 comma 1 lettera c) del TUIR: vediamo cosa stabiliscono.
Rimborso spese mediche con assicurazione sanitaria: si ha ancora diritto alla detrazione?
Quando una spesa sanitaria viene rimborsata dall’assicurazione il contribuente si trova in una situazione particolare. L’articolo 15 del TUIR stabilisce quanto segue:
Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta.
Quindi, il contribuente può portare in detrazione le spese rimborsate dall’assicurazione quando il premio:
- è versato dal contribuente ma non è detraibile né deducibile;
- è versato da altri (per esempio dal datore di lavoro), ma concorre alla formazione del reddito del contribuente.
A questo proposito si ricorda che nel caso in cui il datore di lavoro o il contribuente abbiano versato contributi per assistenza sanitaria a enti o casse aventi fine esclusivamente assistenziale, gli importi versati dal contribuente sono deducibili fino a 3.615,20 euro.
Nel caso in cui tali importi siano stati versati dal datore di lavoro, non concorrono alla formazione di reddito da lavoro dipendente. Le quote eccedenti tale limite, invece, costituiscono reddito da lavoro dipendente.
Tali contributi sono indicati al rigo 442 della CU. Nelle annotazioni del modello deve essere indicato che le spese mediche rimborsate possono essere portate proporzionalmente in detrazione in dichiarazione dei redditi.
Se in forza di tale “contratto” l’assicurazione paga le spese sanitarie in favore del contribuente, le stesse non possono essere portate in detrazione. Per la quota eccedente il limite, le spese sanitarie possono essere proporzionalmente portate in detrazione.
De caso se n’è occupata la CTR del Piemonte con la Sentenza numero 640 del Collegio 3, pubblicata il 29 luglio 2021. Secondo la CTR
risulta evidente, analizzata la terminologia utilizzata dal Legislatore, l’intento di portare in detrazione gli oneri effettivamente sostenuti.
Quindi, visto che la norma prevede solo il caso in cui le spese mediche siano rimborsate al contribuente dall’assicurazione, questo deve essere inteso come il confine della detraibilità. Di conseguenza, se queste spese sono sostenute direttamente dall’assicurazione non sono detraibili.
Come portare in detrazione le polizze sanitarie
Deve essere ricordato che non tutte le polizze assicurative stipulate per la copertura di spese sanitarie possono essere portate in detrazione/deduzione, nel caso in oggetto, solo le polizze che coprono gli infortuni godono di tale agevolazione fiscale.
Ad esempio, se viene stipulata una polizza a copertura delle spese dentistiche o per interventi chirurgici, le stesse non possono essere portate in detrazione. Inoltre per ottenere i benefici fiscali legati alle polizze assicurative, i pagamenti devono essere tracciabili e non in contanti.
La detrazione si ottiene indicando la spesa nel Quadro E, righi E8-E10, codice 36. Per chi compila il modello Redditi, invece, la detrazione deve essere indicata nel quadro RP.
La detrazione spettante è pari al 19% del premio versato per redditi fino a 120.000 euro. Al superamento di tale reddito decresce e non si ha più diritto alla detrazione una volta superati i 240.000 euro di reddito.
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